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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18602 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE IA nato a [...] il [...]; MB SA nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA RE ZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. L'avvocato Boni conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'avvocato Priola conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 giugno 2025, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, ha rideterminato la pena inflitta a LE MA per i delitti di incendio tentato e di incendio consumato in danno del Cantiere NA OR HT S.r.l. e di tentata estorsione in danno di OR IA IA in anni quattro e mesi otto di reclusione, sostituendo la interdizione perpetua con quella temporanea per anni cinque, confermando per il resto la condanna di MB SA per i reati di incendio consumato e tentato in anni cinque e mesi quattro di reclusione. I fatti, per come ricostruiti attraverso le risultanze probatorie, venivano così compendiati nelle sentenze di merito. La notte del 21 febbraio 2023 veniva appiccato un incendio all’interno del Cantiere NA OR HT che veniva domato non prima che le fiamme si fossero già estese ad alcune imbarcazioni. Dai filmati delle videocamere di sorveglianza veniva individuato un uomo travisato e in abiti scuri che, dopo avere versato del liquido infiammabile su alcune imbarcazioni, appiccava il fuoco;
all’esterno del cantiere lo attendevano due complici. Il legale rappresentante del cantiere nautico, OR IA IA riferiva di aver in Penale Sent. Sez. 1 Num. 18602 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 12/03/2026 2 corso da tempo un contenzioso con il AT RA, avente ad oggetto la maggioranza delle quote societarie del cantiere e che, da quando ella era stata nominata amministratore unico della società, acquisendo anche il 95% delle quote societarie, era stata vittima diretta e indiretta di numerosi episodi intimidatori quali danneggiamenti e incendi. Il 24 aprile si verificava un altro principio di incendio;
in questo caso le fiamme erano state domate dopo che avevano interessato una cisterna d’acqua e un locale. Le indagini finalizzate ad individuare i responsabili dell’incendio convergevano verso la persona di LE MA, nipote di OR RA, che era stato visto scattare fotografie di una gru del cantiere di cui RA rivendicava la proprietà. LE, sentito nel corso delle indagini circa dove si trovasse la notte dell’incendio, riferiva di essersi fermato a casa dello zio EP OR ma poi, riferita tale versione a RA, perché la confermasse, costui non concordava, non volendo coinvolgere il AT EP e dunque diceva a LE di rettificare la propria versione, cosa che LE prontamente faceva, dicendo che aveva dormito altrove. Dale attività captative emergevano i tentativi di LE di convincere lo zio EP a confermare il suo alibi, onde sviare i sospetti circa la responsabilità per l’incendio dal LE medesimo e dal AT RA;
EP però si mostrava molto titubante a rendere dichiarazioni false e, infatti, sentito a sommarie informazioni, escludeva che il nipote la sera dei fatti fosse con lui. Dalle ulteriori intercettazioni emergeva il coinvolgimento di TI e OR anche nel tentativo di incendio dell’aprile 2023; i due dapprima discutevano del danneggiamento di una gru del cantere, quella che LE era stato visto fotografare e poi del successivo incendio. In particolare, LE e MB SA discutevano delle modalità attuative dello stesso, facendo riferimento all’incendio precedente;
dalle successive captazioni emergeva la pianificazione di nuovi attentati incendiari in danno della OR e delle persone lei vicine;
da una ulteriore conversazione si evinceva la consegna a parte di OR RA a LE di una somma di danaro da corrispondere ad altri soggetti. La Corte di appello confermava la declaratoria di penale responsabilità del LE per tutti e tre i reati contestatigli e riduceva la pena inflittagli. Quanto al MB, la Corte ribadiva che le fonti di prova a suo carico erano costituite dal riconoscimento del timbro di voce, dal raffronto fra le immagini estrapolate e la sua effigie nonché dal contenuto icastico delle conversazioni intercettate e confermava la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestatigli.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato MB SA a mezzo del difensore di fiducia articolando cinque motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 423 e 424 cod.pen. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe errato nella qualificazione giuridica delle condotte attribuite al MB come incendi, posto che gli abbruciamenti hanno interessato un’area circoscritta, pertanto è più corretto iscrivere le condotte nel reato di cui all’art. 424 cod. pen.
