Sentenza 2 aprile 2004
Massime • 1
Le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento; tuttavia ai fini della punibilità occorre che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni o integrazioni che, lungi dal modificare l'elemento contenutistico dell'atto, già formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento essenziale del relativo procedimento di formazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non punibili le addizioni apportate, in assenza delle parti, dal notaio ad un contratto di compravendita immobiliare, che si siano tradotte nella correzione dell'errore materiale ovvero nella espressa indicazione dell'errore medesimo, che, lungi dall'alterare la genuinità dell'atto, lo abbiano confermato nella finalità probatoria del negozio voluto e concluso dalle parti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2004, n. 23327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23327 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 02/04/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 575
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 020172/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) RR NT N. IL 20/08/1949;
avverso SENTENZA del 11/12/2002 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio che ha concluso per annullamento con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 7.3.2002, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento assolveva AR ON, con formula perché il fatto non sussiste, dalla imputazione di falso materiale ex artt. 476 commi 1 e 2 cod. pen., contestatole per avere alterato, nella qualità di Notaio, un contratto di compravendita immobiliare, rogato "presumibilmente" in data 5.6.1999 e registrato in data 25.6.1999, apportando all'atto pubblico, dopo che lo stesso era già stato formato, modifiche consistite in: a) cancellazione della parola "millenovecentonovantotto" ed aggiunta della postilla "(4) delete millenovecentonovantotto adde millenovecentonovantanove"; b) aggiunta della postilla "(5) leggasi Programma"; c) aggiunta della dicitura "cinque postille e ventuno parole" ed altre due parole illeggibili. Il Giudice riteneva, infatti, che gli interventi sull'atto - compiuti in assenza delle parti - non potessero configurare una immutatio veri, essendo tutti riconducibili ad un unicum di mera correzione di errori materiali ovvero a modifiche corrispondenti al contenuto originale dell'atto, donde la loro inidoneità a ledere la fede pubblica;
e, in particolare, rilevava: 1) che la postilla n. 5 "leggasi programma" era evidente correzione della parola "pogramma", inesistente nella lingua italiana;
2) che l'aggiunta "cinque postille ventuno parole" rappresentava la ricapitolazione delle postille e delle parole aggiunte già tutte contenute nell'atto pubblico "originario"; 3) che l'aggiunta "ed altre parole illeggibili" niente altro era se non la riproduzione di "segni grafici insignificanti;
4) che la cancellazione della parola "millenovecentonovantotto" e l'aggiunta della postilla "(4) delete millenovecentonovantotto adde millenovecentonovantanove" non comportavano modifica alcuna del contenuto dell'atto pubblico, posto che questo stesso risultava sicuramente redatto non nel 1998 bensì nel 1999, come chiaramente desumibile dai riferimenti contenutistici alla datazione del titolo di provenienza dello immobile in capo all'alienante così come del suo inserimento nel programma comunale di fabbricazione. Adita sulla impugnazione del Procuratore della Repubblica di Agrigento e del Procuratore Generale territoriale (convertita la prima, proposta come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 580 cod.proc.pen.), la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 11.12.2002, confermava la pronuncia di primo grado;
condivideva, invero, il giudizio di "irrilevanza" espresso dallo stesso Procuratore Generale quanto alla postilla sub b) ed alla dicitura sub e) , e negava poi, alla aggiunta sub a) - pur sicuramente apportata in epoca successiva alla formazione dell'atto ed in assenza delle parti contraenti - qualsiasi idoneità a ledere la fede pubblica circa l'anno di redazione dell'atto sicuramente riconducibile all'anno 1999, apprezzando, conclusivamente, che gli interventi sull'atto fossero tutti sussumibili in una mera ipotesi di correzione "irregolare" operata per semplice leggerezza.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo propone ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge;
