Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2003, n. 7426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7426 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
C.C.69458 ly 0742 6/03 REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL P D CASSAZIONE 'N IS IN a RE M ING N VIN VO 9861/5/98 N Oggetto DEN S VEL SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria NO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente R.G. N. 8766/00 Dott. Stefano MONACI Consigliere 11054/00 . 16456 Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Cron Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere Ud. 16/12/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE 燃 S ENT ENZA N. 69458 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, ec. 78206 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo еа миї вр о rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
ENNIOSEI SRL, FINTECO SPA, FUCINA SRL, MANTECO SRL, QUADRIFOGLIO BLEU SRL, SALTECO SPA, SIVE IMM VIA ENNIO SRL;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 11054/00 proposto da: 2002 ENNIOSEI SRL già SUPERIOR SPA in persona del legale 4638 -1- rappresentante Direttore generale pro tempore, FINTECO SPA già AURORA FINANZIARIA SPA inpersona del Consigliere Delegato pro tempore, FUCINA SRL in persona dell'amministratore unico pro tempore, MANTECO SRL già NUOVA FLAME SPRAY GENOVA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, SALTECO SPA inpersona del Consigliere Delegzato pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE presso lo studio dell'avvocato MARCO FEDERICI, che 4, difende unitamente all'avvocato MARCO EMANUELE li GALANTI, giusta procura in calce;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1539/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 11/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito, per il resistente, l'Avvocato FEDERICI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per -2- lì'inammissibilità del ricorso incidentale. ricorso principale;
rigetto del -3- 8766SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza 1539 del giorno 11 giugno 1999 con cui la Corte d'Appello di Milano accoglieva parzialmente l'appello della Amministrazione e -applicata la prescrizione triennale- riduceva l'importo delle somme versate a titolo di tassa sulle società di cui la Amministrazione stessa doveva il rimborso alle società Enniose, Finteco, Fucina, Manteco, Slateco, Le società resistono con controricorso ed un motivo di ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso della Amministrazione appare inammissibile perché non affronta la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha escluso di dover applicare la disposizione dell'art. 11 della legge 448/1998 in quanto l'impugnazione dell'Avvocatura dello Stato investiva "la sola statuizione del primo giudice che concerneva le annualità per le quali era maturato il termine decadenziale"e non era "possibile quindi rimettere in discussione gli importi di cui è stata disposta la restituzione" per i quali la "sentenza di primo grado è da considerarsi passata in giudicato". In sostanza, l'appello promosso dal Ministero delle Finanze avverso la sentenza di primo grado era diretto a fare dichiarare decadute le Società istanti dal rimborso delle annualità per le quali non erano state presentate ltempestive istanze di rimborso in via amministrativa e non già ad ottenere la riduzione degli importi versati a titolo di tassa annuale per i periodi in ordine ai quali dette istanze sono state tempestivamente presentate. Anche il motivo di ricorso incidentale appare inammissibile in quanto volto a far costatare situazioni di fatto suscettibili se mai di rimedio revocatorio. Stante la reciproca soccombenza appare opportuno compensare le spese..m
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili entrambi. Compensa fra le parti le spese del presente grado del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 16 dicembre 2002 ишо Спочист SUPA E T R O C Man OL IL CANCELIFTE C Agnaldo sanc Audel's Голень DEDICA WOOLLERIA 14 MAG. 2003. Ogge ALLIERE C