2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa la responsabilità del MB. Ritiene il ricorrente che le conversazioni intercettate, lungi dall’avere un contenuto inequivoco, si prestino ad interpretazioni alternative rispetto a quella sposata dal provvedimento impugnato.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art.99 cod. pen. A MB sarebbe stata, infatti, riconosciuta la recidiva in maniera automatica, senza 3 alcuna motivazione a sostegno.
2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in punto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. La Corte non si sarebbe confrontata con gli elementi in favore dell’imputato quali il ruolo subordinato, l’assenza di motivi abbietti o futili e la condotta processuale non ostruzionistica.
2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 27 Cost. La Corte nella determinazione del trattamento sanzionatorio non avrebbe tenuto conto del principio di proporzionalità rapportato anche alla finalità rieducativa della medesima.
3. L’imputato LE AR propone ricorso tramite il difensore di fiducia deducendo due motivi di doglianza.
3.1 Con il primo motivo deduce vizio di travisamento della prova e vizio di motivazione con riferimento al reato di tentata estorsione. Il ricorrente ritiene che non vi sia la prova che l’intento di OR RA e, dunque, di LE, fosse quello di costringere la sorella a cedere le proprie quote societarie;
sia la persona offesa sia lo stesso giudice di primo grado ritenevano che l’intento di OR RA fosse quello di punire la sorella, di vendicarsi del fatto che fosse titolare della quasi totalità delle quote della società. Il provvedimento impugnato non avrebbe offerto una motivazione, se non meramente apparente, circa la finalità estorsiva degli attentati incendiari. Un ulteriore dato che, a parere del ricorrente, concorreva ad escludere la finalità estorsiva era il fatto che dal 2020 i fratelli non avessero più contatti, come confermato dalla persona offesa nel corso della escussione dibattimentale davanti al Tribunale di Termini Imerese, nel procedimento contro il AT RA.
3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente motivato né circa la misura della pena base, di molto superiore al minimo edittale, né circa l’entità degli aumenti per la continuazione.
4. Il Sostituto procuratore generale Luca Tapieri ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
i difensori hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono infondati. E’ necessario premettere che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218 - 01), Nel concreto non si può non sottolineare che i motivi di ricorso sono versati nel merito e in gran parte rivalutativi ed aspecifici, non confrontandosi con le motivazioni del provvedimento impugnato rese in risposta ad analoghi motivi di gravame. Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, [...], Rv. 259456 – 01) 4 La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n. 22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).
2.1 Il primo motivo del ricorso MB è infondato. Entrambe le sentenze di merito affrontano ex professo la questione della qualificazione giuridica degli abbruciamenti e convergono nel ritenerli incendi in applicazione delle costanti massime di questa Corte in materia. Dato che l'elemento psicologico nel delitto di cui all'art. 423 cod. pen. è il dolo generico, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specifica finalità si associa la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile la detta norma, e non l'art. 424 stesso codice, che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzione dell'agente, e che tale distinzione è applicabile anche in caso di tentativo, ipotesi nella quale occorre accertare se l'incendio rientri, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente (così Sez. 1, n. 217 del 15/01/1997, [...], Rv. 207250-01). Integra il delitto tentato di incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente. (Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, [...], Rv. 281720 - 01) Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone. (Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, [...], Rv. 282701 - 01) La sentenza di primo grado ritiene configurabile il delitto di incendio stante le caratteristiche oggettive dell’abbruciamento appiccato il 21 febbraio all’interno del cantiere, con fiamme che avevano danneggiato cinque imbarcazioni e che sono state domate solo dopo alcune ore a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco. Circa, poi, la configurabilità del meno grave delitto di cui all’art. 424 cod. pen., la sentenza di primo grado fa riferimento al contenuto delle intercettazioni da cui si ricava senza ombra di dubbio alcuno che la volontà degli imputati non era quella di danneggiare, bensì di provocare un incendio incontrollato e di vaste dimensioni all’interno del Cantiere nautico. Analoghe, condivisibili considerazioni sono sviluppate sul punto anche dalla sentenza impugnata che fa riferimento alle caratteristiche di ampiezza e diffusività dell’abbruciamento e alle intenzioni palesate dagli imputati, certamente non nel senso di danneggiare, bensì di far divampare un fuoco incontrollato all’interno del cantiere. Questo sia con riferimento all’episodio del delitto consumato in data 21 febbraio 2023, 5 sia con riferimento al delitto tentato commesso il 24 aprile successivo. In questo secondo caso il fuoco era potenzialmente idoneo a divampare incontrollato ponendo in pericolo l’incolumità altrui, ma poi venne domato.
