Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
AULA "B" 3 306/ 02 490 2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.n. 12156/2000 Dott. Michele DE LUCA Consigliere R.G.n. 14275/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 7686 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 09.01.2002 da 57 EG CA rapp.ta e difesa dall'avv. Gian Guido Porcacchia, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Lima, n. 15, giusta procura speciale in calce al ricorso, 1
- ricorrente -
-
contro
COMUNE DI LICATA in persona del Sindaco e legale rapp.te .p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Angelo Graci, giusta delibera della Giunta Municipale n. 101 del 22 giugno 2000, presso il quale elett.te domicilia in Licata, Corso Serrovira, n. 124, giusta procura speciale in calce al controricorso, e domiciliato di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria de la Corte Suprema di Cassazione
- controricorrente -
e da COMUNE DI LICATA in persona del Sindaco e legale rapp.te .p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Angelo Graci, giusta delibera della Giunta Municipale n. 101 del 22 giugno 2000, presso il quale elett te domicilia in Licata, Corso Serrovira, n. 124, giusta procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale, e domiciliato di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - ricorrente incidentale -
contro
EG CA - intimata avverso il ricorso incidentale - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 00711/99 del 28.10/09/11/191999, R.G. n. 00214/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09 gennaio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Porcacchia Gian Guido per EG AR;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ི་ ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con sentenza n. 00025/98 del 13 luglio 1998/16 febbraio 1999 il Pretore di Agrigento, sezione distaccata di Licata, rigettava la domanda proposta da AR EG contro il Comune di Licata diretta sul presupposto che, per effetto della nomina a messo di conciliazione come da provvedimento del Presidente del Tribunale, doveva considerarsi titolare "di un rapporto di lavoro a carattere privatistico, rientrante nella previsione di cui all'art. 409, n. 5, c.p.c." con il detto Comune, e previa disapplicazione della delibera della Giunta Municipale n. 180 del 1996, che aveva rigettato le analoghe richieste, al riconoscimento in suo favore, con decorrenza 31 luglio 1990, del trattamento retributivo in applicazione del precetto di cui all'art. 36 della Costituzione, peraltro già riconosciuto ad altri messi di conciliazione non dipendenti comunali, previsto dalla legge n. 93 del 1971. Il Tribunale di Agrigento, previo riconoscimento che non sussisteva questione di giurisdizione, non essendo stata mai la domanda proposta sul presupposto dell'esistenza del rapporto di pubblico impiego, e anche per effetto di intervenuto giudicato per non essere stata comunque la sentenza pretorile, in punto disconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro, regolarmente impugnata, e, conclusivamente, dandosi atto che unica questione proposta era il riconoscimento del diritto al compenso di cui al terzo comma dell'articolo unico della legge citata n. 93 del 1971, rigettava l'appello; spese del grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: dalla citata disposizione non poteva farsi emergere un diritto del messo di conciliazione alla percezione di un determinato compenso;
in mancanza di un accordo preventivo 3 sull'ammontare del compenso, e in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'amministrazione comunale non era tenuta alla corresponsione al messo di conciliazione non dipendente comunale del compenso menzionato nella citata disposizione. Propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza EG AR affidato ad unico motivo di censura. Il Comune di Licata si è costituito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale opponendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Decisa medio tempore, all'udienza dell'08 giugno 2001, la questione sulla giurisdizione, con sentenza 08 giugno/12 novembre 2001, n. 14023 del 2001, di inammissibilità del ricorso incidentale da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, la causa veniva rimessa a questa Sezione lavoro per la trattazione in prosieguo del solo ricorso principale. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso EG AR denunzia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di compensi spettanti ai messi di conciliazione, in particolare in relazione all'articolo unico della legge 24 febbraio 1972 (recte, 1971, n. 93, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il giudice di merito aveva operato una illegittima contaminatio tra la questione della esistenza o meno del diritto del messo di conciliazione a percepire un compenso e quella, successiva, della determinazione quantitativa di esso;
