CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2026, n. 20671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20671 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER UC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/01/2026 del TRIB. LIBERTA' di VERBANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG GIOVANNI BATTISTA BERTOLINI Penale Sent. Sez. 4 Num. 20671 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7.1.2026 il Tribunale di Verbania ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NO UC avverso il decreto del 15.12.2025 con cui il Pubblico Ministero ha convalidato il sequestro probatorio, disposto di iniziativa in data 12.12.2025 da personale della Questura, Sezione Antidroga, all’interno dell’esercizio commerciale Grow Shop 2.0 gestito dal NO a Domodossola e presso i distributori automatici, avente ad oggetto diversi tipi di confezioni di sostanza stupefacente risultata mariujana, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309. 2. Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 18 d.l. n. 48 del 2025, 1 e 2 l. n. 242 del 2016 in relazione all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, 322 cod.proc.pen., nonché l’assenza del fumus boni iuris, la mancata applicazione del principio di inoffensività e l’omessa sospensione del procedimento in pendenza di pregiudiziale di costituzionalità. Si assume che, pur tenendo conto dell’ultimo intervento normativo, non si può prescindere dalla verifica in concreto dell’efficacia drogante di quanto sequestrato. Rileva che l’indagato nell’immediatezza dei fatti ha fornito elementi di prova a discarico, non considerati dall’accusa, e produce ulteriore documentazione a sostegno. Si rileva, inoltre, che in ogni caso il Tribunale avrebbe potuto disporre quanto meno un parziale dissequestro del materiale sequestrato nell’ottica del pieno contemperamento dei diversi interessi in gioco, ivi compreso l’affidamento del ricorrente all’esercizio della propria attività. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell’indagato ha depositato note di replica alla requisitoria del Procuratore generale e conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. Giova premettere che in materia di sequestro probatorio, il giudice del riesame è chiamato a verificare non già la fondatezza dell’accusa nel merito, bensì la sussistenza di elementi idonei a rendere ragionevole l’ipotesi di reato e l’utilità del vincolo ai fini dell’accertamento dei fatti, secondo una valutazione sommaria 3 e prognostica, che non si risolve in una anticipazione del giudizio di responsabilità. Ciò che rileva è il collegamento tra la res e l’ipotesi di reato contestata provvisoriamente e l’utilità del vincolo imposto sulla res ad accertare il fatto e l’ipotesi di reato. 2. Parte ricorrente deduce che il vincolo reale é stato disposto in palese violazione dell’art. 322 cod.proc.pen., stante la asserita insussistenza del fumus del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 e ciò in quanto il sequestro operato dalla Polizia giudiziaria si è fondato sull’art. 18 d.l. n. 48 del 2025, in assenza della verifica in concreto dell’efficacia drogante dei prodotti sequestrati. 3. L'art 18, alle lett a) e b) della l. 9 giugno 2025 n. 80 ha introdotto, per quanto qui rileva, un nuovo comma 3-bis dell'art. 1 della legge n. 242/2016 (che espressamente esclude l'applicazione della legge n. 242/2016 "all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati" "ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309). E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola di semi di cui alla lettera g - bis del comma 2". Il tema posto dall’odierno ricorso é se tale intervento normativo, introducendo l’esplicito divieto di commercializzazione delle inflorescenze di cannabis sativa coltivata ai sensi della l. n. 242 del 2026 e dei suoi derivati, abbia avuto come effetto quello di escludere l’applicabilità del normale vaglio di offensività basato sull’efficacia drogante della sostanza come individuato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (S.U. n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01). 