Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/10/2002, n. 15315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15315 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
5 A 6 . I 8 N 9 R 1 . C.C. 67178 / A B 4 T / . NOI LSI O V 6 U L 15315/02 2 L B . A I R . . R P B . REPUBBLICA ITA T A D T A L I E 1 D R 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 I E S . T N N E A y S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto I b A i T r SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Bruno SACCUCCI R.G.N. 22605/99 Cron. 35740 Consigliere Dott. Enrico PAPA Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Rep. DI NUBILA Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Vincenzo Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 CAMPIONE CIVILE S ENT E NZA 67179 sul ricorso proposto da: ZZ LO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO S ALFONSO 2, presso lo studio del'avvocato GIANCARLO COLASANTI, difeso dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA MALTONI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
UFF II DD GALLARATE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 704 avverso la sentenza n. 58/99 della Commissione -1- tributaria regionale di MILANO, depositata il 27/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Gallarate,rilevato che OZ VO esercente attività di officina minuterie metalliche, lavorazione aveva dichiarato in base ad una determinazioneraccorderia,cod.2340" forfettaria del reddito ai sensi dell'art.2 comma 9° DL 853/1984 conv.in L:17/1985) dei ricavi inferiori alla media del settore di appartenenza e non aveva dato risposto al questionario inviatogli ex art.2 comma 29° della indicata fonte normativa.,notificava in data 25.11.1993 al predetto un avviso di accertamento di maggior reddito d'impresa ai fini Irpef ed Ilor per l'anno 1985. Il ricorso proposto dal OZ contro tale avviso di accertamento veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese con sentenza n.1011/3/97: i primo Giudici rideterminavano il reddito in applicazione dei coefficienti stabiliti per il 1985 dal DPCM 28.7.1989. L'appello del OZ, che insisteva per l'annullamento dell'avviso di accertamento, veniva disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n.58/52/99, depositata il 27.4.1999, di conferma di quella di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione il OZ, sostenuto da quattro mezzi di gravame. Si sono costituiti e resistono congiuntamente con controricorso il Ministero delle Finanze e l'Ufficio delle Imposte Dirette di Gallarate. Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 cpc. Motivi della decisione Il ricorrente premette che non avendo l'Ufficio impugnato la sentenza della CTP di Varese sulla ritenuta applicabilità dei coefficienti di cui al DPCM 28.7.1989 in luogo di quelli fissati dal DPCM 21.12.1990 e applicati dall'Ufficio stesso, sul punto si è determinata la formazione di cosa giudicata con la conseguenza che non potrebbe più venire in discussione l'applicabilità di tali ultimi coefficienti. Ciò posto, il ricorrente con un primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art.66 L.413/91 - norma richiamata dalla CTR a fondamento del raggiunto convincimento circa la legittimità dell'utilizzo,ai fini dell'accertamento induttivo, dei coefficienti presuntivi di reddito in quanto l'interpretazione letterale, logica e sistematica della indicata disposizione non consentirebbe di ritenere che detti coefficienti,applicati automaticamente,siano di per se stessi idonei a sostenere la pretesa erariale. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce omessa o insufficiente motivazione nonché violazione di legge circa la dedotta inapplicabilità dei coefficienti di cui al DPCM 28.7.1989 al caso come appunto il presente - - di controlli diversi dalle verifiche di congruità delle dichiarazioni di condono ai sensi del DL 69/1989, conv.con modif. in L. 154/1989. Con un terzo motivo il ricorrente deduce omessa o insufficiente motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta applicabilità dei coefficienti di cui al DPCM 28.7.1989 per gli anni d'imposta anteriori al 1989. Con un quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2697 del codice civile per non avere la CTR correttamente apprezzato le giustificazioni offerte dal OZ in ordine alla contestata discrepanza fra ricavi dichiarati e le medie del settore. Motivi della decisione Ritiene la Corte conformemente a quanto richiesto in udienza dal - Procuratore Generale - di dovere rilevare la inammissibilità del ricorso, in quanto proposto e notificato unicamente all'Ufficio finanziario periferico che ha proceduto all'accertamento. Invero, il ricorso de quo risulta formalmente proposto solo contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Gallarate presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano ed allo stesso notificato il 25.11.1999 non proposto( e neppure notificato) nei confronti al Ministero delle Finanze, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma. Orbene,questa Corte ha ripetutamente affermato( ex - sicchè ilplurimis, Cass. 13730/2001;8714/2001;1217/2001;657/2000) relativo orientamento può ritenersi consolidato che in tema di contenzioso tributario gli Uffici periferici del Ministero delle Finanze sono privi di soggettività esterna e quindi di legittimazione ad agire ed a contraddire nell'ambito del giudizio di cassazione. Invero, la legge( D.Lgs.vo 546/1992 artt. 11 secondo comma, 12 quarto comma e 52 secondo comma) riconosce esplicitamente la legittimazione degli Uffici Finanziari periferici per i gradi di merito,mentre nulla specificamente dispone l'art.62 comma secondo della indicata fonte normativa per il giudizio di cassazione relativamente al quale debbono pertanto trovare applicazione le disposizioni di carattere generale di cui all'art. 11 primo comma(come sostituito dall'art. 1 della L.560/1958) ed all'art.52( come sostituito dall'art.3 della L.560/1958) del R.D.n.1611/1933. Da tali disposizioni si ricava in modo inequivoco che nel giudizio di cassazione la rappresentanza e difesa delle Amministrazioni dello Stato,in persona del Ministro in carica, spetta all'Avvocatura Generale dello Stato,con sede in Roma sicchè, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale va comunque proposto e notificato al Ministro delle Finanze in carica, presso l'anzidetta Avvocatura. -Per tale ragione - come questa Corte ha sottolineato Cass.8714/2001 cit. non può attribuirsi efficacia sanante all'avvenuta spontanea costituzione nel giudizio di cassazione del Ministro delle Finanze, come sopra rappresentato e difeso,posto che nel caso di proposizione e notifica del ricorso al solo Ufficio periferico si determina la vocatio in ius di un soggetto privo di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione e conseguentemente un radicale vizio di legitimatio ad processum non più emendabile. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. L'indicata pronuncia preclude ovviamente l'esame di ogni altra questione proposta nel presente giudizio. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio,considerato che si è costituito ed ha svoltoi attività difensiva un soggetto diverso da quello evocato in giudizio.
PQM
La Corte,dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2002 Il Consigliere estensore Ffrom Amolde Cale Il Presidente Вишо лешча Arou E 6 N 8 A 5 O 9 I I 1 . Z / R N 4 A / A R 6 T 2 B T S . U I R L B G L I P . E A R D R . T B L A E A A I D T D R I 1 S E E 3 N T T 1 E S N . A E I N S M A E