2.2 Il secondo motivo del ricorso MB è inammissibile. Il ricorrente propone un differente interpretazione delle conversazioni intercettate e poste a base della declaratoria di penale responsabilità dell’imputato. Si tratta all’evidenza di un motivo inammissibile poiché, secondo un costante insegnamento di questa Corte che qui si intende ribadire, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944 - 01). A fronte di una ammissione di responsabilità rispetto ad entrambi gli episodi, proveniente dalla viva voce dell’imputato e captata nella conversazione in data 26 aprile 2023 prog. 509, citata in entrambe le sentenze di merito e partitamente riportata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, il ricorrente si limita ad affermare, apoditticamente e in senso contrario a quello che emerge dalla lettura della trascrizione, la sussistenza di profili di equivocità non riscontrabili.
2.3 Il terzo motivo del ricorso MB è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ampiamente motivato la decisione di ritenere sussistente la recidiva, in ragione di diciassette precedenti e di una condanna divenuta irrevocabile nel quinquennio dai fatti in incendio. Ancora una volta a tali dati di fatto il ricorrente contrappone una doglianza del tutto generica.
2.4 Il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte esplicita le ragioni fondanti la mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevando come il difensore non avesse indicato alcun elemento concreto a sostegno della richiesta e come, per contro, militassero in senso contrario la condotta processale del MB e la sua spiccata propensione criminosa. Né il ricorrente ha riempito tale lacuna, non fornendo alcuna ragione dalla quale dedurre la sussistenza del dedotto vizio di motivazione.
2.5 Il quinto motivo è manifestamente infondato. La dosimetria sanzionatoria è stata giustificata ampiamente dai giudici di merito, facendo riferimento alle modalità dei fatti, costituiti da una pluralità di condotte illecite di notevole gravità, alla intensità del dolo, oltre che al tentativo di sviare le indagini.
3. Il ricorso di LE MA è infondato.
3.1 Il primo motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente l’impugnato provvedimento ha dato 6 ampio conto delle ragioni su cui ha fondato la declaratoria di responsabilità dell’imputato anche per il reato di estorsione. Pertanto, il relativo motivo di ricorso è aspecifico, meramente ripropositivo delle medesime censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza alcun elemento di novità tale da fare ritenere che vi sia stato un confronto con le medesime. La Corte ha già affrontato la questione dell’asserito intento meramente punitivo e/o di vendetta che avrebbe connotato le azioni di OR e di LE, nonché il rilievo circa il fatto che i due fratelli non avessero contatti diretti da anni. L’intento estorsivo, volto, cioè a costringere la persona offesa a fare rientrare il AT nell’attività emerge, come sottolineato a pag. 19 della sentenza della Corte, da un passaggio nelle conversazioni intercettate, in cui OR dice al nipote LE che il fatto che la sorella voglia comprare un’altra gru è positivo, così egli troverà quella nuova quando rientrerà nella disponibilità del cantiere. Come ritenuto dalla Corte territoriale tale affermazione fornisce una chiave di lettura chiara ed inequivocabile circa la finalità della pluralità degli atti minatori, dei danneggiamenti e degli incendi : certamente non si tratta di fare valere un proprio diritto, ma nemmeno di una mera finalità punitiva, poiché l’intento, come reso palese dallo stesso soggetto agente, è quello, attraverso gli atti di intimidazione, di rientrare nell’attività del cantiere nautico, da cui era stato in precedenza estromesso. Le argomentazioni difensive sono state tutte superate con motivazione assolutamente convincente e logica cha ha dato ragione e conto di tutte le critiche mosse già con l’atto di appello.
3.2 Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte, proprio perché ha rivalutato la dosimetria sanzionatoria, ha ridotto la pena inflitta all’imputato, incidendo sull’aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo 3), ma confermando, con le motivazioni elencate a pag. 20, la misura della pena base e la ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche già esplicitata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese.
