Sentenza 10 gennaio 2002
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 7 maggio 2021 (r. o. n. 166 del 2021), il Giudice delegato presso il Tribunale ordinario di Udine ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e dell'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente premette che la ricorrente, la quale era stata legata da un contratto di agenzia con la società fallita, aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento con il privilegio generale sui beni mobili di …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1 luglio 2022
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 7 maggio 2021 (r. o. n. 166 del 2021), il Giudice delegato presso il Tribunale ordinario di Udine ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e dell'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente premette che la ricorrente, la quale era stata legata da un contratto di agenzia con la società fallita, aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento con il privilegio generale sui beni mobili di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2002, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTES 0:02:20/02 REPUBBLICA ITALIANA IN SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 7013/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron.
4-11 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere Ud. 10/10/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AR ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MELORIA 81, presso lo studio dell'avvocato ALES EPIFANIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ESERCIZI TURISTICI ED ALBERGHIERI GETA GESTIONE rappresentante pro S.R.L., in persona del legale domiciliato in ROMA VIA A. tempore, elettivamente 27, presso 10 studio dell'avvocato SENSI CARONCINI che lo rappresenta e difende, giusta delega FLAMINIO, 2001 in atti;
3834 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 8063/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/04/98 R.G.N. 42333/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato MELUCCO per delega ALES;
udito l'Avvocato SENSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma, IO EC impugnava nei confronti della Gestione Esercizi Turistici ed Alberghieri - GETA s.r.l. il licenziamento intimatogli il 4 febbraio 1993, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. La società convenuta si costituiva, eccependo la decadenza del ricorrente dall'impugnativa, per il decorso del termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604,e contestando la fondatezza nel merito della domanda. Il Pretore di Roma riteneva sussistente l'eccepita decadenza e la sua pronuncia, a seguito di appello del lavoratore, era confermata dal Tribunale di Roma. Il giudice del gravame, in riferimento lettera in data 11 febbraio 1993, che, secondo l'attore, era espressiva della sua volontà di contestare il licenziamento e aveva impedito il verificarsi della decadenza in questione, dava preliminarmente atto della forma involuta della stessa e dell'evidente non elevato livello culturale dello scrivente. Quanto al contenuto della lettera, riportatone il suo contenuto, osservava che era quanto meno dubbio se il lavoratore avesse voluto esteriorizzare non solo generiche considerazioni sulla sua vicenda e sul comportamento del datore di lavoro, ma anche impugnare effettivamente il licenziamento;
che, peraltro, ogni dubbio al riguardo veniva meno se si prendeva in considerazione la successiva lettera del EC in data 16 aprile 1993 (peraltro recante quale oggetto 1'impugnativa del licenziamento notificato con lettera raccomandata 4.2.1993"), con cui il lavoratore aveva precisato, riguardo al mancato rispetto del termine decadenziale, che egli non era stato in grado di diritto di proporre l'impugnativa. Quindi la stessa ammissione 3 dell'interessato deponeva nel senso dell'insussistenza di un'impugnativa nella lettera dell'11 febbraio. Aggiungeva il Tribunale che lo stato di detenzione del EC, menzionato nella seconda delle sue lettere, si era concluso il 25 marzo 1993, quindi in tempo utile per una tempestiva impugnazione del licenziamento, e comunque non aveva avuto rilievo ai fini di detta impugnazione, in quanto durante il periodo detentivo l'appellante aveva avuto modo di intrattenere un fitto scambio di corrispondenza con la società, tra l'altro facendole pervenire una domanda di aspettativa. Contro questa sentenza il EC propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La Soc. GETA resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo, lamentando che il giudice d'appello abbia escluso l'inidoneità della lettera in data 11 febbraio 1993 non in base al suo contenuto, non analizzato, ma valorizzando il tenore della successiva lettera del 16 aprile 1993, la cui elaborazione non poteva essere attribuita al EC, per la sua assoluta diversità di forma e di contenuto rispetto alla lettera precedente. Sostiene il ricorrente che, invece, richiedevano una specifica valutazione, circa l'idoneità ad esprimere la volontà di contestazione del licenziamento, le espressioni della lettera dell'11 febbraio in cui, con riferimento alla lettera di licenziamento, si affermava (testualmente) “loro non sono in grado, ne all'altezza di vagliare nessuna mia azione, essendo Voi inmateria giuridica ignoranti quanto me (...) è doveroso fare aggiungere che la miaprestazione presso i loro impianti, è stata più che decorosa e regolare". 4 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, lamentando che il giudice di merito, non ritenendo rilevanti a manifestare la volontà di impugnativa del lavoratore le espressioni della lettera dell'11 febbraio, e in particolare la frase “loro non sono in grado di giudicare alcuna mia azione", abbia disatteso il principio secondo cui l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento non richiede formule sacramentali o tecnicamente precise, tenuto anche presente che si tratta di atto che, per necessità o per scelta, può essere compiuto personalmente dal lavoratore, tenuto peraltro a rispettare termini ristretti. I motivi, che, per la loro connessione, vengono esaminati congiuntamente, non sono fondati. Premesso che, come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione degli atti negoziali costituisce un'attribuzione del giudice di merito, ed è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale (in quanto applicabili, ove oggetto di interpretazione sia un atto unilaterale), va di rilevato che, in realtà non è fondato l'addebito mosso al giudice di merito non avere adeguatamente considerato il contenuto della lettera dell'11 febbraio 1993, visto che egli ne ha trascritto il testo nella sentenza e ha formulato valutazioni The considerationi puntuali, osservando che la lettera conteneva generiche osservazioni del lavoratore sulla sua vicenda e sul comportamento del datore di lavoro, dalle quali non poteva adeguatamente evincersi una volontà di impugnare il licenziamento, pur tenendo presente il principio secondo cui, ad integrare impugnazione a norma dell'art. 6 1. n. 604/1966, è sufficiente che, anche senza l'uso di formule 5 sacramentali, l'atto esprima la volontà di contestare la validità e l'efficacia del licenziamento. Mentre il riferimento da parte del giudice a quo a un corretto principio di diritto evidenzia l'infondatezza della censura di violazione di legge, non è ravvisabile neanche il lamentato vizio di motivazione, poiché gli incisi della lettera in questione citati dal ricorrente non contengono enunciazioni di una portata tale da palesare l'incongruità e l'illogicità della valutazione compiuta in sede di giudizio di merito, tanto più in mancanza di un'illustrazione del contesto (motivazione del licenziamento, ecc.). Va anche rilevato che il Tribunale, a conferma dell'orientamento interpretativo già formulato sulla base del contenuto dell'atto in questione, ha richiamato il tenore della successiva lettera del 16 aprile 1993. La critica mossa dal ricorrente a tale procedimento ermeneutico che appare coerente con la - previsione di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ. non è concludente, poiché l'eventuale intervento di un esperto ai fini della redazione di tale ulteriore lettera non vale a dimostrare l'insussistenza di un'adesione al suo contenuto del lavoratore, poco istruito ma tutt'altro che analfabeta, come accertato in sede di merito. Il ricorso va dunque rigettato. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensando le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2001. I A D 0 7 S 1 , IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. 3 S . O 5 Sivero Tell A T L T L R . , O A N A ' B Alle S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T - N IL CANCELLIERE S S 1 G 1 N O Depositato in Cancelleria O E P S A E M I MA oggi, 1.0.GEN, 2002 I D G IL CANCELLIEREChille A E G A , E E D O O R L T E E R T U T T I S A R I N I L E G L S D E E E R O D