CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 14422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14422 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di: VA GE nato il [...] CH SH nato il [...] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso per laaccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14422 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione del Tribunale di Palmi - che aveva dichiarato NG NO e SA EV colpevoli di furto pluriaggravato dal numero di persone, dalla esposizione alla pubblica fede e dalla destinazione a pubblico servizio, nonché dall'essersi avvalsi di un minore degli anni 14, non imputabile, - ha dichiarato non doversi procedere per difetto della querela. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria il quale, con un unico motivo, deduce erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione. Posto che la Corte di appello era giunta alla riforma sul rilievo che il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla sussistenza della circostanza aggravante che avrebbe fondato la procedibilità di ufficio ( art. 625 n. 7 cod. pen.), risultando, altresì, generico il giudizio di bilanciamento, ha osservato che la carenza di motivazione del primo giudice non può ritenersi implicita;
illogica è la valutazione con cui la Corte di appello ha escluso l'unica aggravante che avrebbe reso il reato procedibile di ufficio;
d'altro canto, in assenza di motivazione del primo giudice, la Corte di appello avrebbe potuto integrare la motivazione. 3.L'avvocato Patrizia Surace, nell'interesse di NG NO, ha depositato memoria difensiva, in cui ha concluso per la inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, in subordine, per il rigetto, evidenziando come la sussistenza della circostanza aggravante in parola sia palesemente smentita dagli atti processuali. L'asportazione sia delle viti di ferro utilizzate per fissare i binari che dell'altro materiale ferroso posto nelle vicinanze delle rotaie è, infatti, avvenuta sul tratto Gioia Tauro- Cinquefrondi della linea ferroviaria Calabro Lucana, sospeso - ( come emerge dalla v sentenza del Tribunale di Palmi -. pag. 2 e 3 - in cui si riporta testimonianza resa al dibattimento ) e notoriamente chiuso al traffico sin dal 2011, giusto piano regionale dei trasporti acquisito da fonte aperta (www.regione.calabria.it ) e comunicazione delle Ferrovie, che si allegano. 4.Anche l'avvocato Sante Surace, nell'interesse dell'imputato SA NC, ha depositato memoria difensiva e ha concluso per la inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, in subordine, per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. La Corte di appello è incorsa in un duplice errore motivazionale. 2. Invero, dalla sentenza di primo grado, emerge che il Tribunale di Palmi aveva ritenuto la responsabilità degli imputati per il contestato furto pluriaggravato, tanto che, nel riconoscere la circostanze generiche, le aveva valutate prevalenti "sulle contestate aggravanti". 3.Contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado aveva espressamente ravvisato tutte le circostanze aggravanti contestate, compresa quella che, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 150/2022, è l'unica in presenza della quale il 2 delitto di furto rimane procedibile di ufficio, ovvero l'avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio. 4. E' vero, tuttavia, che nella sentenza di primo grado manca un adeguato corredo argomentativo in merito alla pluralità di circostanze aggravanti. Ma ciò non giustifica la decisione della Corte di appello che, piuttosto che ritenere del tutto illogicamente, alla luce del chiaro approdo decisorio della sentenza di primo grado, che questa avesse escluso tutte le aggravanti, avrebbe dovuto sanare il vizio motivazionale ivi ravvisato. Il Collegio richiama l'orientamento, accreditato dalle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte ( Sez. U. n.42363 del 2006 Rv. 234916, Sez. U. n. 3287 del 2009 Rv. 244118), secondo cui la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo decidere nel merito e procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante (sez. U., 3287/2008,cit.). Si è, invero, osservato che, effettivamente, si pone una questione di possibile lesione dei diritti delle parti, ma si tratta di un problema apparente;
nel caso di motivazione mancante, non si privano le parti di un grado di giudizio, ma soltanto della giustificazione logica e giuridica della decisione. Posto che il giudice di primo grado ha emesso la sentenza e, quindi, ha preso la sua decisione, le parti hanno goduto di due gradi di merito, anche se in primo grado è mancata la motivazione. Si è, altresì, tratto argomento, a sostegno della richiamata tesi, dalla considerazione che, in ipotesi di ricorso per saltum, all'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione non segue il rinvio al giudice di primo grado ma al giudice di appello che ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. ( Sez. 5, n. 43170 del 25/09/2012, Rv. 254131; Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013,Rv. 256923; Sez. 6, n. 24059 del 14/05/2014,Rv. 259979). 5. Dunque, nel caso in scrutinio, delle due, l'una: o il primo giudice aveva reso una motivazione, anche implicita, con la quale ravvisava le circostanze aggravanti contestate, da cui doveva derivare la procedibilità officiosa;
