Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 1
Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità. (Fattispecie nella quale, dopo il furto di due autovetture, c'era stato un inseguimento dei ladri da parte dei carabinieri, all'indirizzo dei quali i primi avevano tenuto un atteggiamento violento e minaccioso).
Commentario • 1
- 1. La rapinahttps://www.studiocataldi.it/
Il delitto di rapina, inserito dal legislatore codicistico tra i reati contro il patrimonio, è previsto e punito dall'art. 628 del codice penale Cos'è la rapina Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo La violenza e la minaccia La condotta Elemento soggettivo Le aggravanti speciali Aspetti procedurali Cos'è la rapina La rapina è il reato commesso da "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" o da chi "adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2009, n. 30127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30127 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
30117
Майли
30 127 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Udienza pubblica del 9 aprile 2009
Sentenza n. 144509
Reg.gen.n.4267/05
composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente
dott. Matilde Cammino Consigliere dott. Domenico Gallo Consigliere dott. Giovanni Diotallevi Consigliere dott. Mirella Cervadoro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dagli avv.ti Patrizia Ghizzoni e Carlo Motta Masini difensori di AL TO NI
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, sezione I penale, in data 26.4.2004.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere
Mirella Cervadoro.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
Con sentenza del 19.11.1997, il RE di Brescia, dichiarò AL
TO NI responsabile dei reati 110, 624, 625 n.2 e 5, 61 n.5 e 7 c.p.,
110, 337 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione e concesse le
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attenuanti generiche - lo condannò alla pena di mesi tre di reclusione e lire
400.000 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame e la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 26.4.2004, in riforma della decisione di primo grado dichiarava AL TO NI responsabile del solo delitto di cui agli artt. 61 n.7 e 628 cpv c.p., e ferme le già concesse attenuanti generiche stimate equivalenti alle ritenute aggravanti, confermava nel resto la sentenza.
Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge - art.606 lettera b) c.p.p.
- in relazione all'art.597 III co. c.p.p., per riqualificazione giuridica del fatto con riconduzione dello stesso nella competenza di Giudice diverso da quello che ha giudicato in primo grado. La Corte ha riletto i fatti collocando l'elemento costituito dalla violenza o minaccia in un'ottica "interna" o comunque funzionale al delitto di cui al capo a), riqualificando il reato come rapina impropria;
in tal modo, ha violato la regola che vieta di riqualificare il fatto in un reato appartenente alla cognizione di giudice diverso da quello che ha giudicato in primo grado (il RE non aveva competenza per il reato di rapina, ed anche il Tribunale in composizione monocratica non ha competenza per il reato di rapina aggravata ai sensi del terzo comma n.1, essendo i fatti commessi da più persone). Con il secondo motivo, lamenta il ricorrente la violazione dell'art.606 lettera e) c.p.p., vizio di motivazione ed omessa statuizione in ordine ad una delle aggravanti ritenute in primo grado;
la sentenza, operando la riqualificazione giuridica del fatto, ritiene che
AL debba essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 628, I co.
c.p., aggravato dalla previsione di cui all'art. 61, n. 7 c.p., ma dimentica che in primo grado il RE aveva ritenuto sussistente anche l'aggravante di cui
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all'art. 61, n.5 c.p., che viene letteralmente dimenticata. Con il terzo motivo, la violazione dell'art.606 lett. e c.p.p., carenza di motivazione in ordine alle censure della difesa nei motivi di appello. E stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.61 n.7 c.p., ma non è stato acquisito alcun elemento probatorio in ordine al valore delle autovetture;
la vettura
Ferrari è rientrata poi, senza danni, nella disponibilità del danneggiato. A ciò aggiungasi, che le frenate improvvise e la caotica guida dello AL, quali manovre tese solo a distanziare gli inseguitori, non possono essere ritenute come scientemente finalizzate a mandare fuori strada gli inseguitori, e quindi correttamente inquadrate tra i comportamenti violenti e minacciosi.
Resta, poi, da valutare l'assoluta carenza di motivazione sia nella sentenza di primo che di secondo grado, della valenza avuta dal comportamento del misterioso guidatore dell'autovettura Pajero, del quale nulla si dice nonostante nel capo di imputazione di cui al punto b) dell'originario capo di imputazione venga prospettata sotto il profilo concorsuale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art.597 co.3 c.p.p., il quale prevede che "quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave...salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purchè non venga superata la competenza del giudice di primo grado”, essendo stato ritenuto dalla Corte territoriale il reato di rapina impropria non di competenza del RE.
Con gli altri motivi, è stata dedotta l'illogicità e la carenza della motivazione sotto i vari aspetti come sopra specificati.
