CASS
Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2023, n. 50801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50801 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 50801 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 23/11/2023 Ritenuto in fatto PO LA ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12 dicembre 2022, che, nel ridurre la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato l'affermazione di responsabilità sancita dal Tribunale di Napoli nei suoi confronti in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.,223, 216 comma 1 nn. 1 e 2 del r.d. n. 267/42, commessi in Napoli il 16 maggio 2013 nella qualità di amministratrice della fallita DIVERSITY S.R.L.. E' stato dedotto un unico motivo - qui riassunto nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con il quale l'imputata ha lamentato l'assenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo, dal momento che - come desumibile dalle dichiarazioni da lei stessa rese al curatore del fallimento e in sede di interrogatorio delegato alla P.G. - ella, ignara di essere divenuta amministratrice, sarebbe stata mera "testa di legno" della cugina De OS AN e dello zio IR VI, ai quali sarebbero riconducibili le condotte di bancarotta fraudolenta contestate nell'imputazione; e il curatore fallimentare ha peraltro accertato che il gestore effettivo della società sarebbe stato IR VI. La sentenza impugnata avrebbe richiamato un principio giurisprudenziale non pertinente, poiché l'imputata non sarebbe stata consapevole, nemmeno in linea generale, delle altrui attività illecite e in definitiva, non fornendo risposta ai motivi di gravame, avrebbe violato la disciplina che impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, a pena di nullità. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Antonio Balsamo, ha formulato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo del ricorso reitera le ragioni di doglianza alle quali la Corte territoriale, contrariamente a quanto assunto nell'atto d'impugnazione, ha replicato con argomentazioni piane e sottratte a censura della Corte di legittimità, che deve soltanto accertare l'esistenza, come avvenuto nella specie, di enunciati esplicativi non manifestamente illogici e immuni da violazioni di legge, peraltro in un contesto di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (tra le tante, v. Cass. Sez. 2, 15 maggio 2008 n. 19947). Ed invero, la ricorrente ripropone la generica enfatizzazione di una sua totale estraneità alla gestione societaria, desunta dalle dichiarazioni autoreferenziali rese alla curatela del fallimento ed alla polizia giudiziaria, senza considerare che ella è stata contitolare, unitamente alla cugina De OS AN, del capitale di rischio sin dalla costituzione della società, ha assunto il ruolo di amministratrice dell'impresa il 18 luglio 2008, è rimasta tale per quasi 5 anni fino alla data di fallimento, 16 maggio 2013, ha formalmente e personalmente delegato ad operare la cugina, De OS AN, sui conti correnti societari - consentendo - pag. 3 sentenza impugnata, pagg.
6-8 sentenza di primo grado - il drenaggio ingiustificato di consistenti risorse di denaro quantomeno fino al 31 maggio 2009, ed ha intenzionalmente omesso qualsiasi cura contabile e di predisporre i bilanci societari. Il tessuto probatorio articolato dalle pronunce di merito attribuisce dunque all'imputata, in primo luogo, la responsabilità cosciente e volontaria dei comportamenti delittuosi contestati nell'imputazione, come persuasivamente esplicitato, a titolo esemplificativo, dalle conclusioni rassegnate dal primo giudice, secondo le quali "PO LA ha accettato dapprima di far parte della compagine sociale della Diversity srl al pari della cugina De OS AN, poi di diventarne amministratore unico, disinteressandosi del tutto della sua gestione e della tenuta delle scritture contabili, così mostrando di essere pienamente (e consapevolmente) disponibile ad avallare condotte anche penalmente rilevanti, quali quelle poi concretizzatesi (in pregiudizio dei terzi creditori non soddisfatti) con i ripetuti e immotivati prelievi in denaro sui c.c. societari"; all'amministratore di diritto deve essere attribuita la responsabilità per la omessa tenuta della contabilità (sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C.,Rv. 274166) e, nella vicenda in esame, la motivazione razionale della pronuncia della Corte territoriale ha riscontrato gli indici di fraudolenza necessari, collegandone la mancata ostensione all'intendimento di "impedire di ricostruire la illecita distrazione delle risorse economiche". Sotto altro profilo, la sentenza in scrutinio ha rammentato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, in virtù del quale "in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire;
a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale" (ex 2 r Il Presidente mu/tis Sez. 5 n. 22846 del 13 marzo 2014, Pertile, in motivazione;
Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, Succi e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 7208 del 26 gennaio 2006, Filippi ed altro, Rv. 233637; Sez. 5, n. 28007 del 4 giugno 2004, Squillante, Rv. 228713). Pertanto, come nel complesso declinato dalla struttura delle sentenze del doppio grado di merito, anche la scelta della totale abdicazione della veste connaturata al proprio ruolo organico ed apicale per abbandonarne la concreta ed indiscriminata titolarità a terzi può rappresentare sostrato probatorio sufficiente a comprovare la sussistenza del dolo omissivo di cui all'art. 40 cpv. cod. pen., in riferimento agli artt. 2475 e 2476 cod. civ., che stabiliscono che dalla posizione di garanzia dell'amministratore di una società a responsabilità limitata derivino gli specifici obblighi dell'osservanza dei doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto per l'amministrazione della società, tra i quali spiccano quelli, certamente primari, di vigilare sulla continuità aziendale e sui fattori di manifestazione della crisi, in vista della conservazione del patrimonio dell'impresa a tutela delle aspettative dei creditori. Ne conseguono la genericità del motivo d'impugnazione - che omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata - e la sua manifesta infondatezza, perché in contrasto con i principi ermeneutici espressi dalla radicata giurisprudenza di legittimità. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/11/2023 Il consiglieire estensore f
