Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2017, n. 36020
CASS
Sentenza 15 febbraio 2017

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La sentenza di appello che riconosca la sussistenza di una o più circostanze attenuanti si pronuncia sulla responsabilità penale dell'imputato, giacché concorre a definirne la concreta configurazione, e, pertanto, dispiega efficacia diretta sulla quantificazione del risarcimento del danno pur in assenza di specifico gravame sul punto, comportando per il giudice, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., l'obbligo di procedere alla rideterminazione della somma liquidata a titolo risarcitorio in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente alle statuizioni civili, la sentenza d'appello che - in parziale riforma di quella di primo grado, che condannava l'imputato per il delitto di violenza sessuale - aveva ritenuto l'ipotesi di minore gravità ex art. 609-bis, comma terzo cod. pen. e concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, senza diminuirne l'ammontare della somma da risarcire alle parti civili).

Commentari2

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    https://www.eius.it/articoli/ · 6 febbraio 2026

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  • 2Corte di cassazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2017, n. 36020
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36020
Data del deposito : 15 febbraio 2017

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