Preliminare alla decisione sui motivi dedotti è l'esame della correttezza della qualificazione giuridica del reato, come ritenuto nella sentenza d'appello, e della motivazione sul punto.
Premesso che nella rapina impropria la violenza o minaccia possono essere poste in essere anche in luogo diverso da quello della sottrazione ed
3 in pregiudizio di persona diversa dal derubato e che, quindi, per la configurazione del reato di cui all'art.628 cpv c.p. non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza, e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva, posta in essere al fine di impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità, rileva il Collegio che la sentenza della Corte territoriale è carente di motivazione nella parte in cui, ricostruendo l'azione criminosa, non fornisce adeguata motivazione circa la contestualità dell'azione complessiva (arco temporale in rapporto alle modalità di intervento degli operanti, che hanno individuato ed inseguito le autovetture rubate), e la condotta violenta e minacciosa dell'imputato nei confronti dei militari, dettagliatamente descritta nel capo di imputazione "in concorso con persona ignota (a bordo di una
Pajero)", e di cui invece nessun riferimento in sentenza. Appare evidente che l'affermazione o la negazione della circostanza in questione non è, poi, trascurabile ai fini dell'esatta qualificazione giuridica del reato, in quanto dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui la violenza o la minaccia si realizzano (contestata al capo b dell'originaria rubrica) consegue la configurabilità del reato di rapina impropria aggravata di cui all'art.628, co.ll e III n.1 c.p.
Considerato che il reato come ritenuto in sentenza (art.628, co.ll c.p. fatto commesso il 12.11.1997 attenuanti generiche equivalenti sulle contestate aggravanti) è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni ed è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale (che ai sensi dell'art. 161 c.p., come modificato dall'art.6 comma 5 della 1.251/2005, comporta – in caso di interruzione – l'aumento di
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due terzi del termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157 c.p.), il termine di prescrizione (senza contare gli eventuali periodi di sospensione dei termini) non è decorso, né è di imminente scadenza, anche applicando i più favorevoli termini dell'attuale disciplina della prescrizione.
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
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-In rito, rilevasi comunque - che nel caso in esame, le imputazioni originarie (artt. 110, 624, 625 nn.2 e 5, 61 nn.5 e 7 c.p. e 110, 337 c.p.) appartenevano alla competenza del RE e l'azione penale veniva esercitata con citazione diretta;
il reato di rapina impropria di cui all'art.628, co.ll c.p. appartiene oggi all'attribuzione del giudice monocratico ed il reato di rapina impropria aggravata di cui all'art.628, co.ll e III n.1 c.p. appartiene all'attribuzione del tribunale in composizione collegiale. Per entrambi i reati è prevista comunque l'udienza preliminare.
Tanto premesso, rammenta il Collegio che questa Corte ha più volte affermato che il giudice di Appello o la Corte di Cassazione, qualora ritenga che non siano state osservate le disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale o monocratica, pronuncia sentenza di annullamento ed ordina la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso il giudice di primo grado, purchè tale inosservanza sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di gravame, o in sede di ricorso per cassazione allorchè la violazione dei limiti di cognizione è rilevabile solo a seguito della riqualificazione giuridica del fatto ad opera della Corte d'Appello (Cass. Sez.VI, n.48390/2008 Riv.242422;
Sez.V, n.10730/2007; Sez.II, n.11857/2006). La norma di cui all'art.597 n.3
c.p.p., che dispone il divieto per il giudice d'appello di “reformatio in peius", deve essere infatti coordinata con quella dell'art.24 c.p.p., secondo cui il giudice d'appello deve pronunciare sentenza di annullamento ed ordinare la trasmissione degli atti al p.m. presso il competente giudice di primo grado quando riconosce l'incompetenza per materia di quello che emise la sentenza impugnata (Cass. Sez.VI, n.2828/1999 Riv.212889), e con quella di cui all'art.521 bis c.p.p., per il quale "se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste degli artt. 516, comma 1bis e 1 ter, 517, comma 1 bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta,
il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero"
(Cass.Sez.ll, n. 35066/2008 Riv.241814, che ha ritenuto applicabile la disciplina dettata dall'art. 521 bis c.p.p. anche nelle ipotesi in cui come
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nella fattispecie il giudizio di primo grado sia stato instaurato con il rito
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direttissimo).
5 Poiché il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale citato, e del tutto prevalente, la Corte dovrà attenersi ai principi citati.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte
d'Appello di Brescia per nuovo giudizio. ہیں
Cost deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2009. Il Consigliere estensore Presidente dr.ssa Mirella Cervadoro dr.Antonio Esposito
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
LUG 2009
20 Piera Esposito
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