Sentenza 30 gennaio 2001
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- 1. Anche per per le sentenze emesse ex art. 281 sexies cpc il termine breve d'impugnazione decorre dalla notificazione della sentenzaZulay Manganaro · https://www.studiocataldi.it/ · 29 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
AULA "A"01 3 3 8 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Pietro CUOCO Consigliere R.G.N. 06116/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron. 2748 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto UD. 11.12.2000 per diritti L. 3000 ■ 31 GEN. 2001 da IL CANCELLIERE I. N. P. S. LIRE 3000 CANCELLERIA Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Ing. GiovanniPresidente e legale rapp.te p.t. Prof. Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Giovanni Mulas, Mario CG408133 Poti e Domenico Ponturo, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso, CORTE SUPREMA DI ČAŠSAZ ente UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copia legale h VE LL Sig. MILI ZIA 5280 per diritti18 TEB. 2001 il IL CANCELLIERE rapp.ta difesa dall'avv. Lidio D'Onofrio, del Foro di Potenza, con il quale elett.te domicilia in Roma, via di Ripetta, n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Potenza R.G. n. 00148/93, n. 00071/98 del 04.12.1997/02.02.1998, notificata il 17 febbraio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Domenico Ponturo per l'Inps; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 0425/89 del 20 giugno 1989 il Pretore di Lagonegro accoglieva la domanda proposta da IE MI
contro
SCAU - Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (in appresso Servizio) diretta al riconoscimento del suo diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Spinoso per l'anno 1984. Il Tribunale di Lagonegro con sentenza n. 143 del 13 marzo 1990 rigettava l'appello proposto dallo SCAU, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 07430/92, in 2 accoglimento del primo motivo di ricorso, e formulando principio di diritto, cassava la sentenza impugnata dallo SCAU e rinviava al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio. Il Tribunale di Potenza, riassunta regolarmente la causa da parte del Servizio, e costituitosi, a seguito di nuova riassunzione della causa da parte della MI per interruzione del processo per effetto di dichiarata soppressione del Servizio, il successore di quest'ultimo, INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), rigettava l'appello avverso la sentenza del Pretore di Lagonegro;
spese del grado a carico dell'Inps. Osservava il Tribunale: la Corte di Cassazione aveva affermato il principio secondo cui "presupposto indispensabile per ottenere l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura è lo svolgimento di una attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova, unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere fornita dall'interessato"; tali lavoratori avevano diritto, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, alle prestazioni previdenziali a condizione dell'iscrizione nell'anno precedente negli elenchi nominativi per almeno cinquantuno giornate;
tale requisito doveva essere provato dall'interessato, il quale poteva avvalersi anche della prova presuntiva;
dalla prova 3 4 testimoniale e dalla documentazione agli atti emergeva la sussistenza dello svolgimento dell'attività di bracciante agricola della MI, peraltro iscritta negli elenchi fin dal 1971, alle dipendenze di terzi, anche per l'anno di cancellazione e/o di mancata reiscrizione della lavoratrice nei detti elenchi (1984). Ricorre per cassazione l'Inps con unico motivo di censura. Si è costituita con controricorso MI IE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 5 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, 17 della legge 11 marzo 1970, n. 83, e 384 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il riferimento all'art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, peraltro riguardante solo l'indennità di malattia, era irrilevante ai fini della prova dello status di bracciante agricolo;
contraddittoria era l'affermazione del giudice di appello circa la necessità della prova testimoniale in ordine al numero minimo (51) di giornate lavorative occorrenti per la iscrizione, con la successiva, secondo cui in mancanza di essa poteva fari ricorso alla prova presuntiva;
peraltro, la prova testimoniale appariva alquanto incerta e addirittura manchevole quanto al numero 1984 delle giornate lavorative effettivamente svolte nel Я 4 dalla MI;
