Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN TE CE TE VI & ZI ANNUNZIATA, in persona del curatore M.P. GIGLIOLA MATARRESE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 138, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, difeso dall'avvocato GIULIANO ROTUNNO, in virtù di mandato a margine del presente atto autorizzato con provv. del Giudice Delegato del 7/01/02;
- ricorrente -
contro
DI QU TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 93/00 del Giudice di pace di CANOSA DI PUGLIA, depositata il 14/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 09/07/03 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;
udito l'Avvocato Giuliano ROTUNNO, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni con le quali si chiede che la Suprema Corte decidendo con ordinanza in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso in epigrafe specificato, con ogni consequenziale statuizione di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.12.1996 VI Di NI proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Canosa avverso il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti il 13.8.1996 relativo al pagamento della somma di lire 1.729.000 in favore della ditta Farmacia Agricola di TE ES;
a fondamento dell'opposizione il Di NI eccepiva una quietanza liberatoria con la quale ES TE aveva dichiarato di aver percepito l'importo di lire 675.000 sulla maggior somma dovuta. La suddetta ditta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudizio veniva dichiarato interrotto all'udienza del 13.5.1997 per effetto dell'avvenuto fallimento della ditta opposta. A seguito di riassunzione del giudizio da parte dell'opponente nei confronti della curatela della ditta Farmacia Agricola di TE ES, il Giudice di Pace adito con sentenza del 4.1.2001 accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riduceva l'importo del decreto ingiuntivo opposto a lire 1.154.000; compensava inoltre fino alla metà le spese di giudizio, e condannava il Fallimento della ditta La Farmacia Agricola al pagamento dell'altra metà di esse.
Per la cassazione di tale sentenza il Fallimento della S.d.f. TE ES, TE AV e RO ZI ha proposto un ricorso affidato a tre motivi;
il Di NI non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Pubblico Ministero ha chiesto ai sensi dell'art. 375 c.p.c. la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 2702 e 2704 c.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'opponente aveva versato in acconto della complessiva somma dovuta di lire 1.000.000 l'importo di lire 575.000 come da annotazione nella bolla di consegna del 25.10.1995; il ricorrente rileva che l'efficacia probatoria della scrittura privata ricorre solo se sussiste il requisito della sottoscrizione, e non un segno grafico indecifrabile;
inoltre assume che non è stato tenuto conto che l'annotazione contenuta nella suddetta bolla di consegna, priva di data certa, non era opponibile alla curatela fallimentare, da ritenere terzo rispetto a ES TE.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 643, 645 e 653 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver revocato il decreto ingiuntivo opposto pur avendo accolto parzialmente l'opposizione basata sull'asserito pagamento di parte della somma dovuta, con conseguente riduzione del credito oggetto del decreto stesso.
Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione del principio generale della soccombenza in ordine alla pronuncia sulle spese processuali, assume che erroneamente il Giudice di Pace ha compensato parzialmente le spese ed ha posto la residua quota di esse a carico della curatela fallimentare, non avendo considerato che quest'ultima era la parte vittoriosa del giudizio, avendo ottenuto il riconoscimento del credito vantato sia pure in misura ridotta rispetto all'importo richiesto.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono inammissibili e, in parte, infondate. Premesso che la sentenza in esame è stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. in causa di valore inferiore a lire 2.000.000, deve rilevarsi che tali sentenze non sono impugnabili per Cassazione per violazione di legge se non nei casi di inosservanza di norme costituzionali, di norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) e di norme processuali;
le suddette sentenze non sono invece impugnabili per violazione di norme ordinarie di diritto sostanziale ne' per vizi della motivazione che non si concretino in mancanza assoluta di essa, ovvero in una motivazione solo apparente o insanabilmente e radicalmente contraddittoria (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Alla luce di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale devono ritenersi inammissibili i profili di censura con i quali si prospettano la violazione di norme ordinarie di diritto sostanziale, quali gli articoli 2702 e 2704; alle stesse conclusioni deve poi giungersi con riferimento alle censure relative a vizi della motivazione, avendo il Giudice di Pace espresso in modo chiaro e logico le ragioni del proprio convincimento in ordine all'avvenuto pagamento da parte del Di NI della somma di lire 575.000 come da annotazione apposta sulla bolla di consegna del 25.10.1995. Riguardo poi al secondo motivo di censura, ammissibile perché avente ad oggetto la violazione di norme processuali, deve peraltro rilevarsene l'infondatezza, considerato che il Giudice di Pace, avendo accolto parzialmente l'opposizione, "per l'effetto" ha "ridotto" il decreto ingiuntivo "opposto a lire 1.154.000", e così sostanzialmente ha revocato il provvedimento monitorio, pur esprimendosi in termini tecnicamente impropri.
Infine deve ritenersi inammissibile anche la censura relativa alla pronuncia sulle spese del giudizio;
invero la sentenza impugnata, nel porre a carico del Fallimento opposto la metà di esse, ha evidenziato che quest'ultimo, nonostante la prova dell'acconto ricevuto come emergente dalla bolla di consegna, aveva negato tale circostanza;
in tal modo il giudicante ha espresso una valutazione equitativa, posta a base della decisione assunta, del tutto legittima ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c.. Il ricorso deve pertanto essere rigettato per manifesta infondatezza;
ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004