Sentenza 5 gennaio 2001
Massime • 1
La corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, di contenuto patrimoniale e non, nei confronti dell'altro coniuge, attesa la cessazione, per effetto del divorzio, di qualsiasi rapporto tra gli ex coniugi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere legittimamente invocata dal coniuge assegnatario, in base al disposto dell'art. 5, comma ottavo, della legge n. 898 del 1970,neanche per la sopravvenienza di quei giustificati motivi cui l'art. 9 della stessa legge subordina l'ammissibilità della istanza di revisione dell'assegno corrisposto periodicamente. Peraltro, la corresponsione in unica soluzione dell'assegno è, a sua volta, assoggettata a determinati presupposti, previsti dal citato ottavo comma dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970,la cui sussistenza è oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, impugnabile con i mezzi ordinari, pena la formazione del giudicato sul punto, con conseguente preclusione della proposizione di successive domande di contenuto economico nei confronti dell'ex coniuge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/2001, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL CA AL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso l'avvocato AMENTA PIERO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MO RO;
intimato e sul 2^ ricorso n. 08896/99 proposto da:
MO RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TRITONE 169, presso l'avvocato D'AVACK ALESSANDRO che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CA AL;
- intimata -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 16/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Amenta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato D'Avack, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Con provvedimento del 5 febbraio 1998, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile ex art. 5, comma 8^ della legge 898 del 1970, la richiesta di IA NO di modifica della sentenza del 25 maggio 1987 con cui lo stesso Tribunale, dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da costei contratto con RO OR, aveva condannato quest'ultimo a corrisponderle a titolo di assegno divorzile, la somma complessiva di L. 5 milioni nei termini e con le modalità stabiliti dalle stesse parti. Il reclamo della NO è stato respinto dalla Corte di appello di Roma con decreto del 16 gennaio 1999 in quanto: a) la sentenza che aveva pronunciato il divorzio aveva recepito l'accordo degli ex coniugi in ordine alla corresponsione di tale forma di assegno, perciò implicitamente giudicandola equa;
b) in ogni caso, eventuali carenze di questa motivazione avrebbero dovuto essere fatte valere tramite impugnazione di detto provvedimento che, invece, era passato in giudicato.
Per la cassazione di questa sentenza la NO ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste il OR che ha formulato, a sua volta ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
I ricorsi, proposti entrambi contro il medesimo provvedimento, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ. Con il primo motivo IA NO, denunciando violazione dell'art. 5 della legge 898 del 1970,si duole che la Corte di appello abbia affermato che la sentenza divorzile aveva implicitamente compiuto la valutazione di equità richiesta dalla legge per il fatto stesso di aver recepito l'accordo delle parti sulla tipologia e l'entità dell'assegno, senza considerare che era invece, mancata al riguardo qualsiasi motivazione e che la sentenza di divorzio non aveva neppure esaminato i redditi e le capacità patrimoniali delle parti ne' eventuale documentazione che li comprovasse. Con il secondo motivo, la ricorrente deducendo violazione dello stesso art. 5 e dell'art. 9 della legge 898 del 1970, lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la carenza di motivazione in ordine alla valutazione di equità in questione doveva essere fatta valere in quel giudizio con le opportune impugnazioni, senza considerare che dall'omissione di detta valutazione deriva soltanto la non vincolatività e la definitività dell'accordo liquidatorio con la conseguente soggezione dell'assegno alla regola generale della revisione allorché ne ricorrano i presupposti previsti dall'art. 9 della legge 898.
Il ricorso è infondato sotto entrambi i profili.
La NO lo ha infatti formulato muovendo da una particolare interpretazione delle disposizioni dell'art. 5 della legge 878 del 1990, in base alla quale detta normativa, oltre all'ipotesi principale di somministrazione periodica da parte di un coniuge all'altro. in seguito alla sentenza di divorzio, di un assegno ove ricorrano le condizioni previste dal 6^ comma, avrebbe introdotto un'ulteriore alternativa incentrata sulla corresponsione di una somma in unica soluzione su accordo delle parti, a seconda che il Tribunale l'abbia giudicato equa od ometta siffatto giudizio: in quanto nel primo caso troverebbe applicazione il prosieguo della norma in base al quale successivamente "non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico"; mentre (nel secondo, tornerebbe ad applicarsi la disposizione dell'art. 9, 1^ comma che dichiara rivedibili i provvedimenti concernenti la misura e le modalità dell'assegno suddetto.
