Sentenza 26 marzo 2010
Massime • 1
In tema di responsabilità colposa, quando l'imminenza e gravità di una situazione di pericolo sia percepibile con estrema facilità, chiarezza e prevedibilità e possa conseguentemente essere evitata con diligenza anche minima, va esclusa la colpa di colui che abbia realizzato una astratta concausa dell'evento, dovendosi ritenere interrotto il nesso tra la causa remota e l'accaduto. (Fattispecie in cui il conducente di una autovettura, avvedutosi di un cartello mobile segnalante pericolo posizionato lungo il percorso autostradale, frenava bruscamente, perdendo il controllo del veicolo a causa del fondo bagnato, così falciando tre persone che erano scese dalle rispettive autovetture per un pregresso incidente. La Corte ha ritenuto che l'imminenza e la gravità della situazione di pericolo erano percepibili con estrema facilità, chiarezza e prevedibilità, per effetto del comportamento prudenziale delle vittime, mentre nessuna diligenza poteva rinvenirsi nella condotta di guida dell'imputato, tenuto conto delle condizioni della strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2010, n. 19630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19630 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 26/03/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 592
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 13417/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDIARIA SAI S.P.A.;
nel procedimento
contro
:
CELLAMARE LUCA, N. IL 05/02/1976;
avverso la sentenza n. 819/2007 CORTE APPELLO di GENOVA, del 11/10/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Garino Ersilio, nell'interesse della Fondiaria Sai s.p.a. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AM CA veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3, secondo la seguente contestazione: perché per imprudenza, negligenza ed imperizia nella condotta di guida dell'autovettura W Polo tg. AR122NT, di sua proprietà, e, in particolare, per colpa specifica (art. 141 C.d.S., commi da 1 a 3, art. 143 C.d.S., comma 4, art. 148 C.d.S., comma 2 lett. a) e d), art. 149 C.d.S.) consistita nel non adeguare la velocità del veicolo alle proprie capacità di guida ed alle caratteristiche del veicolo stesso (un'utilitaria non dotata di modulazione di frenatura di emergenza), alle condizioni della strada percorsa (autostrada A26, progressiva chilometrica 21+730, carreggiata Nord, nel territorio del Comune di Rossiglione, con fondo bagnato in prossimità dell'imbocco di una galleria, quella denominata "Broglio"), alle condizioni meteorologiche (pioggia battente in atto con scarsa visibilità), all'ora (circa le 19,40 e quindi in ora di buio), sopraggiungendo in prossimità del sito sopra indicato ed essendosi avveduto della presenza di un cartello mobile segnalante pericolo, avendo frenato energicamente - in tal modo perdendo il controllo dell'autovettura, e così falciando UZ OS, LI DI e ZI SS (rispettivamente:
il primo, passeggero dell'autovettura condotta dal coniuge EL AB, fermatasi all'interno della galleria per perdita del controllo dell'autovettura; il secondo, conducente di altro veicolo fermatosi per la medesima ragione, tutti intenti a segnalare la presenza di veicoli e, in particolare, quello incidentato condotto dalla EL) - aveva cagionato la morte delle prime due persone (a causa delle gravissime lesioni conseguenti alla collisione con l'autovettura, tali da provocare l'immediato exitus) e lesioni gravi alla terza persona;
fatto avvenuto in Rossiglione l'11 novembre 2001. All'esito del giudizio il Tribunale di Genova, con sentenza emessa in data 1 febbraio 2007, condannava il AM alla pena ritenuta di giustizia, disponendo la sospensione della patente di guida dell'imputato per la durata di mesi sei;
il Tribunale condannava altresì il AM, ed il responsabile civile "Fondiaria Sai s.p.a.", al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Proponeva rituale gravame l'imputato predetto, e nel dibattimento di appello, all'udienza dell'11 ottobre 2007, l'imputato ed il Procuratore Generale richiedevano concordemente la riduzione della durata della sospensione della patente di guida a mesi due, previa rinuncia da parte dell'imputato ad ogni altro motivo di appello. La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza dell'11 ottobre 2007, riteneva di poter accogliere detta proposta e si pronunciava in tal senso, così parzialmente riformando la sentenza del primo giudice, confermando le statuizioni civili di cui alla sentenza stessa. La Corte distrettuale, ritenendo insussistenti i presupposti per una declaratoria assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., anche per effetto dell'intervenuta rinuncia dell'imputato ad ogni motivo di appello diverso da quello oggetto dell'accordo con il P.G., disattendeva le tesi sostenute dalla difesa del responsabile civile ai fini delle statuizioni civili, e, ritenendo comunque del tutto condivisibili le considerazioni già svolte dal primo giudice, dava conto del convincimento così espresso con argomentazioni che possono sintetizzarsi come segue: a) le acquisite risultanze probatorie avevano evidenziato che, in occasione dell'evento "de quo", l'imputato stava procedendo ad una velocità (da egli stesso indicata tra gli 80 ed i 100 km/h) assolutamente inadeguata alle condizioni di tempo e di visibilità, che non gli aveva consentito di rallentare e frenare onde evitare di travolgere le persone che sulla strada erano intente a segnalare il pericolo rappresentato da veicoli fermi in galleria;
b) il AM stava procedendo occupando la corsia di sorpasso senza motivo, non essendovi alcun veicolo da sorpassare;
c) la circostanza che anche la EL fosse stata contravvenzionata per non aver osservato una velocità adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, non valeva a scriminare il AM o a sminuirne la responsabilità, risultando ininfluente il motivo per il quale il AM era stato costretto a frenare, posto che il triangolo rifrangente era stato posizionato correttamente per segnalare la presenza di ingombro, e le persone sulla strada erano "coperte", quanto al loro posizionamento, dal triangolo stesso;
d) conclusivamente, se l'imputato avesse tenuto una velocità adeguata al fondo stradale bagnato ed alle scarse condizioni di visibilità, una volta avvistato il triangolo rifrangente, avrebbe avuto la possibilità di rallentare, senza perdere il controllo dell'auto, e di portarsi verso il centro della strada così evitando di travolgere le tre persone che erano sulla sede stradale.