4. Per le ragioni sopra evidenziate entrambi i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 marzo 2026 Il Consigliere estensore IA RE ZO GI OC
udita la relazione svolta dal Consigliere IA RE ZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. L'avvocato Boni conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'avvocato Priola conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 giugno 2025, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, ha rideterminato la pena inflitta a LE MA per i delitti di incendio tentato e di incendio consumato in danno del Cantiere NA OR HT S.r.l. e di tentata estorsione in danno di OR IA IA in anni quattro e mesi otto di reclusione, sostituendo la interdizione perpetua con quella temporanea per anni cinque, confermando per il resto la condanna di MB SA per i reati di incendio consumato e tentato in anni cinque e mesi quattro di reclusione. I fatti, per come ricostruiti attraverso le risultanze probatorie, venivano così compendiati nelle sentenze di merito. La notte del 21 febbraio 2023 veniva appiccato un incendio all’interno del Cantiere NA OR HT che veniva domato non prima che le fiamme si fossero già estese ad alcune imbarcazioni. Dai filmati delle videocamere di sorveglianza veniva individuato un uomo travisato e in abiti scuri che, dopo avere versato del liquido infiammabile su alcune imbarcazioni, appiccava il fuoco;
all’esterno del cantiere lo attendevano due complici. Il legale rappresentante del cantiere nautico, OR IA IA riferiva di aver in Penale Sent. Sez. 1 Num. 18602 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 12/03/2026 2 corso da tempo un contenzioso con il AT RA, avente ad oggetto la maggioranza delle quote societarie del cantiere e che, da quando ella era stata nominata amministratore unico della società, acquisendo anche il 95% delle quote societarie, era stata vittima diretta e indiretta di numerosi episodi intimidatori quali danneggiamenti e incendi. Il 24 aprile si verificava un altro principio di incendio;
in questo caso le fiamme erano state domate dopo che avevano interessato una cisterna d’acqua e un locale. Le indagini finalizzate ad individuare i responsabili dell’incendio convergevano verso la persona di LE MA, nipote di OR RA, che era stato visto scattare fotografie di una gru del cantiere di cui RA rivendicava la proprietà. LE, sentito nel corso delle indagini circa dove si trovasse la notte dell’incendio, riferiva di essersi fermato a casa dello zio EP OR ma poi, riferita tale versione a RA, perché la confermasse, costui non concordava, non volendo coinvolgere il AT EP e dunque diceva a LE di rettificare la propria versione, cosa che LE prontamente faceva, dicendo che aveva dormito altrove. Dale attività captative emergevano i tentativi di LE di convincere lo zio EP a confermare il suo alibi, onde sviare i sospetti circa la responsabilità per l’incendio dal LE medesimo e dal AT RA;
EP però si mostrava molto titubante a rendere dichiarazioni false e, infatti, sentito a sommarie informazioni, escludeva che il nipote la sera dei fatti fosse con lui. Dalle ulteriori intercettazioni emergeva il coinvolgimento di TI e OR anche nel tentativo di incendio dell’aprile 2023; i due dapprima discutevano del danneggiamento di una gru del cantere, quella che LE era stato visto fotografare e poi del successivo incendio. In particolare, LE e MB SA discutevano delle modalità attuative dello stesso, facendo riferimento all’incendio precedente;
dalle successive captazioni emergeva la pianificazione di nuovi attentati incendiari in danno della OR e delle persone lei vicine;
da una ulteriore conversazione si evinceva la consegna a parte di OR RA a LE di una somma di danaro da corrispondere ad altri soggetti. La Corte di appello confermava la declaratoria di penale responsabilità del LE per tutti e tre i reati contestatigli e riduceva la pena inflittagli. Quanto al MB, la Corte ribadiva che le fonti di prova a suo carico erano costituite dal riconoscimento del timbro di voce, dal raffronto fra le immagini estrapolate e la sua effigie nonché dal contenuto icastico delle conversazioni intercettate e confermava la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestatigli.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato MB SA a mezzo del difensore di fiducia articolando cinque motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 423 e 424 cod.pen. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe errato nella qualificazione giuridica delle condotte attribuite al MB come incendi, posto che gli abbruciamenti hanno interessato un’area circoscritta, pertanto è più corretto iscrivere le condotte nel reato di cui all’art. 424 cod. pen.