oppure, ove, affermando la responsabilità degli imputati, avesse omesso la motivazione sul punto, la Corte di appello avrebbe dovuto sanare tale deficit argomentativo. La Corte di appello, invece, con motivazione del tutto illogica, in quanto priva di supporto fattuale, ha ritenuto che il Giudice di primo grado avesse implicitamente escluso le aggravanti, sol perché non si era preso carico di rendere conto delle ragioni giustificative della decisione. Epilogo che, però, la sentenza di primo grado, nel cui dispositivo si legge che "dichiara gli imputati responsabili del reato loro ascritto", non autorizzava in alcun modo. 6. Conseguenza di tale erroneo processo valutativo è la declaratoria di improcedibilità per difetto della condizione di procedibilità: il reato per cui si procede, invece, in presenza della circostanza aggravante, contestata nell'imputazione, e non esclusa dal primo giudice, di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. è procedibile di ufficio. Infatti, in conseguenza dell'entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, del D.L.gs n. 150 del 2022, che ha comportato la procedibilità a querela della 3 persona offesa del reato di furto (art. 2 d. Igs. 150 del 2022), nell'attuale formulazione dell'art. 624 cod. pen., "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis (art. 2 lett. i)". 7.Non giova alla difesa degli imputati l'argomento incentrato sulla circostanza che il furto sia stato commesso su beni ( viti in fero utilizzate per il fissaggio dei binari della linea ferroviaria Calabro Lucana) presenti su un tratto in cui è da tempo sospesa la circolazione ferroviaria, che porterebbe a escludere la circostanza aggravante, dal momento che trattasi di deduzione in fatto, non prospettabile al Giudice di legittimità, e, comunque, perché, come pure si legge nella sentenza del Tribunale, trattasi di mera sospensione della circolazione, ma non di dismissione del tratto ferroviario, cosicchè l'utilizzo del tratto può essere ripristinato in qualunque momento. 8. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, addì, 20 febbraio 2024 Il Cons4liere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso per laaccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14422 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione del Tribunale di Palmi - che aveva dichiarato NG NO e SA EV colpevoli di furto pluriaggravato dal numero di persone, dalla esposizione alla pubblica fede e dalla destinazione a pubblico servizio, nonché dall'essersi avvalsi di un minore degli anni 14, non imputabile, - ha dichiarato non doversi procedere per difetto della querela. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria il quale, con un unico motivo, deduce erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione. Posto che la Corte di appello era giunta alla riforma sul rilievo che il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla sussistenza della circostanza aggravante che avrebbe fondato la procedibilità di ufficio ( art. 625 n. 7 cod. pen.), risultando, altresì, generico il giudizio di bilanciamento, ha osservato che la carenza di motivazione del primo giudice non può ritenersi implicita;
illogica è la valutazione con cui la Corte di appello ha escluso l'unica aggravante che avrebbe reso il reato procedibile di ufficio;
d'altro canto, in assenza di motivazione del primo giudice, la Corte di appello avrebbe potuto integrare la motivazione. 3.L'avvocato Patrizia Surace, nell'interesse di NG NO, ha depositato memoria difensiva, in cui ha concluso per la inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, in subordine, per il rigetto, evidenziando come la sussistenza della circostanza aggravante in parola sia palesemente smentita dagli atti processuali. L'asportazione sia delle viti di ferro utilizzate per fissare i binari che dell'altro materiale ferroso posto nelle vicinanze delle rotaie è, infatti, avvenuta sul tratto Gioia Tauro- Cinquefrondi della linea ferroviaria Calabro Lucana, sospeso - ( come emerge dalla v sentenza del Tribunale di Palmi -. pag. 2 e 3 - in cui si riporta testimonianza resa al dibattimento ) e notoriamente chiuso al traffico sin dal 2011, giusto piano regionale dei trasporti acquisito da fonte aperta (www.regione.calabria.it ) e comunicazione delle Ferrovie, che si allegano. 4.Anche l'avvocato Sante Surace, nell'interesse dell'imputato SA NC, ha depositato memoria difensiva e ha concluso per la inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, in subordine, per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. La Corte di appello è incorsa in un duplice errore motivazionale. 