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 50801 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 23/11/2023 Ritenuto in fatto PO LA ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12 dicembre 2022, che, nel ridurre la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato l'affermazione di responsabilità sancita dal Tribunale di Napoli nei suoi confronti in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.,223, 216 comma 1 nn. 1 e 2 del r.d. n. 267/42, commessi in Napoli il 16 maggio 2013 nella qualità di amministratrice della fallita DIVERSITY S.R.L.. E' stato dedotto un unico motivo - qui riassunto nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con il quale l'imputata ha lamentato l'assenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo, dal momento che - come desumibile dalle dichiarazioni da lei stessa rese al curatore del fallimento e in sede di interrogatorio delegato alla P.G. - ella, ignara di essere divenuta amministratrice, sarebbe stata mera "testa di legno" della cugina De OS AN e dello zio IR VI, ai quali sarebbero riconducibili le condotte di bancarotta fraudolenta contestate nell'imputazione; e il curatore fallimentare ha peraltro accertato che il gestore effettivo della società sarebbe stato IR VI. La sentenza impugnata avrebbe richiamato un principio giurisprudenziale non pertinente, poiché l'imputata non sarebbe stata consapevole, nemmeno in linea generale, delle altrui attività illecite e in definitiva, non fornendo risposta ai motivi di gravame, avrebbe violato la disciplina che impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, a pena di nullità. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Antonio Balsamo, ha formulato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo del ricorso reitera le ragioni di doglianza alle quali la Corte territoriale, contrariamente a quanto assunto nell'atto d'impugnazione, ha replicato con argomentazioni piane e sottratte a censura della Corte di legittimità, che deve soltanto accertare l'esistenza, come avvenuto nella specie, di enunciati esplicativi non manifestamente illogici e immuni da violazioni di legge, peraltro in un contesto di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (tra le tante, v. Cass. Sez. 2, 15 maggio 2008 n. 19947). Ed invero, la ricorrente ripropone la generica enfatizzazione di una sua totale estraneità alla gestione societaria, desunta dalle dichiarazioni autoreferenziali rese alla curatela del fallimento ed alla polizia giudiziaria, senza considerare che ella è stata contitolare, unitamente alla cugina De OS AN, del capitale di rischio sin dalla costituzione della società, ha assunto il ruolo di amministratrice dell'impresa il 18 luglio 2008, è rimasta tale per quasi 5 anni fino alla data di fallimento, 16 maggio 2013, ha formalmente e personalmente delegato ad operare la cugina, De OS AN, sui conti correnti societari - consentendo - pag. 3 sentenza impugnata, pagg.
6-8 sentenza di primo grado - il drenaggio ingiustificato di consistenti risorse di denaro quantomeno fino al 31 maggio 2009, ed ha intenzionalmente omesso qualsiasi cura contabile e di predisporre i bilanci societari. Il tessuto probatorio articolato dalle pronunce di merito attribuisce dunque all'imputata, in primo luogo, la responsabilità cosciente e volontaria dei comportamenti delittuosi contestati nell'imputazione, come persuasivamente esplicitato, a titolo esemplificativo, dalle conclusioni rassegnate dal primo giudice, secondo le quali "PO LA ha accettato dapprima di far parte della compagine sociale della Diversity srl al pari della cugina De OS AN, poi di diventarne amministratore unico, disinteressandosi del tutto della sua gestione e della tenuta delle scritture contabili, così mostrando di essere pienamente (e consapevolmente) disponibile ad avallare condotte anche penalmente rilevanti, quali quelle poi concretizzatesi (in pregiudizio dei terzi creditori non soddisfatti) con i ripetuti e immotivati prelievi in denaro sui c.c. societari"; all'amministratore di diritto deve essere attribuita la responsabilità per la omessa tenuta della contabilità (sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C.,Rv. 274166) e, nella vicenda in esame, la motivazione razionale della pronuncia della Corte territoriale ha riscontrato gli indici di fraudolenza necessari, collegandone la mancata ostensione all'intendimento di "impedire di ricostruire la illecita distrazione delle risorse economiche". Sotto altro profilo, la sentenza in scrutinio ha rammentato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, in virtù del quale "in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire;
a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale" (ex 2 r Il Presidente mu/tis Sez. 5 n. 22846 del 13 marzo 2014, Pertile, in motivazione;
Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, Succi e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 7208 del 26 gennaio 2006, Filippi ed altro, Rv. 233637; Sez. 5, n. 28007 del 4 giugno 2004, Squillante, Rv. 228713). Pertanto, come nel complesso declinato dalla struttura delle sentenze del doppio grado di merito, anche la scelta della totale abdicazione della veste connaturata al proprio ruolo organico ed apicale per abbandonarne la concreta ed indiscriminata titolarità a terzi può rappresentare sostrato probatorio sufficiente a comprovare la sussistenza del dolo omissivo di cui all'art. 40 cpv. cod. pen., in riferimento agli artt. 2475 e 2476 cod. civ., che stabiliscono che dalla posizione di garanzia dell'amministratore di una società a responsabilità limitata derivino gli specifici obblighi dell'osservanza dei doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto per l'amministrazione della società, tra i quali spiccano quelli, certamente primari, di vigilare sulla continuità aziendale e sui fattori di manifestazione della crisi, in vista della conservazione del patrimonio dell'impresa a tutela delle aspettative dei creditori. Ne conseguono la genericità del motivo d'impugnazione - che omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata - e la sua manifesta infondatezza, perché in contrasto con i principi ermeneutici espressi dalla radicata giurisprudenza di legittimità. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/11/2023 Il consiglieire estensore f