Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
Anche nel rito del lavoro opera in materia di riserva di gravame avverso sentenza non definitiva - la cui dichiarazione, pur non richiedendo formule sacramentali, deve tuttavia essere esplicita e inequivoca - il disposto dell'art. 340 cod. proc. civ., secondo cui tale riserva è sottoposta ai termini finali costituiti dalla scadenza del termine per impugnare e, in ogni caso, dalla prima udienza davanti al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza. Esiste, tuttavia, una unica differenza rispetto al rito ordinario con riferimento al termine iniziale in quanto, non essendo indispensabile per la proposizione della suddetta riserva la conoscenza della sentenza nel suo testo integrale, nel rito del lavoro essa può essere eseguita già dopo la lettura del dispositivo in udienza e prima del deposito del testo contenente anche la motivazione, fermo restando che, in caso di mancato esercizio della facoltà di riserva accompagnato dalla omessa notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - cui va raccordata la disciplina delle impugnazioni delle sentenze non definitive - anche nelle controversie soggette al rito del lavoro si deve far riferimento alla data della pubblicazione della sentenza e, quindi, non a quella della lettura del dispositivo, ma neppure a quella della comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva la riserva d'appello formulata all'udienza successiva alla comunicazione della sentenza, in quanto il pretore aveva svolto attività istruttoria immediatamente dopo la lettura del dispositivo della sentenza non definitiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12482 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso (R.G.N. 25552/2000) proposto da:
S.a.s. AGROSCAMBI di EN UI & C., in persona del socio accomandatario UI EN e LU ME, in proprio, elett. dom. in Roma, piazza Adriana n. 8,presso lo studio dell'avv. Giovanni Francesco Biasotti-Mogliazza che, unitamente all'avv. Giordano Dorigo, li rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
EP SA;
- intimato -
nonché Sul ricorso (R.G.N. 3286/2001) proposto da:
EP SA, elett. dom. in Roma, via Andronico n. 24,presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Loiacono Romagnoli, unitamente all'avv. Paolo Lando, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
S.a.s. AGROSCAMBI di ME LU & C. e LU ME, in proprio;
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso in data 19 luglio 2000, n. 876 (R.G.N. 6555/1999);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14/2/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Biagio Francesco Levato per delega dell'avv. Biasotti Mogliazza;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Umbero De Augustinis che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva del 25 marzo 1998, n. 165,il Pretore del lavoro di Treviso, in accoglimento della domanda subordinata proposta contro la società in accomandita semplice di EN UI e C.
nonché contro il socio accomandatario in proprio da PE ES, dichiarava che costui aveva prestato collaborazione coordinata e continuativa in favore della detta società, dall'agosto 1991 al dicembre 1994, gestendo un'azienda agricola in Brasile, e la condannava a corrispondergli un compenso proporzionato al lavoro prestato. Quindi il Pretore, con sentenza definitiva del 21 aprile 1999, n. 194,condannava la società a corrispondere al ricorrente la somma di lire 79.876.000,oltre rivalutazione ed interessi di cui lire 73.872.000 a titolo di compenso e il residuo per rimborso spese, tenuto conto della somma di lire 36.000.000 già corrisposta.
Avverso le due pronunce proponevano gravame la società e il socio accomandatario deducendo che: sussisteva il difetto di legittimazione passiva per il carattere esclusivamente fiduciario della s.a.s.
Agroscambi, i cui soci erano "indirettamente, mediatamente proprio per il tramite di detta società Agroscambi, anche soci della società Brasitalia.... "; in altri termini, il ES aveva gestito un'azienda agricola di proprietà della s.a. Brasitalia Agropecuaria e la società Agroscambi, avendo trattato affari della stessa, aveva agito come socio unico e, quindi, non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse di quest'ultima; in ogni caso, il collegamento economico non aveva eliso l'esistenza di più soggetti giuridici con autonoma personalità e non aveva dato luogo ad un distinto soggetto giuridico, ne' ad un centro di imputazione dei rapporti autonomo rispetto alle società del gruppo;
era comunque necessario integrare il contraddittorio nei confronti della società proprietaria dell'azienda; nel merito erano infondate le pretese del ES.
Proponeva, altresì, appello incidentale il ES rilevando l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva sul rilievo non era stata formulata la riserva tempestivamente all'udienza di discussione in quanto il Pretore, dopo la lettura del dispositivo, aveva contestualmente tenuto una udienza istruttoria e che, comunque, la stessa riserva, oltre che generica, non aveva osservato le, forme previste dall'art. 129 disp. att. c.p.c.; nel merito, l'errata liquidazione dei compensi dovutigli. Il Tribunale locale, con sentenza del 19 luglio 2000,dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 165 del 1998 del Pretore di Treviso e, in parziale accoglimento dei due gravami, riformava in parte la sentenza n. 194 del 1999 condannando la s.a.s. Agriscambi a corrispondere al Bressan la somma di lire 74.000.000,oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo. Osservava, in particolare, il Tribunale che: era passata in giudicato la sentenza non definitiva sulla natura continuativa e coordinata della collaborazione prestata dal ES in favore della s.a.s.
