Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/1998, n. 10523
CASS
Sentenza 9 luglio 1998

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Ai sensi dell' art. 500 cod. proc.pen. possono esser utilizzate per contestare le deposizioni dibattimentali dei testimoni tutte le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e contenute nel fascicolo del pubblico ministero: fra queste quindi anche le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell' art. 51 cod proc.pen. L'utilizzo delle dichiarazioni preliminari non abbisogna poi di formule sacramentali, sicché ogni volta che siano comunque richiamate per contestare le deposizioni dibattimentali, esse possono essere inserite nel fascicolo dibattimentale e valutate come fonte di prova, se riscontrate con altri elementi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/1998, n. 10523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10523
    Data del deposito : 9 luglio 1998

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