CASS
Sentenza 8 marzo 2023
Sentenza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2023, n. 9837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9837 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. LV UC, nato a [...] il [...] 2. MM UC, nato a [...] il [...] 3. TE UA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli 1'01/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
sentito l'avv. Massimo Caiano, difensore di UC LV e in sostituzione dell'avv.to PP De GO, difensore di UC TA;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui LV UC, MM UC e TE UA sono stati condannati per il reato previsto dagli artt. 73- 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Agli imputati è contestato di avere illecitamente detenuto all'interno di una determinata autovettura parcheggiata all'interno del box auto dell'abitazione di TE 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 9837 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 24/11/2022 UA, 108 Kg. di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in 100 panetti ciascuno di peso complessivo di grammi 1.089,52. 2. Ha proposto ricorso per cassazione LV UC articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La condotta contestata sarebbe relativa al solo trasporto della sostanza stupefacente e il giudizio di colpevolezza sarebbe stato fatto derivare dall'avere il ricorrente collaborato con gli "operanti" per svitare i bulloni che consentivano l'apertura del doppio fondo ricavato nel bagagliaio dell'autovettura; detta circostanza, secondo i Giudici di merito, sarebbe stata sintomatica della disponibilità della sostanza stupefacente da parte dell'imputato. In realtà, si argomenta, si tratterebbe di una circostanza non univoca e non sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza, tenuto conto che il trasporto della sostanza non era iniziato e del mancato rinvenimento delle chiavi di avviamento dell'autovettura. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta circostanza aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. cit.; diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, che ha valorizzato solo il dato ponderale, si sarebbe dovuto verificare e motivare il dato riferibile alla saturazione di mercato, al rapporto con l'area di mercato cui lo stupefacente era destinato al tempo necessario per giungere all'assorbimento dello stupefacente: né vi sarebbe la prova della conoscenza dell'imputato del quantitativo di stupefacente. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate, queste ultime, sul presupposto che le dichiarazioni parzialmente confessorie dell'imputato non avrebbero fornito nessun contributo rilevante al fine di accertare la responsabilità di terzi. Sul punto la motivazione sarebbe viziata così come lo sarebbe quanto alla pena, determinata discostatasi dal minimo edittale senza adeguata motivazione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione TA UC articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato sulla base del rinvenimento all'interno dell'auto di un marsupio con i documenti personali del ricorrente;
detto rinvenimento sarebbe sintomatico, secondo i Giudici di merito, della consapevolezza del ricorrente del carico di sostanza stupefacente che era in procinto di essere trasportato Assume invece l'imputato che si tratterebbe di una circostanza non univoca, tenuto conto che l'attività di trasporto non era iniziata e che l'imputato aveva dichiarato di non conoscere il luogo di destinazione. Né i giudici avrebbero motivato sulla possibilità che l'imputato potesse aver raggiunto il luogo in cui fu trovata la sostanza stupefacente con un altro veicolo o con la seconda vettura presente sul posto. 3.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti con il ricorso redatto nell'interesse di LV. 4. Ha proposto ricorso per cassazione TE UA articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, alla sussistenza dell'aggravante, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena. Quanto al tema della responsabilità, la sentenza sarebbe viziata per avere i Giudici di merito valorizzato, da una parte, il fatto che l'imputato, che pure aveva sostenuto di aver concesso in locazione il box - al cui interno fu trovata l'autovettura con la sostanza stupefacente - a terze persone non conosciute, in realtà non avesse il contratto di locazione del box, e, dall'altra, l'avere avuto lo stesso imputato la disponibilità di tre smartphone, dato incompatibile con il suo stato di indigenza. Si assume che dette circostanze non sarebbero univoche, essendo frequente che le locazioni possano essere stupulate senza un contratto scritto;
si aggiunge che i telefoni sarebbero stati due e non tre, di cui uno della moglie del ricororrente. Sotto altro profilo, si evidenzia, quanto alla pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non sarebbe stato considerato lo stato di sostanziale insensuratezza e le condizioni di vita dell'imputato, soggetto disoccupato e senza istruzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili 2. I Giudici di merito, con una motivazione puntuale, hanno ricostruito i fatti, spiegato che il rinvenimento della sostanza stupefacente all'interno dell'autovettura fu possibile in ragione della condotta di LV, che svitò le viti che consentivano l'accesso al doppiofondo dell'autovettura all'interno del quale fu trovata la sostanza stupefacente;
