Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
Il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha l'obbligo di diminuire la pena complessivamente irrogata e di rifissare la pena base in misura non superiore rispetto a quella determinata in primo grado, al fine di non violare il principio del divieto di "reformatio in peius"; deve, tuttavia, ritenersi consentito, in quanto rientrante nel potere valutativo del giudice circa la incidenza da attribuire alle circostanze attenuanti generiche in riferimento alla funzione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concreto, che, in tal caso, a seguito dell'accoglimento della richiesta dell'imputato di eliminazione di un'aggravante, sia nuovamente formulato il calcolo della detta incidenza e utilizzato anche un parametro con effetti matematici non identici purché la pena finale, ferma altresì la pena base, risenta della diminuzione dovuta alla eliminazione dell'aggravante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2009, n. 48036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48036 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI EP - Presidente - del 30/09/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1703
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 15947/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AV NS N. IL 10/06/1964;
2) IO IN N. IL 19/09/1972;
3) BA AN N. IL 02/01/1968;
avverso la sentenza n. 3631/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/01/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO VITTORIO che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
Udito per il ricorrente l'Avv. Amoroso in sost. avv. Furgiuele. FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione IN LF, LO IN e AM IO avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22 gennaio 2008 (dep. 15 luglio 2008) con la quale è stata parzialmente riformata quella di primo grado (emessa all'esito di giudizio abbreviato il 22 novembre 2004) e, per l'effetto, è stata ribadita la condanna per i reati D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex artt. 73 e 74, con esclusione tuttavia della aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, anche per LO e IN, essendo stata,
la detta aggravante, esclusa nei confronti del AM già in primo grado. Il processo ha ad oggetto l'accertamento di una organizzazione criminosa, facente capo a tale NC EP, dedita al commercio di cocaina nel territorio di Mondragone. Deducono:
AM:
la apparenza della motivazione;
IN:
1) la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Il decreto col quale il Pm ha autorizzato l'attività di ascolto delle intercettazioni da impianti esterni alla Procura, sarebbe illegittimo in quanto la indisponibilità degli impianti "interni" risulta attestata non dallo stesso PM ma dal cancelliere e per giunta in calce al decreto del PM, ossia dando luogo ex post ad una attestazione che, invece, avrebbe dovuto costituire il "prius", ossia il presupposto del decreto del PM;
2) la violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74. Difetterebbe, per la configurabilità del reato associativo, la dimostrazione che i ricorrenti fossero consapevoli di contribuire, con le proprie condotte, alla realizzazione di un programma delinquenziale comune, altrimenti rimanendo configurabile la sola ipotesi D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73 nella forma, eventualmente, continuata. In proposito non si era tenuto conto che le conversazioni intercettate a carico dell'IN erano state tutte effettuate col solo NC e gli interrogatori del ricorrente avevano convalidato la tesi difensiva.
LO:
1) la nullità della sentenza di appello per la omessa citazione dell'imputato nello stesso grado di giudizio;
2) la violazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74 non essendo stata data adeguata motivazione in ordine alla consapevolezza, da parte del ricorrente, di operare all'interno di un rapporto associativo con altri.
Si segnala che il LO ha confessato la tenuta di condotte agevolative della attività di spaccio, sulla quale dunque non era stato interposto appello se non ai fini del computo della pena. In particolare egli aveva ammesso di essersi prestato, per qualche mese, a custodire la sostanza stupefacente del NC (cognato di fatto, poi deceduto) e a confezionare le dosi da destinare allo spaccio. Tale situazione di fatto non poteva però essere ritenuta sufficiente - come invece la Corte aveva fatto - a ritenere il comportamento concludente anche ai fini della configurabilità del reato associativo. E ciò era tanto vero che erano state intercettate telefonate del LO col solo NC e non anche con altri coimputati, come sottolineato inutilmente nei motivi di appello. Anche le dichiarazioni accusatorie del collaboratore AL potevano valere a corroborare la ipotesi del reato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73, e non anche quello associativo.
Ad ogni buon conto, poi, difetterebbe la motivazione sulla posizione specifica del LO all'interno della ritenuta associazione;
3) la erroneità nel calcolo della pena, di cui si chiede la correzione ex art. 619 c.p.p.. Infatti alla pena finale di anni sei di reclusione, dopo la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, si era pervenuti a partire da una pena non dettagliata e comunque individuata in modo errato posto che la pena base di dieci anni individuata dal primo giudice, pur diminuita di un terzo per le attenuanti generiche e aumentata di un anno per la continuazione, non poteva che essere quella di anni otto. La conseguenza era che la pena finale doveva essere di anni cinque e mesi 4 e gg 10 di reclusione e non quella di anni 6 invece irrogata dal giudice.
Il ricorso di AM non può essere accolto.