rileva, infatti, che il giudice di appello ha ignorato il principio di intoccabilità dell'atto pubblico una volta formato, così come l'obbligo di rispettare le formalità essenziali, dettate dalla legge notarile e dal relativo regolamento, ove occorra apportare correzioni ed aggiunte e, infine, richiama l'orientamento del giudice di legittimità sia quanto alla oggettiva configurabilità del falso de quo anche quando l'alterazione sia compiuta nel senso di ripristinare la verità documentale, sia quanto allo elemento psicologico, integrato dalla mera consapevolezza di immutare il vero.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Secondo incensurabile accertamento dei giudici di merito - ma già, per vero, negli stessi testuali termini della imputazione e come, infine, non nega lo stesso ricorrente - gli interventi sull'atto pubblico sono consistiti nella correzione di errori materiali, ovvero addirittura di battitura grafica, resa evidente quanto alla parola "pogramma" (inesistente nella lingua italiana) ed all'anno del rogito per richiamo ai precisi riferimenti contenutistici dell'atto (la datazione del titolo di proprietà della venditrice, sub specie di atto di divisione 5.6.1999, e quella del programma di fabbricazione del Comune di Lampedusa e Linosa successiva alla data originaria 5.6.1998) ed infine alla stessa data della registrazione (25.6.1999) - ovvero in addizioni del tutto insignificanti (la dicitura "ed altre parole illeggibili") o, da ultimo, funzionali alla ricapitolazione delle postille e delle parole aggiunte già tutte ricomprese nell'atto pubblico originario.
È poi altrettanto incensurabilmente acquisito (vedi sentenza di primo grado) che per l'intervento più ampio, cioè quello che riguarda l'anno - parimenti riconducibile esso pure nell'ambito della correzione di errore materiale - il Notaio rogante ha avuto cura di mantenere leggibile la precedente dicitura millenovecentonovantotto (da sostituirsi con millenovecentonovantanove) mediante sua opportuna interlineatura.
E, da ultimo, è incontestabile (ed incontestato) che le addizioni hanno conservato all'atto pubblico le originarie caratteristiche di struttura e contenuto quale voluto dalle parti contraenti, come rappresentativo e probante erga omnes del trasferimento di proprietà con effetto dal 5.6.1999 (data reale e, quindi, non più "presunta", del rogito). Tanto premesso in fatto, va rilevato che il principio di immutabilità ed intoccabilità dell'atto pubblico, da parte del suo stesso autore, ed una volta formato nonché uscito dalla di lui disponibilità (come nel presente caso, perché l'atto era già stato trasmesso all'Ufficio del Registro), risulta reiteratamente espresso dal giudice di legittimità anche per le ipotesi che la modificazione del documento sia nel senso della verità, con la precisazione, tuttavia, che l'alterazione non configura falso materiale punibile ex art. 476 cod.pen. allorché la stessa si traduca in mera correzione di errori materiali (Cass. Sez. 5^, 27.11.1989 n. 16307, Buzzao;
Cass. Sez. 5^, 4.6.1986 n. 4818, Perfetto;
Cass. Sez. 5^, 21.4.1983 n. 9423, Pozzan;
Cass. Sez. 5^, 19.3.1980 n. 8044, Sommaciccia;
Cass. Sez. 5^, 28.1.1980 n. 5587, Ranciaffi). Ove si tratti, infatti, di semplice correzione di un errore materiale, l'intervento postumo non incide sul significato dì rappresentazione del documento e, dunque, non travisa il senso dell'atto; vero è che l'errore materiale investe l'atto nella sua esteriorità, ma alla modifica letterale o testuale del documento non si accompagna una altrettale modifica del suo significato comunicatorio, sicché restano illesi l'interesse alla verità ed integrità del mezzo di prova e la connessa idoneità probatoria del medesimo. A ben considerare, peraltro, è persino irriconoscibile in tali casi una vera alterazione dell'atto, posto che la stessa definizione della condotta di alterazione, quale utilizzata dal legislatore penale in tema generale di falso, rimanda sempre ad ipotesi in cui l'intervento - sub specie di aggiunta, sostituzione o soppressione - comporta una modificazione del significato dell'atto documentato (art. 453 n. 2 cod.pen,), ovvero la eliminazione di segni costitutivi ed essenziali (art. 466 cod.pen.) o, ancora, la soppressione del carattere della genuinità (art. 473 cod.pen,);
mentre poi il comma 2 dell'art. 485 cod. pen., nello stabilire che "si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte ad una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata", detta un principio di carattere generale (dunque applicabile anche all'atto pubblico) che postula, per la punibilità delle addizioni (evidentemente compiuta dallo stesso autore dell'atto, atteso che quelle dell'estraneo costituiscono ex se alterazione), che le medesime siano "falsamente apposte", con ciò intendendosi che ne debba derivare la finale rappresentazione di un fatto difforme da quello originariamente documentato e, dunque, assolutamente contra verum.
