Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2003, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
N S A A184 REPU0 3440 / 03 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: R.G.N.00499/01 Dott.Bruno Saccucci Presidente Cron. 7842 Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. rel. Ud. 01/07/02 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: SE N TENZA Agevolaz. tributarie. Sisma 1984. Sospensione imposte. sul ricorso proposto da: Deducibilità. Ministe delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege CORTE SUPREMA DI CASSAZION ricorrente CAMPIONE e contro 44184 EL LI intimato avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, n. 474/2/99, depositata il 10.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1°.
7.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito 2943 R Antonio Magno;
Udito, per il ricorrente, l'Avvocato Di Martino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EL LI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile 1' ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione spet tasse la detrazione, rideterminava l'ammontare non del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale. Contro la sentenza della commissione tributaria regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il ministero delle finanze, denunziando la 281 violazione e falsa applicazione degli articoli legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2bis, D.L. 30 1985, n. 791, convertito condicembre modifiche nella h 2 legge 28 febbraio 1986, n. 46; 13, co.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, legge 28 febbraio 1986, n.46; 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n.597; D.L. 29 maggio 1989, n.202, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1989, n.263. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "L'articolo 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n.46 il quale prevede - che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazio- ni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia Centrale e Meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 28 della legge 13 maggio n. 133, posto in relazione all'articolo 11 della 1999, legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei r 3 versamenti sospesi" (Cass. nn. 11248/2001, 10237/2001, 8659/2001, 4945/2000). Non venendo addotte nuove valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile tributaria, il 1° luglio 2002. 31 presidente Il consigliere est. Бино асчис Джицу уик N. 131 TAB. IL CANCELLIERE N O RN CA I T A S E . A 4 C 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 7 MAR 2003 I CANCELLIERE C1 ESENTE DA REGISTRAZIONE RN CA on