Ricorre per Cassazione il responsabile civile articolando censure che possono così riassumersi: a) non essendo stata raggiunta una prova certa in ordine alla velocità alla quale viaggiava il AM al momento dell'incidente - in presenza dei dati discordanti forniti da un lato dal consulente del P.M. (130-150 km/h) e dall'altro dai testi e dal prof. Trailo (100 km/h) - la Corte distrettuale avrebbe ancorato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato alla sola circostanza del transito in terza corsia sull'autostrada, ed avrebbe quindi poi errato nell'escludere qualsiasi colpa, anche semplicemente concorsuale, delle vittime che avevano deciso di trasferire il mezzo incidentato sulla terza corsia piuttosto che su quella di destra;
ne' sarebbe condivisibile l'assunto della Corte di merito secondo cui l'auto incidentata non sarebbe stata in condizioni di essere spostata;
b) i conducenti sopravvenienti, nel fermarsi, una volta resisi conto dell'auto in panne, avrebbero commesso una grave imprudenza, posto che avrebbero dovuto proseguire per uscire al primo casello utile ed avvertire il personale di servizio;
c) agli atti risulterebbe acquisita la prova che vi era spazio sufficiente nella galleria per consentire ai pedoni di transitare sul cordolo rasente il muro e non sulla sede stradale, così come precisato dal verbalizzante Disette: di tal che avrebbe errato sul punto la Corte territoriale a dar credito alle dichiarazioni rilasciate dalle vedove delle vittime, che erano lontane dal punto in cui era avvenuto l'investimento e certamente non disinteressate all'esito del procedimento;
d) proprio la mancanza di univoci elementi ai fini della ricostruzione della velocità alla quale viaggiava il AM avrebbe reso necessario disporre una perizia esplicitamente sollecitata dal responsabile civile;
e) la percorrenza sulla corsia di destra non sarebbe stata la scelta migliore per il AM, stante l'insidia costituita dal pericolo derivante dall'immissione di veicoli da rampe di accesso all'autostrada o da aree di servizio, nonché dalla eventualità di veicoli fermi proprio sul margine destro della carreggiata;
f) la condotta dell'imputato sarebbe stata occasione ma non causa del sinistro;
g) sarebbe comunque evidente quanto meno un concorso di colpa delle vittime per il loro imprudente comportamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate. Il ricorrente, evocando l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), sostiene che i Giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che la condotta tenuta dal AM sarebbe stata causa da sè sola sufficiente a produrre l'evento mortale, ed assume che, conseguentemente, la responsabilità dello stesso AM avrebbe dovuto essere esclusa o, quanto meno, accompagnata dall'affermazione della responsabilità concorsuale delle vittime del sinistro. A questa conclusione, il ricorrente giunge ricorrendo, sostanzialmente, ad una serie di prospettazioni tipicamente in fatto, cercando di inserire in questo giudizio di legittimità questioni relative: 1) all'effettiva velocità tenuta dal veicolo investitore;
2) alla maggiore affidabilità della consulenza tecnica realizzata nell'interesse dell'imputato rispetto a quella disposta dal P.M.; 3) a quali fossero state le effettive condotte tenute dagli investiti;
in tal modo ricorrendo, in definitiva, ad una tecnica della doglianza finalizzata a richiedere a questa Corte una nuova ricostruzione del fatto, articolando tale pretesa attraverso un'evocazione dell'una o dell'altra fonte dimostrativa, con argomentazioni del tutto generiche, palesemente in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso. Ma c'è di più, posto che il ricorrente ignora tutte le spiegazioni date dal complesso motivazionale di merito in ordine: 1 ) alle ragioni che costrinsero le vittime a tenere quei comportamenti (in seguito all'incidente provocato dalla EL che aveva perso il controllo dell'auto fermandosi poi nella galleria); 2) alla collocazione del veicolo incidentato sulla terza corsia di sorpasso;
3) all'incolonnamento nella stessa posizione dei veicoli dei soccorritori;
