Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2009, n. 48036
CASS
Sentenza 30 settembre 2009

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Il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha l'obbligo di diminuire la pena complessivamente irrogata e di rifissare la pena base in misura non superiore rispetto a quella determinata in primo grado, al fine di non violare il principio del divieto di "reformatio in peius"; deve, tuttavia, ritenersi consentito, in quanto rientrante nel potere valutativo del giudice circa la incidenza da attribuire alle circostanze attenuanti generiche in riferimento alla funzione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concreto, che, in tal caso, a seguito dell'accoglimento della richiesta dell'imputato di eliminazione di un'aggravante, sia nuovamente formulato il calcolo della detta incidenza e utilizzato anche un parametro con effetti matematici non identici purché la pena finale, ferma altresì la pena base, risenta della diminuzione dovuta alla eliminazione dell'aggravante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2009, n. 48036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48036
    Data del deposito : 30 settembre 2009

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