si è chiarito che sempre all'interno della autovettura fu trovato un marsupio con i documenti personali di MM;
si è evidenziato come gli stessi LV e MM avessero ammesso di aver accettato l'incarico di prelevare quella stessa giornata lo 3 stupefacente e di trasportarlo in un luogo a loro ignoto, previo pagamento di una somma di denaro. I Giudici hanno inoltre indicato, con una motivazione non manifestamente illogica, le ragioni per le quali, sulla base della ricostruzione fattuale indicata, si è ritenuto che gli imputati avessero tutti la disponibilità della droga che avrebbe dovuto essere trasportata, elencato i motivi per cui non sussistono i presupposti per riconoscere la circostanza della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non potendo nella specie affermarsi che il contributo dato dagli imputati si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, L., Rv. 281857). Non diversamente, si è spiegato perché, anche in relazione alla posizione di TE, cioè del soggetto all'interno del cui box era custodita l'autovettura e che fu trovato dalle forze dell'ordine nel mentre dialogava con gli altri due imputati - che avevano assunto l'incarico di trasportare la sostanza stupefacente- non può essere attribuita alcuna capacità dimostrativa alla ricostruzione alternativa lecita essendo rimasta del tutto sfornita di allegazione e di prova. Sotto ulteriore profilo, si sono indicate le ragioni per cui: a) non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità dei fatti e la valenza neutra delle dichiarazioni confessorie di LV e MM;
b) è stata ritenuta la circostanza aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, essendo stato provato che dalla sostanza rinvenuta fossero derivabili 542.330 dosi medie, di gran lunga superiori alla soglia di duemila volte a 2.000 del valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150); b) la pena in concreto inflitta, di poco superiore al minimo edittale, deve ritenersi congrua. In tale quadro di riferimento i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità non essendo stato dedotto di specifico ed avendo gli imputati, che hanno reiterato senza confrontarsi, con la motivazione della sentenza impugnata, le stesse argomentazioni già correttamente valutate. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 4 Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrentie al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
sentito l'avv. Massimo Caiano, difensore di UC LV e in sostituzione dell'avv.to PP De GO, difensore di UC TA;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui LV UC, MM UC e TE UA sono stati condannati per il reato previsto dagli artt. 73- 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Agli imputati è contestato di avere illecitamente detenuto all'interno di una determinata autovettura parcheggiata all'interno del box auto dell'abitazione di TE 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 9837 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 24/11/2022 UA, 108 Kg. di sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in 100 panetti ciascuno di peso complessivo di grammi 1.089,52. 2. Ha proposto ricorso per cassazione LV UC articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La condotta contestata sarebbe relativa al solo trasporto della sostanza stupefacente e il giudizio di colpevolezza sarebbe stato fatto derivare dall'avere il ricorrente collaborato con gli "operanti" per svitare i bulloni che consentivano l'apertura del doppio fondo ricavato nel bagagliaio dell'autovettura; detta circostanza, secondo i Giudici di merito, sarebbe stata sintomatica della disponibilità della sostanza stupefacente da parte dell'imputato. In realtà, si argomenta, si tratterebbe di una circostanza non univoca e non sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza, tenuto conto che il trasporto della sostanza non era iniziato e del mancato rinvenimento delle chiavi di avviamento dell'autovettura. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta circostanza aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. cit.; diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, che ha valorizzato solo il dato ponderale, si sarebbe dovuto verificare e motivare il dato riferibile alla saturazione di mercato, al rapporto con l'area di mercato cui lo stupefacente era destinato al tempo necessario per giungere all'assorbimento dello stupefacente: né vi sarebbe la prova della conoscenza dell'imputato del quantitativo di stupefacente. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate, queste ultime, sul presupposto che le dichiarazioni parzialmente confessorie dell'imputato non avrebbero fornito nessun contributo rilevante al fine di accertare la responsabilità di terzi. Sul punto la motivazione sarebbe viziata così come lo sarebbe quanto alla pena, determinata discostatasi dal minimo edittale senza adeguata motivazione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione TA UC articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato sulla base del rinvenimento all'interno dell'auto di un marsupio con i documenti personali del ricorrente;