Ma, a tacere dell'accertamento dei primi giudici - non impugnato dalla ricorrente - che non sussiste comunque il suo diritto alla revisione per i proventi di lavoro ed il reddito mensile percepito - la Corte non può condividere siffatta interpretazione perché nel quadro previsto dal citato art. 5 sussiste soltanto un'alternativa tra obbligo della somministrazione periodica di un assegno a favore di un coniuge posto dalla sentenza di divorzio a carico dell'altro (6^ comma) e corresponsione di detto assegno in unica soluzione su accordo tra le parti (Comma); e perché solo con riguardo alla prima fattispecie i relativi provvedimenti, ai sensi del successivo art. 9, primo comma, devono ritenersi pronunciati "allo stato degli atti", attesane la funzione di bilanciamento e riequilibrio degli interessi contrapposti degli ex coniugi, con conseguente possibilità di loro revisione (in aumento o in diminuzione, sino addirittura alla radicale elisione dell'assegno), in qualsiasi tempo, per effetto del mutamento delle condizioni economiche delle parti, e senza che il coniuge resistente possa efficacemente opporre, alla controparte, l'eventuale "exceptio iudicati". Laddove la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile, giusto disposto dell'art. 5, comma ottavo, esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, di contenuto patrimoniale e non, nei confronti dell'altro coniuge, attesa la cessazione (per effetto del divorzio) di qualsiasi rapporto tra gli ex coniugi: con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione, oltre quella già ricevuta, può essere legittimamente invocata, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge assegnatario, e comunque della sopravvenienza di quei giustificati motivi cui l'art. 9 subordina l'ammissibilità dell'istanza di revisione. Ha osservato al riguardo questa Corte che, se si procede ad una liquidazione in unica soluzione di quanto compete al coniuge più debole, dopo tale liquidazione non sopravvive un rapporto da cui possano scaturire nuovi ulteriori obblighi;
in quanto l'aspettativa ad un assegno è stata esaurita attraverso l'una tantum, ed è venuto meno - a seguito del divorzio ogni rapporto di natura personale fra i coniugi - potenziale fonte di altre pretese anche economiche. E che la conclusione suddetta è ulteriormente confortata dalla considerazione che la possibile modifica "in aumento" dell'assegno periodico trova, alla luce dell'art. 9 della legge 898, giustificazione nella circostanza che tale revisione può assumere due direzioni: può comportare cioè sia un aumento sia una diminuzione delle corresponsioni. Invece, se si consentisse di porre attraverso i meccanismi previsti dall'art. 9 in discussione il rapporto definito con l'una tantum, si perverrebbe all'assurdo di prevedere solo lo strumento attraverso cui la cifra concordata in sede di divorzio può essere aumentata e non quello attraverso cui possa essere diminuita: così confermandosi l'intendimento del legislatore di rendere la revisione del tutto incompatibile con la liquidazione in unica soluzione, che del resto cesserebbe di essere "unica" ove potesse venir affiancata in epoca successiva da un assegno periodico. (Cass.29 agosto 1998 n. 8654; 27 luglio 1998 n. 7365). Ed il collegio deve aggiungere che questa interpretazione è ribadita pure dal successivo art. 9 bis che in caso di decesso dell'obbligato, attribuisce al beneficiario, un assegno periodico a carico dell'eredità soltanto se a costui "è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5"; mentre lo esclude "se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione" proprio perché con tale corresponsione esaurisce ed estingue ogni pretesa patrimoniale di detto coniuge.
Vero è che la corresponsione in unica soluzione (come del resto la somministrazione di un assegno periodico) è dall'art. 5, comma 8^ subordinata alla ricorrenza di specifici presupposti (fra cui quello relativo alla valutazione di equità da parte del giudice di merito),che ben possono essere non applicati o erroneamente applicati dal giudice di merito;
ma in questo caso l'una o l'altra violazione si traduce in un vizio della sentenza, denunciabile con i normali mezzi di impugnazione: pena la formazione del giudicato sulla statuizione. Per cui in applicazione di detto principio, la Corte di appello ha correttamente rilevato che seppure la sentenza divorzile avesse disposto la corresponsione in unica soluzione dell'assegno su accordo delle parti, senza la valutazione di equità prescritta dall'8^ comma dell'art. 5, ovvero in base ad una valalutazione erronea ed incompleta, non avendo la NO impugnato la suddetta decisione, si è sulla statuizione formato il giudicato;
con conseguente applicazione dell'ultima disposizione dell'8^ comma che le preclude comunque la proposizione di successive domande di contenuto economico nei confronti dell'ex coniuge. Con il ricorso incidentale, infine, il OR censura il decreto impugnato per avere compensato le spese del giudizio, anche di appello, malgrado la pretestuosità ed infondatezza della pretesa di controparte, peraltro in ragione della "natura della controversia", perciò lasciando intendere che in tutte le controversie di diritto di famiglia, il giudice debba perciò solo procedere a tale compensazione.
Anche detto ricorso è privo di pregio.
La giurisprudenza di questa Corte è infatti fermissima nel ritenere che la violazione delle norme relative all'onere delle spese processuali è configurabile solo allorché tale onere venga posto, in tutto o in parte a carico della parte totalmente vittoriosa;
per cui ove tale fattispecie non ricorra come nel caso concreto in cui la Corte di appello ne ha disposto la compensazione, il potere di compensare in tutto o in parte le spese suddette costituisce un potere discrezionale ed insindacabile del giudice di merito, che può avvalersene (sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia) nel concorso di giusti motivi, con la conseguenza che il suo esercizio o mancato esercizio è rimesso al suo prudente apprezzamento;
è sottratto all'obbligo di specifica motivazione;
e non è censurabile in sede di legittimità, tranne il caso non ricorrente nella specie in cui il giudice disponga la compensazione, adducendo a giustificazione di essa, motivi illogici o erronei. In aderenza al criterio legale della soccombenza le spese di questo grado del giudizio vanno, invece, gravate sulla ricorrente e si liquidano in favore della controparte come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi che rigetta e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del OR in complessive L.
2.080.000 di cui L.
2.000.000 pe onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2001