Con brevi note, l'imputato personalmente formula una censura generica alla motivazione che ritiene meramente apparente. Siffatta doglianza però, oltre a non tenere conto delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, si pone ai limiti della inammissibilità in quanto non risulta aggredire, come impone l'art. 581 c.p.p., singoli punti o capi della sentenza e tantomeno menziona le ragioni in fatto e in diritto delle doglianze.
Il ricorso di IN è parimenti infondato e deve essere rigettato. Il primo motivo è invero inammissibile.
Hanno osservato le Sezioni unite, in via generale, che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Rv. 243416).
Nella specie la parte si è sottratta a tale onere poiché ha posto la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni senza indicare il peso probatorio dei singoli atti affetti da tale patologia (e dei quali chiede la espunzione) sulla tenuta della motivazione.
Ma il motivo sarebbe comunque infondato nel merito.
(n tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, questa Corte, a Sezioni unite, ha affermato il principio secondo cui il decreto motivato con cui il P.M. dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica - sul presupposto della inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza (art. 268 c.p.p., comma 3) - deve essere emesso e può essere eventualmente integrato dal P.M. soltanto prima dell'esecuzione delle operazioni intercettative, mentre il giudice, neanche in sede di impugnazione de liberiate, può emendare o integrare la motivazione del provvedimento, giacché in tal modo si approprierebbe di ambiti di discrezionalità delibativa e determinativa che spettano solo alla parte pubblica (Rv. 232605). In linea con tale orientamento si è poi anche rilevato, sulla scorta di un insegnamento peraltro assolutamente dominante (v. sent. N. 23058 del 2004 Rv. 229914, N. 7722 del 2005 Rv. 231822, N. 10104 del 2005 Rv. 231178) che è corretta la motivazione sulla utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, allorché tale possibilità sia stata alternativamente prevista dal P.M. nei decreti di attuazione e l'attestazione della segreteria della Procura della indisponibilità degli impianti ivi esistenti sia intervenuta successivamente, ma in ogni caso prima dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione (Rv. 238247).
Gli orientamenti richiamati in sostanza ritengono legittimo che il PM emetta un provvedimento di autorizzazione all'ascolto di impianti esterni anche quando la condizione di indisponibilità si sia verificata successivamente alla adozione dell'originario provvedimento di esecuzione e sia stata quindi apprezzata dallo stesso PM come presupposto per la deroga alla regola generale dell'utilizzo degli impianti della Procura. Condizione legittimante è che una simile attestazione e il correlato decreto siano anteriori alle operazioni di ascolto.
Con riferimento al caso di specie, pertanto, la questione posta dalla difesa non appare tale da comportare la illegittimità del provvedimento esecutivo del P.M..
Come del resto bene posto in evidenza anche dai giudici del merito, non costituisce comunque di per sè, condizione di illegittimità del decreto esecutivo del PM il fatto che l'attestazione di indisponibilità degli impianti da parte della segreteria della Procura sia stata graficamente posta sul modulo, dopo il provvedimento del PM, posto che ciò che rileva è la "contestualità logica e cronologica dell'intero provvedimento".
Quando cioè il provvedimento consti all'evidenza di una parte attestativa della indisponibilità degli impianti e del provvedimento del PM che sulla base di esso autorizzi all'uso di impianti esterni, è assolto l'onere del PM anche se il medesimo si sia avvalso, a tal fine, di un modulo che materialmente confini l'attestazione del segretario in calce al foglio.
D'altra parte è noto che anche secondo l'insegnamento delle Sezioni unite deve ritenersi correttamente motivato il decreto del p.m. con l'attestazione della "indisponibilità di linee presso la procura", atteso che, non ripetendo la formula legislativa, consente di identificare il fatto che ha determinato l'insufficienza degli impianti e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza dell'operato del P.M (Rv. 226487). In conclusione, i rilievi della difesa, basati soltanto sulla dislocazione dell'atto del PM e della attestazione del cancelliere sul modulo utilizzato, non riescono a scalfire il punto essenziale posto in evidenza nella sentenza impugnata e cioè quello della effettiva conoscenza da parte del PM della causa di indisponibilità degli impianti che risulta alla base del suo provvedimento e materialmente anche attestata in calce ad esso.
Il secondo motivo è infondato.
La sentenza della Corte di secondo grado, sollecitata con analoghi motivi, ha correttamente e congruamente posto in evidenza, soprattutto mediante rinvio alle argomentazioni del primo giudice, che i rapporti tra gli imputati e il genere di contatti dagli stessi avuti erano espressione del raggiungimento di un previo accordo tale da integrare gli estremi del reato associativo.
In particolare è stata ricordata la individuazione di ruoli distinti da ciascuno dei ricorrenti ricoperti e si è citata la giurisprudenza costante che nega che sia necessaria, per la configurazione del reato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 74, la prova che ognuno degli associati conosca l'identità degli altri.