nonostante il riconoscimento che dalla norma in esarne si desumeva l'obbligo del Comune di destinare le somme riscosse per diritto di cancelleria, fra l'altro, al funzionamento degli uffici di conciliazione, "ivi compreso il pagamento dei 4 22 compensi dei messi", si era poi, contraddittoriamente, concluso per il rigetto della domanda della EG, senza alcun'altra spiegazione;
altrettanto inspiegabile era l'assunto della inesistenza di un diritto della EG "in mancanza di un accordo preventivo sull'ammontare del compenso", essendo esso, invece, previsto per legge;
lo stesso riferimento alle circolari ministeriali non era pertinente nella misura in cui si desumeva da esse, piuttosto che l'inesistenza del diritto rivendicato dalla ricorrente, l'obbligo dei Comuni al suo rispetto;
d'altronde, esisteva il principio della inderogabilità del sinallagma in qualsiasi rapporto di lavoro, nel senso che alla prestazione lavorativa di fatto - e finanche in ipotesi di violazioni di norme poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126, secondo comma, c.c.) – corrispondeva sempre la maturazione dei corrispondenti diritti in favore del lavoratore;
una mancanza dello stesso datore di lavoro (omessa determinazione dell'ammontare del compenso) non avrebbe mai potuto determinare il venir meno del diritto del lavoratore. Il ricorso della EG è infondato. Esclusa la proposizione di una domanda fondata sull'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, ed esclusa, sia perché non proposta, sia perché comunque negata in primo grado e non ripresa in grado di appello ogni interpretazione della domanda 1 riconducibile al fondamento di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune, non resta che il richiamo ad una "retribuzione che, ex art. 36 della Costituzione, sia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ed idonea ad assicurare dignitose condizioni di vita, personali e familiari, alla ricorrente”. In tal senso, pertanto, deve ritenersi proposta ed attuale la domanda della EG con la residua questione relativa sull'applicabilità o meno dell'art. 36 della Costituzione al rapporto di lavoro, di parasubordinazione o non, comunque di natura autonoma introdotto 5 dalla EG ai fini della richiesta integrazione dei compensi percepiti per le notificazioni di atti giudiziari quale messo di Conciliazione. Così chiarita la questione demandata a questa Corte, ritiene il Collegio che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 36 della Costituzione è inapplicabile al rapporto di lavoro autonomo, anche in regime di parasubordinazione (è questa in proposito l'argomentazione del Tribunale, cui è, invece, estranea quella su una asserita mancanza di prova discettata nel secondo motivo di ricorso sull'attività svolta), nel senso che “il principio della retribuzione sufficiente, sancito dall'art. 36 cost., riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione che ne comporti l'assimilazione, sotto il profilo esclusivamente processuale, a quelle svolte in regime di subordinazione ' (Cass. 27.04.1990, n. 3532, vedi anche Cass. 09.10.1998, n. 10060, 99 Cass. 13.04.1995, n. 04221, Cass. 17.11.1994, n. 09705). In conclusione la sentenza impugnata si è espressa in senso decisamente conforme ai sopra indicati principi di questa Corte, sicché ad essa non possono essere rivolte le censure formulate in ricorso. In realtà, deve ritenersi che i compensi per detto servizio, aventi natura prevalentemente indennitaria e di rimborso spese, sono disciplinati, ove previsti, esclusivamente dalle fonti che li contemplano, sicché tale disciplina non è suscettibile di integrazione mediante il ricorso a regole dettate per rapporti di diversa natura. Il ricorso della EG, pertanto, va rigettato;
per il principio della soccombenza la EG va condannata al rimborso in favore del Comune di Licata delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
6 la Corte rigetta il ricorso;
condanna EG AR al rimborso in 00 oltre favore del Comune di Licata delle spese del giudizio di cassazione in euro a euro 1.500,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 09 gennaio 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Geevermill apparella Paolino Dell'Anno Violin muihun деле IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7 MAR 2002 - IL CANCELLIERE I D , O LL A 7