Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui, a seguito di appello proposto dall'imputato, il giudice dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l'accertamento giudiziale prosegue ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., secondo le regole e le garanzie del processo penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, aveva respinto la richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata dall'imputato in ragione del fatto che l'imputato, non avendo rinunciato alla prescrizione, aveva limitato il suo interesse alla dimostrazione dell'assenza di responsabilità ai fini civili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2017, n. 28959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28959 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
28 959 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 10/05/2017 Presidente - Sent. n. sez. 1349 GIOVANNI DIOTALLEVI - UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE GEPPINO RAGO N.13982/2016 GIUSEPPE COSCIONI - Rel. Consigliere - SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA NT nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/05/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Massimo GALLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava l'estinzione per prescrizione del reato di appropriazione indebita, confermava le statuizioni civili e condannava l'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione nella parte in cui la sentenza confermava le statuizioni civili respingendo la richiesta di rinnovazione dibattimentale sulla base del fatto che l'imputato non aveva rinunciato alla prescrizione;
l'accertamento di responsabilità civile avrebbe dovuto essere compiuto nel rispetto delle regole che governano il processo penale, con conseguente illegittimità del rigetto della rinnovazione dibattimentale sulla base della omessa rinuncia alla prescrizione;
2.2. vizio di legge in relazione alla dichiarazione di contumacia: le notifiche non sarebbero state effettuate in conformità né con le disposizioni previgenti, né con quelle sopravvenute. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
1.1. Il collegio ribadisce che la trasposizione del giudizio civile nella sede penale per effetto della costituzione ex art. 76 cod. proc. pen comporta che la cognizione in ordine alle statuizioni civili sia effettuata nel rispetto delle regole che governato il processo penale, come stabilisce espressamente l'art. 573 cod. pen. nel caso in cui l'impugnazione sia proposta dalla parte civile ai soli fini civili (Cass. sez. 6 n. 1514 del 19/12/2012 dep. 2013, Rv. 253939) L'applicazione delle regole del processo penale resta obbligatoria, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, l'appello sia proposto dall'imputato e l'accertamento giudiziale prosegua ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile in seguito all'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. Il processa resta, di fatto pendente, in una sede eccentrica rispetto a quella ordinariamente deputata alla valutazione dei profili di responsabilità civile: tale "importazione" della cognizione in ordine agli interessi civili implica che tale accertamento venga compiuto seguendo le regole proprie 2 del processo penale. Non è cioè possibile diminuire le garanzie processuali disponibili in sede penale solo perché l'accertamento di responsabilità deve essere effettuato solo a fini civili a causa del decorso del termine di prescrizione del reato che genera la responsabilità. Nel caso di specie, il giudice di appello era investito del giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato rilevante anche ai fini civili, tenuto conto della sintesi dei giudizi (sulla responsabilità penale e civile) conseguente alla costituzione di parte civile. Sebbene il giudizio sulla responsabilità penale fosse inibito dalla rilevazione del decorso del termine di prescrizione residuava la necessità di esaminare i profili di responsabilità, al limitato fine di decidere sulle statuizioni civili. In contrasto con tali linee ermeneutiche, la Corte di appello respingeva la richiesta di rinnovazione dibattimentale non sulla base della sua irrilevanza, come richiesto dalle regole del processo penale, ma in ragione del fatto che l'imputato non aveva rinunciato alla prescrizione limitando il suo interesse alla dimostrazione dell'assenza di responsabilità ai fini civili. Così decidendo la Corte territoriale ha implicitamente stabilito che il corredo di garanzie tipico del processo penale resterebbe attivo per l'accertamento della responsabilità a fini civili solo ove l'imputato rinunci alla prescrizione. Si tratta di condizione che non trova alcuna base normativa e contrasta con la consolidata giurisprudenza che legittima la prosecuzione dell'accertamento della responsabilità in sede penale, al limitato fine di decidere sulle statuizioni civili nei casi in cui il reato sia estinto per prescrizione sopravvenuta dopo la condanna in primo grado (Cass. sez. un. n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273) 1.2. Il collegio ribadisce inoltre che, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia), senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Cass. sez. un. n. 40109 del 18/07/2013, Rv. 256087; Cass. sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Rv. 258999).
1.3. Il secondo motivo resta assorbito.
1.4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 3 Così deciso in Roma, il giorno L'estensore Sandra Recchione 10 maggio 2017 I Presidente Fellar Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 9 GIU. 2017 IL CANCELLIERE T Claudia Pianelli S E T R O C 4