4. Va rilevato che, prima di analizzare l’attuale assetto normativo alla luce del principio di offensività (non ignorando il Collegio che é stata sollevata questione di legittimità costituzionale da parte del Gip di Brindisi, nell’ambito di procedimento analogo, per il possibile contrasto dell’attuale disciplina con il principio di offensività di cui agli artt. 13, 25, comma 2, e 27 Cost.), occorre tenere conto che la finalità del sequestro in esame, come precisato anche dal giudice del riesame, è proprio quella di accertare le caratteristiche di quanto in sequestro (come si evince dallo stesso decreto di sequestro) e quindi anche la percentuale di THC, attività quindi prodromica a ogni valutazione in merito all’effettiva efficacia drogante della sostanza, necessaria in ossequio al principio di offensività basato sull’efficacia drogante della sostanza come individuato dalla 4 giurisprudenza delle Sezioni Unite (S.U. n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01). Né peraltro vale in senso contrario, come posto in rilievo nell’ordinanza impugnata, quanto dichiarato dalla società ricorrente in ordine all’insussistenza dell’efficacia drogante del materiale sequestrato in quanto supportato solo da documentazione di parte, essendo, come detto, finalizzato il sequestro proprio all’accertamento, con finalità probatoria, della detta percentuale. 5. Ne consegue che la censura proposta, laddove critica il mantenimento in sequestro della sostanza per l’assenza, in tesi difensiva, del fumus in ragione di una pretesa assenza di efficacia drogante, non tiene conto che é proprio il sequestro ad essere finalizzato all’accertamento della percentuale di THC, prodromico a ogni valutazione circa l’efficacia drogante che, come chiarito dalle citate Sezioni Unite Castignani e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, necessita di un concreto accertamento in ossequio al principio di offensività (si veda sul punto anche Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022, Rv. 283032 – 01). Ed invero gli accertamenti chimico-tossicologici sulle cose sequestrate, stante il fumus, hanno appunto lo scopo di dimostrare l'ipotesi investigativa prefigurata dal Pubblico ministero, in particolare l'efficacia drogante dei prodotti sequestrati di talché, allo stato, il ricorrente non può dolersi della interpretazione della normativa applicata. Quanto al parziale dissequestro della sostanza lumeggiato nell’odierno ricorso, si tratta di questione mai devoluta in sede di riesame e come tale non valutabile in questa sede. Ed invero in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, [...]). 6. L'impugnazione è pertanto infondata, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI ES IA AO 5
lette le conclusioni del PG GIOVANNI BATTISTA BERTOLINI Penale Sent. Sez. 4 Num. 20671 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7.1.2026 il Tribunale di Verbania ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NO UC avverso il decreto del 15.12.2025 con cui il Pubblico Ministero ha convalidato il sequestro probatorio, disposto di iniziativa in data 12.12.2025 da personale della Questura, Sezione Antidroga, all’interno dell’esercizio commerciale Grow Shop 2.0 gestito dal NO a Domodossola e presso i distributori automatici, avente ad oggetto diversi tipi di confezioni di sostanza stupefacente risultata mariujana, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309. 2. Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 18 d.l. n. 48 del 2025, 1 e 2 l. n. 242 del 2016 in relazione all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, 322 cod.proc.pen., nonché l’assenza del fumus boni iuris, la mancata applicazione del principio di inoffensività e l’omessa sospensione del procedimento in pendenza di pregiudiziale di costituzionalità. Si assume che, pur tenendo conto dell’ultimo intervento normativo, non si può prescindere dalla verifica in concreto dell’efficacia drogante di quanto sequestrato. Rileva che l’indagato nell’immediatezza dei fatti ha fornito elementi di prova a discarico, non considerati dall’accusa, e produce ulteriore documentazione a sostegno. Si rileva, inoltre, che in ogni caso il Tribunale avrebbe potuto disporre quanto meno un parziale dissequestro del materiale sequestrato nell’ottica del pieno contemperamento dei diversi interessi in gioco, ivi compreso l’affidamento del ricorrente all’esercizio della propria attività. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell’indagato ha depositato note di replica alla requisitoria del Procuratore generale e conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. Giova premettere che in materia di sequestro probatorio, il giudice del riesame è chiamato a verificare non già la fondatezza dell’accusa nel merito, bensì la sussistenza di elementi idonei a rendere ragionevole l’ipotesi di reato e l’utilità del vincolo ai fini dell’accertamento dei fatti, secondo una valutazione sommaria 3 e prognostica, che non si risolve in una anticipazione del giudizio di responsabilità. Ciò che rileva è il collegamento tra la res e l’ipotesi di reato contestata provvisoriamente e l’utilità del vincolo imposto sulla res ad accertare il fatto e l’ipotesi di reato. 