Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7638
CASS
Sentenza 16 maggio 2003

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La norma recata dall'art. 489, cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell'esecuzione forzata, è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti ed a quelli intervenuti nel processo medesimo; alla notificazione delle opposizioni proposte dal debitore, quando la esecuzione sia iniziata, si applicano invece le norme generali degli art. 137 e segg. cod. proc. civ., e, conseguentemente è nulla l'opposizione notificata nel domicilio eletto dal creditore a norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7638
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7638
    Data del deposito : 16 maggio 2003

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