2. Invero, dalla sentenza di primo grado, emerge che il Tribunale di Palmi aveva ritenuto la responsabilità degli imputati per il contestato furto pluriaggravato, tanto che, nel riconoscere la circostanze generiche, le aveva valutate prevalenti "sulle contestate aggravanti". 3.Contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado aveva espressamente ravvisato tutte le circostanze aggravanti contestate, compresa quella che, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 150/2022, è l'unica in presenza della quale il 2 delitto di furto rimane procedibile di ufficio, ovvero l'avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio. 4. E' vero, tuttavia, che nella sentenza di primo grado manca un adeguato corredo argomentativo in merito alla pluralità di circostanze aggravanti. Ma ciò non giustifica la decisione della Corte di appello che, piuttosto che ritenere del tutto illogicamente, alla luce del chiaro approdo decisorio della sentenza di primo grado, che questa avesse escluso tutte le aggravanti, avrebbe dovuto sanare il vizio motivazionale ivi ravvisato. Il Collegio richiama l'orientamento, accreditato dalle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte ( Sez. U. n.42363 del 2006 Rv. 234916, Sez. U. n. 3287 del 2009 Rv. 244118), secondo cui la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo decidere nel merito e procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante (sez. U., 3287/2008,cit.). Si è, invero, osservato che, effettivamente, si pone una questione di possibile lesione dei diritti delle parti, ma si tratta di un problema apparente;
nel caso di motivazione mancante, non si privano le parti di un grado di giudizio, ma soltanto della giustificazione logica e giuridica della decisione. Posto che il giudice di primo grado ha emesso la sentenza e, quindi, ha preso la sua decisione, le parti hanno goduto di due gradi di merito, anche se in primo grado è mancata la motivazione. Si è, altresì, tratto argomento, a sostegno della richiamata tesi, dalla considerazione che, in ipotesi di ricorso per saltum, all'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione non segue il rinvio al giudice di primo grado ma al giudice di appello che ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. ( Sez. 5, n. 43170 del 25/09/2012, Rv. 254131; Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013,Rv. 256923; Sez. 6, n. 24059 del 14/05/2014,Rv. 259979). 5. Dunque, nel caso in scrutinio, delle due, l'una: o il primo giudice aveva reso una motivazione, anche implicita, con la quale ravvisava le circostanze aggravanti contestate, da cui doveva derivare la procedibilità officiosa;
oppure, ove, affermando la responsabilità degli imputati, avesse omesso la motivazione sul punto, la Corte di appello avrebbe dovuto sanare tale deficit argomentativo. La Corte di appello, invece, con motivazione del tutto illogica, in quanto priva di supporto fattuale, ha ritenuto che il Giudice di primo grado avesse implicitamente escluso le aggravanti, sol perché non si era preso carico di rendere conto delle ragioni giustificative della decisione. Epilogo che, però, la sentenza di primo grado, nel cui dispositivo si legge che "dichiara gli imputati responsabili del reato loro ascritto", non autorizzava in alcun modo. 6. Conseguenza di tale erroneo processo valutativo è la declaratoria di improcedibilità per difetto della condizione di procedibilità: il reato per cui si procede, invece, in presenza della circostanza aggravante, contestata nell'imputazione, e non esclusa dal primo giudice, di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. è procedibile di ufficio. Infatti, in conseguenza dell'entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, del D.L.gs n. 150 del 2022, che ha comportato la procedibilità a querela della 3 persona offesa del reato di furto (art. 2 d. Igs. 150 del 2022), nell'attuale formulazione dell'art. 624 cod. pen., "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis (art. 2 lett. i)". 7.Non giova alla difesa degli imputati l'argomento incentrato sulla circostanza che il furto sia stato commesso su beni ( viti in fero utilizzate per il fissaggio dei binari della linea ferroviaria Calabro Lucana) presenti su un tratto in cui è da tempo sospesa la circolazione ferroviaria, che porterebbe a escludere la circostanza aggravante, dal momento che trattasi di deduzione in fatto, non prospettabile al Giudice di legittimità, e, comunque, perché, come pure si legge nella sentenza del Tribunale, trattasi di mera sospensione della circolazione, ma non di dismissione del tratto ferroviario, cosicchè l'utilizzo del tratto può essere ripristinato in qualunque momento. 8. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, addì, 20 febbraio 2024 Il Cons4liere estensore