la sentenza, pertanto, si basava su notizie generiche e vaghe, attribuendo carattere di certezza a dati, invece, incerti, insuscettibili di dimostrare l'analitico accertamento richiesto dalla legge. Il ricorso è fondato. Correttamente il Tribunale fa riferimento (più volte) presupposto dell'attività lavorativa per almeno al cinquantuno giornate all'anno ai fini della iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, e che l'onere della prova dell'espletamento di essa cede a carico interessato;
tale presupposto, peraltro,del lavoratore risulta anche specificamente riaffermato da questa Corte con il principio di diritto stabilito nella sentenza di cassazione, e rinvio al Tribunale di Potenza, a seguito del ricorso SCAU contro la sentenza del Tribunale di Lagonegro. Argomenta, in proposito, il giudice di rinvio che i due testi, già esaminati in primo grado, e riesaminati in grado di appello, avevano fornito elementi per il carattere oneroso e subordinato del rapporto di lavoro, avendo essi affermato, entrambi, di aver lavorato insieme alla ricorrente quale braccianti agricoli sullo stesso podere alle dipendenze del medesimo datore di lavoro anche per gli anni 1984 e 1985, e, uno dei due, di aver visto la ricorrente lavorare sempre 0, quanto meno, spesso, nei q 5 termini di cui sopra, e di essere stato regolarmente retribuito insieme a quest'ultima. Orbene, non può dirsi sussistente il vizio di motivazione sollevato con il presente ricorso, ed ancor meno le non specificate violazioni e false applicazioni delle norme invocate. Va premesso, invero, che nessuna contraddizione si rileva nella sentenza impugnata in ordine all'affermazione di principio del giudice di merito sulla prova necessaria all'accertamento del requisito in questione, nel senso che, al completamento della prova, che pur si fonda sulle allegazioni agli atti e sulla prova testimoniale del fatto sostanziale, può farsi riferimento per la integrazione di quest'ultimo, ai fini della determinazione numerica della giornate occorrenti, al principio dell'id quod plerumque accidit in riferimento, ad esempio, alla qualifica lavorativa del soggetto, all'uso nel settore della distribuzione della manodopera, alla stessa accettazione della controparte della medesima situazione denunziata per altri periodi. L'operazione interpretativa del giudice di appello è rispettosa del principio stabilito con la sentenza di rinvio, atteso che con esso si è inteso specificare la necessità della prova e della incombenza del relativo onere, sulla onerosità della prestazione e sul numero 6 minimo di giornate occorrenti per la sussistenza del requisito occorrente per la iscrizione, ma non anche che l'una о l'altra circostanza debbano comunque e necessariamente scaturire da prova testimoniale e/o documentale, sì che ad esse può pervenirsi anche per presunzioni. Ben vero. Il Tribunale, dopo aver acquisito la certezza della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato della ricorrente con le datrici di lavoro e la onerosità inteso superaredella prestazione, ha l'incertezza sul dato del numero minimo della giornate lavorative (51) desumendolo dalle (quasi inevitabili) che puraggettivazione della stessa prova testimoniale, configuravano una attività lavorativa ricondotta alle attività agricole del periodo, alla qualificazione del soggetto operante, integrandole, con ricorso al suddetto principio, con l'interesse del lavoratore al conseguimento di detto dato numerico ai fini del mantenimento della iscrizione nelle liste, già, peraltro, riconosciuto dallo stesso SCAU in presenza delle medesime condizioni per i diversi anni precedenti e per quelli successivi. E così, con l'operazione interpretativa quanto mai corretta di cui sopra, dalla prova sulla effettività della prestazione (fin dal 1980, per sempre, pur se non tutti i giorni, sviluppandosi l'attività della lavoratrice in periodi 7 a prestabiliti dell'anno) e della sua onerosità, si è pervenuti, in applicazione del citato principio dell'id quod plerumque accidit e della contemporanea valutazioni delle circostanze fattuali e delle condizioni soggettive ed ambientali, alla certezza del dato minimo delle 51 giornate necessarie per la sussistenza del requisito in esame. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C o r t e rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma l'11 dicembre 2000. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni affarella Giuseppe Ianniruberto Stille 3 0 I A 3 1 D S 5 . S , T A : O R T L N , A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L ' A L O 3 S L B Depositata in Cancelleria E 7 E - I P I 8 D D - I 30 GEN. 2001 I 1 A N S I oggi, 1 T G N S E O E IL COLLABORA O S P A G I D M G A I E E , O L A T O D T R A I E T L R S T I I L N D G E E E S D O R E 8