Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
La norma recata dall'art. 489, cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell'esecuzione forzata, è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti ed a quelli intervenuti nel processo medesimo; alla notificazione delle opposizioni proposte dal debitore, quando la esecuzione sia iniziata, si applicano invece le norme generali degli art. 137 e segg. cod. proc. civ., e, conseguentemente è nulla l'opposizione notificata nel domicilio eletto dal creditore a norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7638 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV TT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA, difeso dall'avvocato VINCENZO ORLANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FUTURA STEAM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore signor ON RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIULIO VENTICINQUE 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GENOVESE, che la 2003 difende anche disgiuntamente all'avvocato MARCO DORI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 206/99 del Tribunale di TRAPANI, emessa il 26/04/99 e depositata il 06/05/99 (R.G. 613/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso da RI ON contro la srl Futura Steam, il pretore di Trapani ha accolto l'opposizione con sentenza, dichiarando l'inefficacia del pignoramento.
2. La Società Futura ha impugnato la decisione, deducendo che la notificazione del ricorso, con il quale era stata introdotta l'opposizione, era stata eseguita mediante deposito presso la cancelleria della pretura circondariale di Trapani, ove il creditore aveva eletto domicilio con l'atto di precetto, e non nei modi ordinari indicati dagli artt. 138 ss. del codice di rito. Ciò comportava la nullità e la illegittimità della sentenza del pretore.
3. Il tribunale di Trapani, giudice di appello, con sentenza del 6 maggio 1999, ha dichiarato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed ha rimesso le parti davanti al pretore.
4. Per la cassazione della sentenza RI ON ha proposto ricorso, illustrato con memoria.
Resiste con controricorso la Società Steam.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in due motivi, è rigettato in base alle considerazioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo del ricorso si riferisce al punto della decisione in cui il tribunale ha affermato che la notificazione dell'atto di opposizione contro il pignoramento non poteva avvenire presso la cancelleria del giudice dell'opposizione, luogo eletto per le notificazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., ma doveva essere compiuta nei modi ordinari.
2.1. Per intendere il motivo si deve precisare che il tribunale ha dichiarato che la norma contenuta nell'art. 489 dello stesso codice, secondo la quale le notificazioni ai creditori si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto, trova applicazione quando si tratti di notificazioni (e comunicazioni) fatte nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di questo;
cioè limitatamente alle notificazioni ed alle comunicazioni che si riferiscono al procedimento esecutivo. Per le notificazioni dell'opposizione ad esecuzione già iniziata (come quella contro il pignoramento), si debbono applicare le norme contenute negli artt. 138 e seguenti del medesimo codice. Nella specie, in base a questo principio, la notificazione dell'atto di opposizione era nulla, perché effettuata mediante deposito nella cancelleria della pretura, con consegna della copia nelle mani del cancelliere.
Il ricorrente addebita alla decisione impugnata l'errore di non avere considerato che la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione ben poteva essere compiuta presso la cancelleria, perché questo era un domicilio eletto, nel quale la notificazione poteva essere compiuta ai sensi degli artt. 141 ss cod. proc. civ..
3. La norma dettata dall'art. 489 cod. proc. civ., relativa al luogo dove debbono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell'esecuzione forzata è una disposizione speciale, che si riferisce alle notificazioni ed alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nel processo medesimo. Per le notificazioni delle opposizioni proposte dal debitore e dal terzo quando l'esecuzione sia iniziata, si applica, invece, la regola generale contenuta negli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., secondo la quale le notificazioni si eseguono personalmente o nella residenza, nella dimora, nel domicilio del destinatario o presso la persona o l'ufficio ove è stato eletto domicilio nei modi indicati dal codice civile, come è stato già affermato da questa Corte:
sentenze 27 novembre 1996, n. 10519 e 26 aprile 1983, n. 2872.
3.1. Nella specie, lo stesso ricorrente dichiara che la notificazione dell'atto di opposizione fu effettuata "alla Futura Steam e per essa al suo procuratore Avv. Marco Dori, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della pretura di Trapani, ex art. 489 c.p.c, mediante consegna di copia a mani del cancelliere Dott.
Spoto".
Se ne ricava che l'elezione di domicilio, alla quale si richiama il ricorrente, non è quella indicata dall'art. 141 cod. proc. civ., ma quella richiesta dal terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., come esattamente interpretato dal tribunale di Trapani.
3.2. La notificazione dell'atto di opposizione non poteva essere, quindi, compiuta mediante deposito nella cancelleria del tribunale di Trapani, perché questo era il domicilio eletto dalla creditrice ai soli fini dell'esecuzione e non poteva valere come domicilio eletto ai fini della notificazione di qualsiasi atto o affare.
4. L'esame del secondo motivo, relativo alla condanna alle spese del giudizio di appello, resta assorbito dal rigetto del primo motivo. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 100,00, oltre onorari liquidati in euro 800,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003