4) alla sistemazione del triangolo di segnalazione del pericolo, ed alla conseguente marcia dei tre uomini (poi investiti) ed alla pratica impossibilità, per questi ultimi, di utilizzare il contenutissimo marciapiede di servizio, contrassegnato, peraltro, dalla presenza di paletti che ne rendevano anche altamente rischioso l'uso. Il ricorrente, dunque, ripropone tutte le questioni relative alle pretese responsabilità delle vittime ed alle pretese esenzioni, invece, di colpa per il AM, così ponendosi in evidente difetto di correlazione con i contenuti della decisione impugnata e con il percorso argomentativo seguito dai giudici di seconda istanza che hanno invece compiutamente rivalutato la fattispecie concreta alla luce dei comportamenti esigibili da ciascuno dei protagonisti della vicenda in ragione delle prescrizioni del codice della strada: prescrizioni, la cui ragionevole applicazione al caso di specie esclude fattori di responsabilità in capo alle vittime del fatto e ne consente, invece, l'individuazione esclusivamente in capo al AM. Manifestamente infondate risultano poi le deduzioni in diritto, articolate dal ricorrente sul presupposto della ricostruzione del fatto quale prospettata con il ricorso. Vero è che la condotta del guidatore il quale ostruisce la carreggiata stradale (tanto più se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, in linea di principio non interrompe il nesso di casualità in ordine agli eventi collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti dei veicoli nel frattempo sopraggiunti, così come affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 24079 del 14/04/2004 Ud. (dep. 26/05/2004) Rv. 228591 Imputato: Silvestri). Ma nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato il principio, applicabile nella concreta fattispecie, secondo cui "in tema di responsabilità colposa, occorre avere riguardo all'l'imminenza e gravità di una situazione di pericolo allorché sia percepibile con estrema facilità, chiarezza e prevedibilità; imminenza e gravità di una situazione di pericolo che va studiata dal punto di vista della possibilità che essa possa conseguentemente essere evitata con diligenza anche minima (Sez. 3, n. 8435 del 16/06/1993 Ud. -dep. 08/09/1993-Rv. 194664, Abbandonato;
nella specie la Corte ha escluso la responsabilità dell'esecutore dei lavori di manutenzione di una autostrada;
questi aveva parcheggiato il veicolo sulla corsia di emergenza, e la Corte ha osservato che la perfetta visibilità e la completa e tempestiva avvistabilità dell'ingombro interrompevano il nesso causale). Nel caso in esame, l'imminenza e gravità di una situazione di pericolo erano percepibili con estrema facilità, chiarezza e prevedibilità, per effetto del comportamento prudenziale delle vittime;
al contrario, nessuna diligenza venne tenuta dal AM, avuto riguardo alla sua condotta di guida del tutto incongrua rispetto alle condizioni della strada: in simili circostanze, può - anzi deve - pervenirsi sino all'esclusione della colpa di colui che abbia realizzato una astratta concausa dell'evento dovendo ritenersi interrotto il nesso tra la causa remota e l'accaduto. "Ad abundantiam", mette conto sottolineare poi che, come precisato da questa Corte, in materia di responsabilità da circolazione veicolare, l'utente della strada (nel caso di infortunio subito da terzo) va esente da penale responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica (osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), che della colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia), presentandosi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell'evento (Sez. 4, n. 34761 del 19/09/2006 Ud. - dep. 18/10/2006 - Rv. 234829 Imputato: Minin). Quanto al giudizio di prevedibilità, ai fini della configurazione della colpa, è sufficiente evocare il principio di diritto enunciato da questa Corte (Sez. 4, n. 29232 del 10/07/2007 Ud. - dep. 20/07/2007 - Rv. 236838, P.G. in proc. Calabrese), proprio in tema di incidente stradale, secondo cui "per la configurabilità della colpa non è necessario che l'agente abbia consapevolezza della situazione di pericolo da cui scaturisce il dovere di applicare una determinata regola cautelare, bensì è sufficiente che tale pericolo risulti in concreto riconoscibile e non imprevedibili le conseguenze di una condotta che lo ignori. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da incidente stradale, concernente la mancata adozione di regole cautelari più severe di quelle ordinarie in occasione del transito su di una strada di montagna accidentata e senza "guard rail", le cui pessime condizioni di manutenzione avrebbero potuto consentire all'agente di prevedere la presenza di detriti e terriccio sulla carreggiata, ancorché egli non fosse stato preventivamente a conoscenza della circostanza)". Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010