detto rinvenimento sarebbe sintomatico, secondo i Giudici di merito, della consapevolezza del ricorrente del carico di sostanza stupefacente che era in procinto di essere trasportato Assume invece l'imputato che si tratterebbe di una circostanza non univoca, tenuto conto che l'attività di trasporto non era iniziata e che l'imputato aveva dichiarato di non conoscere il luogo di destinazione. Né i giudici avrebbero motivato sulla possibilità che l'imputato potesse aver raggiunto il luogo in cui fu trovata la sostanza stupefacente con un altro veicolo o con la seconda vettura presente sul posto. 3.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti con il ricorso redatto nell'interesse di LV. 4. Ha proposto ricorso per cassazione TE UA articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, alla sussistenza dell'aggravante, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena. Quanto al tema della responsabilità, la sentenza sarebbe viziata per avere i Giudici di merito valorizzato, da una parte, il fatto che l'imputato, che pure aveva sostenuto di aver concesso in locazione il box - al cui interno fu trovata l'autovettura con la sostanza stupefacente - a terze persone non conosciute, in realtà non avesse il contratto di locazione del box, e, dall'altra, l'avere avuto lo stesso imputato la disponibilità di tre smartphone, dato incompatibile con il suo stato di indigenza. Si assume che dette circostanze non sarebbero univoche, essendo frequente che le locazioni possano essere stupulate senza un contratto scritto;
si aggiunge che i telefoni sarebbero stati due e non tre, di cui uno della moglie del ricororrente. Sotto altro profilo, si evidenzia, quanto alla pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non sarebbe stato considerato lo stato di sostanziale insensuratezza e le condizioni di vita dell'imputato, soggetto disoccupato e senza istruzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili 2. I Giudici di merito, con una motivazione puntuale, hanno ricostruito i fatti, spiegato che il rinvenimento della sostanza stupefacente all'interno dell'autovettura fu possibile in ragione della condotta di LV, che svitò le viti che consentivano l'accesso al doppiofondo dell'autovettura all'interno del quale fu trovata la sostanza stupefacente;
si è chiarito che sempre all'interno della autovettura fu trovato un marsupio con i documenti personali di MM;
si è evidenziato come gli stessi LV e MM avessero ammesso di aver accettato l'incarico di prelevare quella stessa giornata lo 3 stupefacente e di trasportarlo in un luogo a loro ignoto, previo pagamento di una somma di denaro. I Giudici hanno inoltre indicato, con una motivazione non manifestamente illogica, le ragioni per le quali, sulla base della ricostruzione fattuale indicata, si è ritenuto che gli imputati avessero tutti la disponibilità della droga che avrebbe dovuto essere trasportata, elencato i motivi per cui non sussistono i presupposti per riconoscere la circostanza della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non potendo nella specie affermarsi che il contributo dato dagli imputati si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, L., Rv. 281857). Non diversamente, si è spiegato perché, anche in relazione alla posizione di TE, cioè del soggetto all'interno del cui box era custodita l'autovettura e che fu trovato dalle forze dell'ordine nel mentre dialogava con gli altri due imputati - che avevano assunto l'incarico di trasportare la sostanza stupefacente- non può essere attribuita alcuna capacità dimostrativa alla ricostruzione alternativa lecita essendo rimasta del tutto sfornita di allegazione e di prova. Sotto ulteriore profilo, si sono indicate le ragioni per cui: a) non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità dei fatti e la valenza neutra delle dichiarazioni confessorie di LV e MM;
b) è stata ritenuta la circostanza aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, essendo stato provato che dalla sostanza rinvenuta fossero derivabili 542.330 dosi medie, di gran lunga superiori alla soglia di duemila volte a 2.000 del valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006 (Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150); b) la pena in concreto inflitta, di poco superiore al minimo edittale, deve ritenersi congrua. In tale quadro di riferimento i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità non essendo stato dedotto di specifico ed avendo gli imputati, che hanno reiterato senza confrontarsi, con la motivazione della sentenza impugnata, le stesse argomentazioni già correttamente valutate. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 4 Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrentie al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/11/2022.