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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22530 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA RG nato il [...] avverso la sentenza del 05/05/2022 del GIUDICE DI PACE di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 22530 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in preambolo, il Giudice di pace di Venezia ha dichiarato RG LB colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di euro 15.000 di multa. Secondo la ricostruzione del giudice di merito, l'imputato si era trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine d'allontanamento impartito dal Questore di Venezia in data 15 aprile 2019, sulla scorta del decreto prefettizio di espulsione, emesso e notificato in pari data. 2. L'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato motivo con il quale ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Il Giudice di pace - secondo il ricorrente - ha completamente trascurato di motivare in merito alle allegazioni documentali attestanti l'avvenuto matrimonio dell'imputato, in data 24 ottobre 2020, con una cittadina italiana, successivamente al quale aveva formulato richiesta di permesso di soggiorno per motivi famigliari. La regolarizzazione della posizione giuridica dell'imputato prima dell'accertamento del reato, avvenuto in data 22 novembre 2020, ha senz'altro comportato una lesione minima del bene giuridico tutelato, tale da integrare l'invocata causa d'improcedibilità. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, ha fatto pervenire, in data 20 gennaio 2023, conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che, pertanto, la sentenza debba essere annullata con rinvio. 2. Com'è noto, nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, la causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che trova applicazione anche con riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, quale quello per cui si procede, va' apprezzata per mezzo di un giudizio che deve avere a oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata. 2 Si è chiarito che, attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore. Non è, poi, superfluo altresì ricordare che la «particolare tenuità» del fatto ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, La Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006 Ciampa, Rev. 234577). In particolare, sono stati enucleati alcuni indici sintomatici di particolare tenuità, che devono essere congiuntamente considerati con riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, tra i quali: l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato;
l'occasionalità della violazione;
il ridotto grado di colpevolezza;
il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). Ove ne ricorrano i presupposti, come anticipato, l'istituto è certamente applicabile al reato d'ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, Ortega Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). 3. A tali criteri di giudizio non si è attenuto il Giudice di pace che ha - nonostante la richiesta della difesa di riconoscimento della particolare tenuità del fatto - completamente omesso ogni motivazione a riguardo. Ciò si appalesa tanto più evidente a fronte di quanto risulta dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), posto che, nel verbale dell'udienza del 5 maggio 2022, si dava atto che il difensore aveva prodotto il certificato di matrimonio conseguito dall'imputato con una cittadina italiana, nonché la nota in data 26 agosto 2021 a firma dello stesso difensore e indirizzata alla Questura di Venezia, per la formalizzazione della procedura di rilascio del permesso di soggiorno. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, affinché, libero 3 Il Presidente nell'esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Venezia in diversa persona fisica. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 22530 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in preambolo, il Giudice di pace di Venezia ha dichiarato RG LB colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di euro 15.000 di multa. Secondo la ricostruzione del giudice di merito, l'imputato si era trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine d'allontanamento impartito dal Questore di Venezia in data 15 aprile 2019, sulla scorta del decreto prefettizio di espulsione, emesso e notificato in pari data. 2. L'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato motivo con il quale ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Il Giudice di pace - secondo il ricorrente - ha completamente trascurato di motivare in merito alle allegazioni documentali attestanti l'avvenuto matrimonio dell'imputato, in data 24 ottobre 2020, con una cittadina italiana, successivamente al quale aveva formulato richiesta di permesso di soggiorno per motivi famigliari. La regolarizzazione della posizione giuridica dell'imputato prima dell'accertamento del reato, avvenuto in data 22 novembre 2020, ha senz'altro comportato una lesione minima del bene giuridico tutelato, tale da integrare l'invocata causa d'improcedibilità. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, ha fatto pervenire, in data 20 gennaio 2023, conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che, pertanto, la sentenza debba essere annullata con rinvio. 2. Com'è noto, nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, la causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che trova applicazione anche con riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, quale quello per cui si procede, va' apprezzata per mezzo di un giudizio che deve avere a oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata. 2 Si è chiarito che, attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore. Non è, poi, superfluo altresì ricordare che la «particolare tenuità» del fatto ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, La Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006 Ciampa, Rev. 234577). In particolare, sono stati enucleati alcuni indici sintomatici di particolare tenuità, che devono essere congiuntamente considerati con riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, tra i quali: l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato;
l'occasionalità della violazione;
il ridotto grado di colpevolezza;
il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). Ove ne ricorrano i presupposti, come anticipato, l'istituto è certamente applicabile al reato d'ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, Ortega Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). 3. A tali criteri di giudizio non si è attenuto il Giudice di pace che ha - nonostante la richiesta della difesa di riconoscimento della particolare tenuità del fatto - completamente omesso ogni motivazione a riguardo. Ciò si appalesa tanto più evidente a fronte di quanto risulta dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), posto che, nel verbale dell'udienza del 5 maggio 2022, si dava atto che il difensore aveva prodotto il certificato di matrimonio conseguito dall'imputato con una cittadina italiana, nonché la nota in data 26 agosto 2021 a firma dello stesso difensore e indirizzata alla Questura di Venezia, per la formalizzazione della procedura di rilascio del permesso di soggiorno. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, affinché, libero 3 Il Presidente nell'esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente all'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Venezia in diversa persona fisica. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore