Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3690
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Sentenza 14 marzo 2001

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Il soggetto tenuto a dare all'INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa - pena la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale all'interno di ciascun periodo di cassa integrazione nel quale si sia verificata l'omissione, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160 - è direttamente il lavoratore medesimo, talché deve escludersi l'equipollenza di analoga comunicazione rivolta all'INPS dal datore di lavoro con finalità diverse da quelle sottostanti all'obbligo di comunicazione imposto al lavoratore o della notizia comunque e genericamente pervenuta all'Istituto di previdenza al di fuori di detta comunicazione, la quale deve essere resa anche nell'ipotesi in cui l'occupazione sia compatibile con il trattamento di integrazione salariale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3690
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3690
    Data del deposito : 14 marzo 2001

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