Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 1
Risponde di furto consumato e non semplicemente tentato colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta, anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato un potere del tutto temporaneo sulla refurtiva, essendo poi stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto, in conseguenza dell'altrui pronto intervento.
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- 1. Brevi note sul momento consumativo del furto in supermercatoMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Ancora sul momento consumativo del delitto di furtoDavide Cislaghi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2001, n. 17045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17045 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 20/02/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 416
3. Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 33500/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PI LE nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 10/3/00 dalla Corte di appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 10/3/00 la Corte di appello di Firenze confermava quella emessa l'1/2/97 dal Pretore di Arezzo con la quale PI LE era stato dichiarato responsabile del reato di furto ex artt. 624, 625 n. 4, 61 n. 7 c.p. (per avere sottratto lire 40.000.000 all'interno del locale della Cassa di Risparmio di Firenze, filiale aretina, all'impiegato Matteo RE che le deteneva sulla sua scrivania, approfittando di un momento di distrazione di quest'ultimo ed arrecando alla persona offesa un danno di rilevante entità), e condannato, con l'attenuante della restituzione del maltolto equivalente alle aggravanti, a pena ritenuta di giustizia. Avverso la decisione del giudice di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato negli infradescritti termini.
1 - Violazione degli artt. 56, 624 c.p. per erronea qualificazione della fattispecie quale furto consumato, anziché tentato. In particolare è stato dedotto che non si era verificato il dato dell'impossessamento perché, quando l'impiegato VR aveva realizzato che le banconote non erano più sulla scrivania del collega ed era stato dato l'allarme, il PI si trovava ancora nella banca.
La censura è infondata.
La circostanza che l'imputato, al momento in cui il fatto fu scoperto, non si fosse ancora allontanato dai locali in questione, non esclude l'avvenuta sottrazione ed il correlativo impossessamento, essendosi quest'ultimo attuato con l'occultamento del denaro sulla persona dell'agente senza che tale azione venisse percepita nel suo svolgersi dal soggetto passivo, o meglio da chi deteneva il bene e/o vigilava sullo stesso.
Invero rispetto alla previsione dell'art. 624 c.p., non assumono rilievo ne' il criterio spaziale ne' quello temporale: di conseguenza, colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta, deve rispondere di furto consumato e non semplicemente tentato anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato un potere del tutto temporaneo, essendo stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo il fatto a causa dell'altrui pronto intervento. Solo qualora il soggetto attivo, a sua insaputa, sia stato seguito e sorvegliato ancora prima della sottrazione, nel corso della sua azione delittuosa in modo che questa avrebbe potuto essere bloccata, il furto non potrebbe considerarsi consumato, essendo la res rimasta sempre nella sfera dell'offeso. (Cass. 5/4/91 n. 0 3747 RV. 186771; Cass. 18/1/93 n. 00 398 RV. 193177;
Cass. 19/3/93 n. 0 2622 RV. 194318).
2 - Violazione dell'art. 625 n. 4 c.p. In particolare si è osservato che la destrezza era stata fatta individuata in base risultato ottenuto, senza considerare che essa non poteva dipendere dalla negligenza o dalla distrazione del derubato.
Anche questo motivo va disatteso.
L'aggravante in questione sussiste qualora si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo sulla cosa, senza neppure che sia necessaria un'attività del soggetto attivo nel causare l'attenuazione della sorveglianza: invero nel concetto di destrezza rientra qualsiasi modalità dell'azione furtiva, idonea a non destare l'attenzione suddetta. (Cass. 16/1/87 n. 00 335). Orbene nel caso in esame - poiché si è accertato che il PI ebbe ad agire sottraendo le banconote nel momento in cui i cassieri RE e TE erano distratti, per l'arrivo di un inabile - la circostanza risulta correttamente ritenuta alla luce del suesposto principio.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001