Il quadro, già sufficientemente delineato nella sentenza di appello, si arricchisce poi di importanti e illuminanti particolari attraverso la lettura contestuale della sentenza di primo grado, alla quale la Corte di merito fa espresso rinvio.
Nella sentenza del Gip emerge con assoluta chiarezza, dalle conversazioni telefoniche intercettate e rievocate, la consapevolezza dell'IN di operare nel contesto di una associazione. Essa traspare, come posto in evidenza in modo logico dal giudice, dalle conversazioni avute con il NC per acquisire nuovi quantitativi di droga da destinare allo spaccio: l'IN riceveva dall'interlocutore assicurazioni mediante il ricorso ad espressioni sempre al plurale e quindi tali da rimandare alla attività di un intera compagine associativa stabile.
Non mancano significativi richiami alle preoccupazioni espresse da NC ed IN a seguito dell'arresto del coimputato AM, al fine di garantirgli quanto prima una difesa: anche tale elemento, coerentemente con il costante orientamento della giurisprudenza, è stato ritenuto dai giudici del merito sintomatico del doveroso inquadramento delle attività illecite dei soggetti menzionati in un contesto criminale associativo.
Il ricorso di LO, infine, deve essere rigettato. La citazione per il giudizio di appello gli è stata regolarmente notificata presso il difensore avv. Ceraldo, ai sensi dell'art. 161 c.p.p.. In precedenza la notifica, dopo un primo tentativo reso vano dalla avvenuta scarcerazione, era stata disposta al l'indirizzo (via S. Francesco di Assisi n. 36) presso il quale risultava che egli avesse eletto il domicilio. Dopo inutili accessi, la notificazione era divenuta impossibile al domicilio eletto o dichiarato, in ragione dell'attestato "trasferimento" del destinatario in luogo sconosciuto (v. relata su cartolina di ritorno della raccomandata, in data 22 agosto 2005). Ne era scaturita la doverosità della notifica mediante consegna al difensore.
Il secondo motivo è infondato per ragioni analoghe a quelle evidenziate a proposito della posizione del precedente coimputato. Soprattutto nella motivazione della sentenza di primo grado, espressamente richiamata da quella impugnata, si evidenzia il ruolo del LO - desunto da una serie di telefonate partitamente richiamate ed analizzate - di custode dello stupefacente, di controllore della quantità a disposizione, di confezionatore di dosi e, soprattutto, di organizzatore della attività di cessione al minuto anche attraverso una serie di soggetti non tutti rimasti identificati.
Al LO sono comuni i rilievi sulla partecipazione alle iniziative comuni anche a NC e a IN, volte a garantire una difesa al AM, appena arrestato. Rispetto a tali elementi, la censura del ricorrente appare generica poiché evita di aggredire gli specifici rilievi del giudice del merito limitandosi a integrare una generica lamentela di mancanza di motivazione che non trova corrispondenza nella analisi compiuta dai giudici del merito. Il terzo motivo è parimenti infondato.
Occorre prendere le mosse dal principio secondo cui il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha l'obbligo di diminuire la pena complessiva irrogata e di rifissare la pena base in misura non superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005 Ud. (dep. 10/11/2005) Rv. 232066), al fine di non violare il principio del divieto di reformatio in pejus.
Deve tuttavia ritenersi consentito, in quanto rientrante nel potere valutativo del giudice circa la incidenza da attribuire alle circostanze attenuanti generiche in riferimento alla funzione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concreto, che in appello, a seguito dell'accoglimento della richiesta dell'imputato di eliminazione di una aggravante, sia nuovamente formulato il calcolo della detta incidenza e utilizzato anche un parametro con effetti matematici non identici purché la pena finale, ferma altresì la pena base, risenta della diminuzione dovuta alla eliminazione della aggravante.
Non si apprezza, quindi, nel calcolo della pena operato dalla Corte, l'errore evidenziato dal ricorrente.
In mancanza di manifeste argomentazioni di segno contrario, deve ritenersi che il giudice dell'appello non abbia inteso discostarsi in modo sostanziale dai calcoli operati dal primo giudice e che quindi, esclusa l'aggravante speciale dell'art. 7, abbia inteso prendere le mosse dalla pena base di dieci anni di reclusione per il reato più grave.
Da tale soglia, il calcolo della diminuzione dovuta alle attenuanti generiche e dell'aumento dovuto alla continuazione, con individuazione, all'esito di tale calcolo, della pena di anni nove (sulla quale poi operare la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato) non risulta contraria ad alcun parametro normativo ne' ai principi sopra evocati. In particolare è comunque errata la supposizione del ricorrente secondo cui l'incidenza delle attenuanti generiche avrebbe dovuto essere esattamente di un terzo della pena, atteso che la diminuzione correlata è comunque "fino ad un terzo".
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle proprie spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009