Nella specie, come sopra osservato, deve escludersi che l'intervento operato sull'atto, già formato ed uscito dalla disponibilità del suo autore (in quanto trasmesso all'ufficio del Registro per la registrazione), abbia reso in qualche misura una rappresentazione del fatto diverso da quello volutosi consacrare nel documento "originario".
Il ricorrente, sul punto, richiama una pronuncia del giudice di legittimità (Cass. Sez. 5^, 6.11.1997 n. 1305, Moschella) che, tuttavia, non presenta concreta utilità nella fattispecie che ne occupa, perché nel caso non venne trattato direttamente il tema della falsità materiale per correzione tuttavia rispettosa del significato dell'atto pubblico;
la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso in ordine ad una condanna per calunnia sub specie di denuncia dei componenti del collegio giudicante per falso materiale ed ideologico dei verbali delle udienze corretti successivamente da persona diversa dal cancelliere, ha in quel caso unicamente dichiarato insussistente il fatto presupposto nella sua qualificazione oggettiva di delitto di falso ideologico, posto che la denuncia dell'imputato aveva riguardato "il fatto vero di interventi aggiuntivi, ad atti già formati, compiuti da soggetti diversi dal suo autore, in ipotesi, perciò, astrattamente riconducibile a falsità materiale". Nè, nel senso invocato dal ricorrente, risulterebbe utilizzabile altra e più datata pronuncia (Cass. Sez. 3^, 15.5.1986 n. 3796, Perfetto) che ha valorizzato la modificazione della "verità effettuale" in una ipotesi in cui, però, la manipolazione era consistita in una alterazione (da parte del Direttore di un ufficio del registro, in concorso con altri) degli avvisi di accertamento di valore relativi ad alcuni atti, mediante correzione delle cifre;
e, pertanto, in un caso in cui lo stesso contenuto dell'atto, quale originariamente consacrato, era stato modificato in un dato essenziale.
Ipotesi, entrambe, pertanto, nelle quali l'intervento post actum perfectum si è tradotto in una diversità del fatto originariamente documentato, mentre, nel caso che ne occupa, tale fatto è rimasto perfettamente identico tranne che in particolari o assolutamente insignificanti - le modifiche sub b) e c) esposte in premessa - perché totalmente inidonei a descrivere un qualsiasi elemento costitutivo del fatto e ad incidere sulla idoneità probatoria tipica dell'atto, ovvero - la modifica sub a) relativo all'anno di redazione unicamente funzionali a ristabilire quella stessa idoneità come corrispondente alla verità effettuale del documento. Nel senso della non punibilità del falso in esame, risulta, piuttosto, particolarmente significativo il già citato precedente di cui alla sentenza n. 16307/1989, che, occupandosi dell'ipotesi di tardiva sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, e pur riconoscendo nelle modifiche e nelle aggiunte in un atto pubblico, già regolarmente e definitivamente formato, un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento, ha però precisato che "ai fini della punibilità occorre comunque che le aggiunte successive non si identifichino in una mera correzione dell'atto" e che a fortiori restano estranee all'area della rilevanza penale le integrazioni che, lungi dal modificare l'elemento contenutistico dell'atto, già formalmente perfetto, sono invece dirette a completamento essenziale del procedimento di formazione dell' instrumentum publice confectum;
come, invero, la successiva sottoscrizione della sentenza (oggetto dell'intervento postumo trattato nel ricorso) fornisce a questa "il necessario esteriore elemento di conferma dell'attuata deliberazione", così, per tornare al caso oggi in esame, la addizione che si traduca nella correzione dell'errore materiale, ovvero nella espressa indicazione dell'errore medesimo, lungi dall'alterare la genuinità dell'atto, lo conferma nella sua propria finalità probatoria del negozio quale voluto e concluso dalle parti nei termini effettivi.