2. Parte ricorrente deduce che il vincolo reale é stato disposto in palese violazione dell’art. 322 cod.proc.pen., stante la asserita insussistenza del fumus del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 e ciò in quanto il sequestro operato dalla Polizia giudiziaria si è fondato sull’art. 18 d.l. n. 48 del 2025, in assenza della verifica in concreto dell’efficacia drogante dei prodotti sequestrati. 3. L'art 18, alle lett a) e b) della l. 9 giugno 2025 n. 80 ha introdotto, per quanto qui rileva, un nuovo comma 3-bis dell'art. 1 della legge n. 242/2016 (che espressamente esclude l'applicazione della legge n. 242/2016 "all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati" "ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309). E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola di semi di cui alla lettera g - bis del comma 2". Il tema posto dall’odierno ricorso é se tale intervento normativo, introducendo l’esplicito divieto di commercializzazione delle inflorescenze di cannabis sativa coltivata ai sensi della l. n. 242 del 2026 e dei suoi derivati, abbia avuto come effetto quello di escludere l’applicabilità del normale vaglio di offensività basato sull’efficacia drogante della sostanza come individuato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (S.U. n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01). 4. Va rilevato che, prima di analizzare l’attuale assetto normativo alla luce del principio di offensività (non ignorando il Collegio che é stata sollevata questione di legittimità costituzionale da parte del Gip di Brindisi, nell’ambito di procedimento analogo, per il possibile contrasto dell’attuale disciplina con il principio di offensività di cui agli artt. 13, 25, comma 2, e 27 Cost.), occorre tenere conto che la finalità del sequestro in esame, come precisato anche dal giudice del riesame, è proprio quella di accertare le caratteristiche di quanto in sequestro (come si evince dallo stesso decreto di sequestro) e quindi anche la percentuale di THC, attività quindi prodromica a ogni valutazione in merito all’effettiva efficacia drogante della sostanza, necessaria in ossequio al principio di offensività basato sull’efficacia drogante della sostanza come individuato dalla 4 giurisprudenza delle Sezioni Unite (S.U. n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01). Né peraltro vale in senso contrario, come posto in rilievo nell’ordinanza impugnata, quanto dichiarato dalla società ricorrente in ordine all’insussistenza dell’efficacia drogante del materiale sequestrato in quanto supportato solo da documentazione di parte, essendo, come detto, finalizzato il sequestro proprio all’accertamento, con finalità probatoria, della detta percentuale. 5. Ne consegue che la censura proposta, laddove critica il mantenimento in sequestro della sostanza per l’assenza, in tesi difensiva, del fumus in ragione di una pretesa assenza di efficacia drogante, non tiene conto che é proprio il sequestro ad essere finalizzato all’accertamento della percentuale di THC, prodromico a ogni valutazione circa l’efficacia drogante che, come chiarito dalle citate Sezioni Unite Castignani e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, necessita di un concreto accertamento in ossequio al principio di offensività (si veda sul punto anche Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022, Rv. 283032 – 01). Ed invero gli accertamenti chimico-tossicologici sulle cose sequestrate, stante il fumus, hanno appunto lo scopo di dimostrare l'ipotesi investigativa prefigurata dal Pubblico ministero, in particolare l'efficacia drogante dei prodotti sequestrati di talché, allo stato, il ricorrente non può dolersi della interpretazione della normativa applicata. Quanto al parziale dissequestro della sostanza lumeggiato nell’odierno ricorso, si tratta di questione mai devoluta in sede di riesame e come tale non valutabile in questa sede. Ed invero in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, [...]). 6. L'impugnazione è pertanto infondata, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI ES IA AO 5