Agroscambi nel periodo in questione;
dalle dichiarazioni dei testi escussi e dai documenti acquisiti era emerso che costui aveva effettivamente gestito l'azienda agraria sita in Brasile, su incarico di Agroscambi, per circa 678 giorni, pari a più di 22 mesi;
stante la mancata iscrizione all'Ordine di periti o di dottori agronomi, il compenso poteva essere determinato in via esclusivamente equitativa in lire 110.000.000, pari a poco meno di lire 5.000.000 al mese;
doveva invece essere riformata la pronuncia pretorile nella parte in cui aveva riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in mancanza della relativa richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio;
per le medesime ragioni era infondata la censura dell'appellante incidentale relativa al mancato riconoscimento di ulteriori spese perché mai richieste;
dall'importo del compenso liquidato doveva detrarsi la somma di lire 36.000.000, ricevuta dal ES prima del giudizio.
La società e UI EN hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi cui ha resistito il ES proponendo ricorso incidentale condizionato con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi proposti separatamente avverso la stessa sentenza in un solo processo ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, che nel profilo logico e giuridico va esaminato unitamente all'unico motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione dell'art. 340 c.p.c., si deduce che il Tribunale ha erroneamente dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la sentenza non definitiva del 25 marzo 1998, n. 165, sul rilievo che la riserva di appello era stata formulata tardivamente all'udienza del 21 maggio 1998, immediatamente successiva all'udienza di discussione (quella appunto del 25 marzo 1998 e non del 23 marzo 1998 come erroneamente indicato),poiché in tale udienza il Pretore, dopo la lettura del dispositivo, non si era limitato a pronunciare ordinanza per la prosecuzione del giudizio ma aveva svolto anche attività ordinatoria ed istruttoria.
Sennonché il Tribunale non ha considerato che, con l'ordinanza letta all'udienza del 25 marzo 1998,il giudice di primo grado non ha usato dei suoi poteri istruttorie più in generale dei poteri di governo del processo, ma, coevamente all'ordine di prosecuzione del giudiziosi è limitato a chiedere il contributo delle parti alla individuazione e conoscenza delle fonti normative da applicare invitando l'attore ed i convenuti a produrre, rispettivamente, il CCNL agricoltura e relative tabelle stipendiali aggiornate e, dall'altro, la documentazione relativa all'esistenza di usi locali in materia di compensi a gestori di aziende agricole. Nè tanto meno ha rilevato che una cosa è l'ordinanza ed altra è l'udienza in cui la stessa viene soltanto letta poiché, se la prima ha contenuto istruttorio e ordinatorio, non per questo l'udienza di discussione in cui il provvedimento viene letto diventa anche istruttoria e di trattazione.
In conclusione il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare ammissibile l'appello proposto dalla società e dal socio accomandatario avverso la sentenza non definitiva poiché la riserva facoltativa è tardiva, nel rito del lavoro, soltanto se alla udienza di discussione, dopo la lettura del dispositivo, il giudice abbia esercitato uno o più di quei poteri ordinatori-istruttori riconosciutigli dagli artt. 421, 424, 425 c.p.c., salvo gli altri. Conseguentemente la Corte Suprema deve decidere nel merito, ai sensi dell'art.384 c.p.c., dichiarando la mancanza di legittimazione passiva della società Agroscambi o, in subordine, dichiarare la nullità del giudizio di primo e secondo grado per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti della Brasitalia- Agropecuaria s.a., rimettendo le parti, in applicazione dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c., al Tribunale di Treviso, sezione lavoro,
in composizione monocratica.
Il motivo va accolto per quanto di ragione perché fondato. In ordine ai termini, che la sanzione della decadenza comminata per la inosservanza dal primo comma dell'art. 340 c.p.c. rende perentori, viene in considerazione, nel caso in esame, la ipotesi della prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza (e non quella distinta del termine per appellare) per la quale valgono i requisiti formali e temporali richiesti dal legislatore.