Si verte, pertanto, in una ipotesi di aggiunte sostanzialmente "irrilevanti" sul versante della falsità materiale punibile, neppure potendo a tal fine farsi leva sulla provata violazione delle norme che disciplinano la correzione dell'atto notarile e che, in particolare, consentono modifiche e/o aggiunte solo prima della sottoscrizione delle parti (nonché dei fideifacienti, dell'interprete e dei testimoni) ovvero aggiunte o variazioni richieste dalle parti ma, in tal caso, prima della sottoscrizione del Notaio e seguite da nuova sottoscrizione delle medesime, e, comunque, sempre la lettura delle postille se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto (in particolare, art. 53 L. 16.2.1913 n. 89);
trattasi, infatti, di contravvenzione alle disposizioni della legge professionale che, ex art. 58 della stessa, sono specificamente sanzionate con le "pene disciplinari" previste al capo 2^ del titolo 6^ (in particolare, art. 137) ma, ove non attestatrici di circostanze contra verum, irriconducibili all'area della rilevanza penale: in tal caso traducendosi unicamente, la condotta del Notaio, in una opera di correzione irrispettosa della procedura prevista per la correzione dell'atto pubblico da lui formato.
Nella specie, poi, la stessa idoneità ad ingannare la fede pubblica risulta messa ulteriormente in crisi dalla circostanza - pure pacifica - che tutte le aggiunte, operate e giustificate dalla necessità di rimediare ad evidenti errori materiali, sono state introdotte come postille e, con particolare riguardo all'anno di formazione dell'atto, con l'avvertenza di conservare la leggibilità delle parti corrette con apposita interlineatura, sì da derivarne una modifica del testo originario ex se incapace - in difetto di modificazioni grafiche indotte da abrasioni, sovrapposizioni o cancellature - di ledere realmente l'affidamento riposto nella idoneità probatoria dell'atto così come, in richiamo al carattere plurioffensivo del falso documentale, gli interessi privati rappresentati nell'atto pubblico.
Non ha dunque rilievo, in una ipotesi in cui non v'è stata effettiva immutazione del vero, il richiamo del consolidato principio che il falso è integrato, sotto il profilo soggettivo, dalla semplice coscienza e volontà dell'agente di realizzare un tal risultato;
e, peraltro, sotto tal profilo, neppure è condivisibile l'assunto del ricorrente secondo cui l'impugnata sentenza, laddove ha concluso che l'imputata ha operato "con leggerezza" - ponendo "in maniera abnorme" rimedio alla "distrazione" che aveva determinato l'erronea indicazione dell'anno di redazione - avrebbe contraddittoriamente riconosciuto il dolo generico del falso;
perché, infatti, il passo motivazionale in esame, coerente alla ricostruzione della vicenda ed alla ritenuta valenza delle addizioni, ha palesemente inteso rappresentare una condotta comunque superficiale e meramente colposa nella scelta delle modalità del "rimedio", tale dunque da non integrare mai un fatto punibile giacché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 2 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004