Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2017, n. 28959
CASS
Sentenza 10 maggio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ipotesi in cui, a seguito di appello proposto dall'imputato, il giudice dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l'accertamento giudiziale prosegue ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., secondo le regole e le garanzie del processo penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, aveva respinto la richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata dall'imputato in ragione del fatto che l'imputato, non avendo rinunciato alla prescrizione, aveva limitato il suo interesse alla dimostrazione dell'assenza di responsabilità ai fini civili).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2017, n. 28959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28959
    Data del deposito : 10 maggio 2017

    Testo completo