Il rispetto di tali indici consente, del resto, al difensore la fruizione di un momento di riflessione (vedi Cass., 20 novembre 1991, n. 12455,in mot., sul più meditato esercizio del diritto di impugnazione) - oltre che della possibilità di consultazione del cliente in ordine all'andamento della causa ed alla incidenza sugli interessi da tutelare - prima di esprimere la riserva. Tanto più che al compimento di un atto, diretto a paralizzare l'acquiescenza, sono collegati effetti di rilievo poiché la dichiarazione di riserva implica la preclusione della impugnazione tempestiva (Cass., 27 novembre 1982, n. 6467) e, quindi, l'inammissibilità dell'appello immediato (Cass., 4 giugno 1985, n. 3326). Poiché la regola è dettata per il processo di cognizione ordinario, questa Corte Suprema, al fine di dare rilievo alle esigenze del processo del lavoro, ha affermato che in tale rito opera, in materia di riserva di gravame avverso sentenza non definitiva - la cui dichiarazione, pur non richiedendo formule sacramentali, deve tuttavia essere esplicita e inequivoca (cfr., Cass., 27 novembre 1982, n. 6467; 20 maggio 1975, n. 1984) - il disposto dell'art. 340 c.p.c., secondo cui tale riserva è sottoposta ai termini finali costituiti dalla scadenza del termine per impugnare e, in ogni caso, dalla prima udienza davanti al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza. Esiste, tuttavia, una unica differenza rispetto al rito ordinario con riferimento al termine iniziale in quanto, non essendo indispensabile per la proposizione della suddetta riserva la conoscenza della sentenza nel suo testo integrale, nel rito del lavoro essa può essere eseguita già dopo la lettura del dispositivo in udienza e prima del deposito del testo contenente anche la motivazione, fermo restando che, in caso di mancato esercizio della facoltà di riserva accompagnato dalla omessa notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. - cui va raccordata la disciplina delle impugnazioni delle sentenze non definitive - anche nelle controversie soggette al rito del lavoro si deve fare riferimento alla data della pubblicazione della sentenza e, quindi, non a quella della lettura del dispositivo ma neppure a quella della comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza (cfr., tra le tante, Cass., 4 dicembre 2000, n. 15425; 20 novembre 1991, n. l2455;
28 agosto 1986, n. 5300; 11 gennaio 1986, n. ll8; 4 febbraio 1983, n. 934; 30 ottobre 1981, n. 5736; vedi anche, Cass., 18 marzo 2000, n. 3198 e 3203; 20 marzo 1987, n. 27, sul giorno della pubblicazione della sentenza come dies a quo di detto termine decadenziale annuale).
Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale che, avendo rilevato che il Pretore, dopo avere letto il dispositivo della sentenza non definitiva, aveva svolto contestualmente attività istruttoria, finalizzata alla determinazione della somma dovuta dalla s.a.s. Agroscambi al ES, invitando ciascuna parte a produrre idonea documentazione, ha ritenuto tardiva la riserva formulata alla prima udienza del 21 maggio 1998, temporalmente successiva alla comunicazione della sentenza. In tal modo il Tribunale non ha considerato che la riserva di impugnazione era sottoposta dal primo comma dell'art. 340 c.p.c., sotto sanzione di decadenza, al termine finale costituito dalla prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza, finendo così per sacrificare le su citate esigenze di difesa poste a fondamento della disciplina.
D'altro canto, la proposizione della riserva, che è ritenuta legittima dalla giurisprudenza indicata anche se effettuata nella stessa udienza in cui è letto il dispositivo, si collega ad una facoltà e, quindi, il suo mancato esercizio non comporta la superfluità della formale conoscenza della sentenza e della sua motivazione ai fini della proposizione della riserva nei modi e nei tempi previsti dalla legge processuale.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112, prima parte, c.p.c. nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle ulteriori ragioni di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva, sia perché formulato in violazione dell'art. 129 disp. att. c.p.c., sia per l'inidoneità a configurare, nel profilo letterale e volitivo riserva di appello fifferito ex art. 340 c.p.c., anziché generica riserva di volere impugnare la decisione.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Nel primo profilo, la censura è priva del carattere di decisività poiché, anche se il Tribunale non ha esaminato la specifica eccezione a suo tempo formulata dall'appellato, è pacifico che la riserva di appello fu effettuata nell'ambito di memoria depositata e scambiata all'udienza del 21 maggio 1998 (vedi controricorso, a pag. 3), ossia nel rispetto del precetto di cui all'art. 129 disp. att. c.p.c. Per quanto attiene, invece, al secondo profilo di doglianza,
la riserva di impugnazione formulata nella prima udienza successiva a sentenza non definitiva va intesa, ancorché formulata in termini generici, come riserva di impugnazione differitaci sensi e agli effetti di cui agli artt. 360 e 361 c.p.c., in considerazione della non configurabilità e, comunque, della superfluità di una riserva in ordine all'esercizio dell'impugnazione immediata (Cass., 20 gennaio 1992, n. 652, vedi anche Cass., 4 dicembre 2000, n. 15425, cit., sulla non richiesta di formule sacramentali). In tali sensi è stata, del resto, intesa dal Tribunale che ne ha sostanzialmente rilevato la esplicita e la inequivocità. Devono invece considerarsi assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale - con cui si è denunciata violazione di legge e vizi di motivazione in cui sarebbe incorsa l'impugnata sentenza - poiché le censure proposte, attinenti a profili del merito, saranno esaminati dal giudice del rinvio.
Alla stregua degli argomenti svolti, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti tutti gli altri e rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice che, nell'uniformarsi ai principi e criteri enunciati, provvedere anche sulle spese del presente gudizio, inammissibile essendo l'applicazione dell'art. 381 c.p.c. nell'ipotesi di cassazione della sentenza per i motivi di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Torino anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003