2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione circa la responsabilità del MB. Ritiene il ricorrente che le conversazioni intercettate, lungi dall’avere un contenuto inequivoco, si prestino ad interpretazioni alternative rispetto a quella sposata dal provvedimento impugnato.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art.99 cod. pen. A MB sarebbe stata, infatti, riconosciuta la recidiva in maniera automatica, senza 3 alcuna motivazione a sostegno.
2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in punto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. La Corte non si sarebbe confrontata con gli elementi in favore dell’imputato quali il ruolo subordinato, l’assenza di motivi abbietti o futili e la condotta processuale non ostruzionistica.
2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 27 Cost. La Corte nella determinazione del trattamento sanzionatorio non avrebbe tenuto conto del principio di proporzionalità rapportato anche alla finalità rieducativa della medesima.
3. L’imputato LE AR propone ricorso tramite il difensore di fiducia deducendo due motivi di doglianza.
3.1 Con il primo motivo deduce vizio di travisamento della prova e vizio di motivazione con riferimento al reato di tentata estorsione. Il ricorrente ritiene che non vi sia la prova che l’intento di OR RA e, dunque, di LE, fosse quello di costringere la sorella a cedere le proprie quote societarie;
sia la persona offesa sia lo stesso giudice di primo grado ritenevano che l’intento di OR RA fosse quello di punire la sorella, di vendicarsi del fatto che fosse titolare della quasi totalità delle quote della società. Il provvedimento impugnato non avrebbe offerto una motivazione, se non meramente apparente, circa la finalità estorsiva degli attentati incendiari. Un ulteriore dato che, a parere del ricorrente, concorreva ad escludere la finalità estorsiva era il fatto che dal 2020 i fratelli non avessero più contatti, come confermato dalla persona offesa nel corso della escussione dibattimentale davanti al Tribunale di Termini Imerese, nel procedimento contro il AT RA.
3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente motivato né circa la misura della pena base, di molto superiore al minimo edittale, né circa l’entità degli aumenti per la continuazione.
4. Il Sostituto procuratore generale Luca Tapieri ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
i difensori hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono infondati. E’ necessario premettere che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218 - 01), Nel concreto non si può non sottolineare che i motivi di ricorso sono versati nel merito e in gran parte rivalutativi ed aspecifici, non confrontandosi con le motivazioni del provvedimento impugnato rese in risposta ad analoghi motivi di gravame. Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, [...], Rv. 259456 – 01) 4 La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n. 22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).
2.1 Il primo motivo del ricorso MB è infondato. Entrambe le sentenze di merito affrontano ex professo la questione della qualificazione giuridica degli abbruciamenti e convergono nel ritenerli incendi in applicazione delle costanti massime di questa Corte in materia. Dato che l'elemento psicologico nel delitto di cui all'art. 423 cod. pen. è il dolo generico, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specifica finalità si associa la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile la detta norma, e non l'art. 424 stesso codice, che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzione dell'agente, e che tale distinzione è applicabile anche in caso di tentativo, ipotesi nella quale occorre accertare se l'incendio rientri, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente (così Sez. 1, n. 217 del 15/01/1997, [...], Rv. 207250-01). Integra il delitto tentato di incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente. (Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, [...], Rv. 281720 - 01) Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone. (Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, [...], Rv. 282701 - 01) La sentenza di primo grado ritiene configurabile il delitto di incendio stante le caratteristiche oggettive dell’abbruciamento appiccato il 21 febbraio all’interno del cantiere, con fiamme che avevano danneggiato cinque imbarcazioni e che sono state domate solo dopo alcune ore a seguito dell’intervento dei vigili del fuoco. Circa, poi, la configurabilità del meno grave delitto di cui all’art. 424 cod. pen., la sentenza di primo grado fa riferimento al contenuto delle intercettazioni da cui si ricava senza ombra di dubbio alcuno che la volontà degli imputati non era quella di danneggiare, bensì di provocare un incendio incontrollato e di vaste dimensioni all’interno del Cantiere nautico. Analoghe, condivisibili considerazioni sono sviluppate sul punto anche dalla sentenza impugnata che fa riferimento alle caratteristiche di ampiezza e diffusività dell’abbruciamento e alle intenzioni palesate dagli imputati, certamente non nel senso di danneggiare, bensì di far divampare un fuoco incontrollato all’interno del cantiere. Questo sia con riferimento all’episodio del delitto consumato in data 21 febbraio 2023, 5 sia con riferimento al delitto tentato commesso il 24 aprile successivo. In questo secondo caso il fuoco era potenzialmente idoneo a divampare incontrollato ponendo in pericolo l’incolumità altrui, ma poi venne domato.
