Sentenza 5 maggio 1989
Massime • 1
In caso di incidente stradale con investimento di pedone la repentineità dell'attraversamento da parte di questo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente che non abbia in precedenza osservato una condotta esente da colpa.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/1989, n. 14567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14567 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1989 |
Testo completo
* 145 67
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del
5.5.89 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE SENTENZA
N. 1130 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Raffaele Nigro Presidente
1. Dott. Francesco Caracciolo Consigliere REGISTRO GENERALE 2. Pietro Bianchi N. 43253126
3. Giacomo Caracciolo
» >>>
4. Vincenzo CE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
» » ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA begint 6000
- 7 MAR. 1990 sul ricorso proposto da Pellegrini Paolo, nato il IL CANCELLIERE
18.3.66 a Busto Arsizio avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano
in data 27 giugno 1986
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Bianchi Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr.Antonio Valeri
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udit i . difensor
Ritenuto in fatto ed in diritto:
LL AO era tratto a giudizio dinan-
Ei al Tribunale di Milano per rispondere del de-
litto di cui all'art.589 c.p., a lui attribuito perchè, verso le ore 22,40 del 9 giugno 1984, men-
tre percorreva alla guida di un motociclo Honda
la strada statale n.11 con senso di marcia Mila- no-Novara, giunto in ambito extraurbano del Comu-
ne di Cornaredo, all'altezza del civico n.120 di
Via Milano gravata da limite di velocità di 50
Km.orari, per colpa consistita specificamente nella violazione degli artt. 103 e 50 c.strad. (a-
vendo circolato a velocità superiore a quella con-
sentita su un mezzo avente pneumatici gravemen-
te consumati) e genericamente nell'omissione di doverose cautele (non avendo prestato la necessa-
ria attenzione alla presenza di pedoni in prossi-
mità di luogo ove era in corso un'adunanza di persone)
- aveva investito il pedone NI
IA BA che stava attraver sando la carreggia-
ta stradale da sinistra a destra, cagionandone così la morte quale conseguenza delle gravissime lesioni riportate nell'occorso.
Con sentenza del 4 novembre 1985 il predetto
Tribunale, concesse le attenuanti di cui agliA
artt.62 n.6 e 62 bos c.p. dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, condanneva l'imputato alla pena, condisionalmente sospese, di mesi sei di reclusione.
Tale decisione, impugnata dal LL,
veniva confermata dalla Corte d'Appello di Milano
con sentenza del 27 giugno 1986.. Ha proposto ricorso per cassazione il Pelle-
grini, deducendo, con unico, complesso mezzo di annullamento, la violazione e la falsa applica-
sione degli artt.589 c.p., 474 e 475 c.p.p. in.
relazione all'art.524 nn.1 e 3 c.p.p. per vizio di motivazione in ordine alla dinamica dell'incis dente.
La doglianza non ha fondamento, perchè non possono formare oggetto di riesame in questa sede nè la ricostruzione delle modalità dell'in-
cidente in base ad una valutazione, difforme da quella della Corte di merito, delle risultanze probatorie, nè le argomentazioni esposte dal ricorrente, argomentazioni che, essendo anch'es-
se basate su dati di fatto, involgono apprezza-
menti che esulano dall'oggetto del giudizio di legittimità.
Il solo profilo sotto il quale pro esaminar- si il proposto ricorso è quello relativo alla congruità, coerenza ed esattezza giuridica della motivazione.
La sotto questo profilo l'impugnata senten-
za non merita censura. Invero, i giudici di ap-
pello hanno coerentemente osservato che la presen-
za del pedone, oltre ad essere prevedibile, non fu un fatto improvviso" e che, se l'investimento non fu evitato, "ciò avvenne o per disatteznio-
ne o per eccesso di velocità del motociclista o per impossibilità di effettuare una efficace frenata dovuta alla rilevata usura delle gomme o per tutte queste ragioni concomitanti".
Del resto, secondo un principio più volte affermato da questa Corte (vedi Sez.IV, 27 mag-
gio 1980, Fischi e 15 luglio 1980, Iapichino;
Sez.
V, 14 dicembre 1981, Molteni), nel caso di inciden-
te stradale con investimento di una persona,
la repentinità dell'attraversamento da parte del pedone non sufficiente ad escludere la re-
sponsabilità del conducente, ove questi non abbia in precedenza osservato una condotta assolutamente esente da colpa.
Il ricorso va quindi rigettato, con le con-
seguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.537 e 549 c.p.p., riget-
ta il ricorso e condanna il ricorrente alle spe-
se processuali ed al pagamento della somma di lir re 300.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 7989.
IL PRESIDENTE )
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