2.2 Il secondo motivo del ricorso MB è inammissibile. Il ricorrente propone un differente interpretazione delle conversazioni intercettate e poste a base della declaratoria di penale responsabilità dell’imputato. Si tratta all’evidenza di un motivo inammissibile poiché, secondo un costante insegnamento di questa Corte che qui si intende ribadire, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944 - 01). A fronte di una ammissione di responsabilità rispetto ad entrambi gli episodi, proveniente dalla viva voce dell’imputato e captata nella conversazione in data 26 aprile 2023 prog. 509, citata in entrambe le sentenze di merito e partitamente riportata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, il ricorrente si limita ad affermare, apoditticamente e in senso contrario a quello che emerge dalla lettura della trascrizione, la sussistenza di profili di equivocità non riscontrabili.
2.3 Il terzo motivo del ricorso MB è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ampiamente motivato la decisione di ritenere sussistente la recidiva, in ragione di diciassette precedenti e di una condanna divenuta irrevocabile nel quinquennio dai fatti in incendio. Ancora una volta a tali dati di fatto il ricorrente contrappone una doglianza del tutto generica.
2.4 Il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte esplicita le ragioni fondanti la mancata concessione delle attenuanti generiche, rilevando come il difensore non avesse indicato alcun elemento concreto a sostegno della richiesta e come, per contro, militassero in senso contrario la condotta processale del MB e la sua spiccata propensione criminosa. Né il ricorrente ha riempito tale lacuna, non fornendo alcuna ragione dalla quale dedurre la sussistenza del dedotto vizio di motivazione.
2.5 Il quinto motivo è manifestamente infondato. La dosimetria sanzionatoria è stata giustificata ampiamente dai giudici di merito, facendo riferimento alle modalità dei fatti, costituiti da una pluralità di condotte illecite di notevole gravità, alla intensità del dolo, oltre che al tentativo di sviare le indagini.
3. Il ricorso di LE MA è infondato.
3.1 Il primo motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente l’impugnato provvedimento ha dato 6 ampio conto delle ragioni su cui ha fondato la declaratoria di responsabilità dell’imputato anche per il reato di estorsione. Pertanto, il relativo motivo di ricorso è aspecifico, meramente ripropositivo delle medesime censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza alcun elemento di novità tale da fare ritenere che vi sia stato un confronto con le medesime. La Corte ha già affrontato la questione dell’asserito intento meramente punitivo e/o di vendetta che avrebbe connotato le azioni di OR e di LE, nonché il rilievo circa il fatto che i due fratelli non avessero contatti diretti da anni. L’intento estorsivo, volto, cioè a costringere la persona offesa a fare rientrare il AT nell’attività emerge, come sottolineato a pag. 19 della sentenza della Corte, da un passaggio nelle conversazioni intercettate, in cui OR dice al nipote LE che il fatto che la sorella voglia comprare un’altra gru è positivo, così egli troverà quella nuova quando rientrerà nella disponibilità del cantiere. Come ritenuto dalla Corte territoriale tale affermazione fornisce una chiave di lettura chiara ed inequivocabile circa la finalità della pluralità degli atti minatori, dei danneggiamenti e degli incendi : certamente non si tratta di fare valere un proprio diritto, ma nemmeno di una mera finalità punitiva, poiché l’intento, come reso palese dallo stesso soggetto agente, è quello, attraverso gli atti di intimidazione, di rientrare nell’attività del cantiere nautico, da cui era stato in precedenza estromesso. Le argomentazioni difensive sono state tutte superate con motivazione assolutamente convincente e logica cha ha dato ragione e conto di tutte le critiche mosse già con l’atto di appello.
3.2 Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte, proprio perché ha rivalutato la dosimetria sanzionatoria, ha ridotto la pena inflitta all’imputato, incidendo sull’aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo 3), ma confermando, con le motivazioni elencate a pag. 20, la misura della pena base e la ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche già esplicitata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese.
4. Per le ragioni sopra evidenziate entrambi i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 marzo 2026 Il Consigliere estensore IA RE ZO GI OC