Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione (prima previsto dall'art. 59, comma primo, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla legge. (Fattispecie di immissione nel suolo di reflui derivanti dall'attività di un frantoio, sversati mediante un tubo in PVC, i quali per effetto di "ruscellamento" confluivano a valle in una vasca ad assorbimento priva di impermeabilizzazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2007, n. 44293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44293 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/11/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 2659
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 13233/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Tripodi Antonino, difensore di fiducia di ND NC, n. a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 27.11.1932;
avverso la sentenza in data 2.3.2006 del tribunale di Palmi, con la quale venne condannata alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda, quale colpevole dei reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Palmi ha affermato la colpevolezza di ND NC in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1, ascrittole, perché, quale titolare di un frantoio oleario, effettuava lo smaltimento delle acque reflue industriali provenienti da tale impianto senza la prescritta autorizzazione.
È stato accertato in punto di fatto dal giudice di merito che le acque derivanti dalla lavorazione delle olive venivano sversate mediante un tubo in pvc in un terreno limitrofo al frantoio e di qui, per effetto di "ruscellamento", confluivano in un fosso di raccolta scavato a valle, privo di impermeabilizzazione.
La sentenza ha affermato che l'autorizzazione ottenuta dalla ND - da ultimo rinnovata il 3.12.1997 -, per effettuare l'utilizzazione agronomica delle predette acque reflue mediante spargimento sul terreno, era irrilevante, avendo il giudice di merito ravvisato nel fatto posto in essere dall'imputata un'ipotesi di immissione diretta nel suolo delle acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione, sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1999, art.59, comma 1, e non dalla L. n. 574 del 1996, art. 8.
La sentenza ha inoltre escluso che potesse ritenersi applicabile in favore dell'imputata il termine quadriennale concesso per la regolarizzazione degli scarichi dall'art. 62, citato D.Lgs., riferendosi detto termine ai soli scarichi già muniti di autorizzazione alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art.59, comma 1, della L. n. 574 del 1996, art. 8, nonché la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza derivante dell'erronea lettura e mancata valorizzazione della documentazione prodotta dalla difesa della imputata, documentazione analiticamente indicata in ricorso. Con il motivo di gravame si ribadisce, in sintesi, che il fatto di cui alla contestazione doveva essere inquadrato nella ipotesi della utilizzazione a fini agronomici delle acque provenienti dal frantoio, uso per il quale la ND aveva già in precedenza ottenuto un'apposita autorizzazione, sicché l'eventuale violazione delle modalità stabilite per effettuare detta operazione costituiva esclusivamente un illecito amministrativo ai sensi della L. n. 574 del 1996, art.
8. Si aggiunge che, essendo l'imputata munita delle citate autorizzazioni per l'utilizzazione agronomica delle acque provenienti dal frantoio, risultava applicabile il termine quadriennale per la regolarizzazione dello scarico concesso dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 62 e si conclude affermando che nella specie risulta altresì carente la prova in ordine alle caratteristiche organolettiche delle acque di cui alla contestazione. Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte rileva che tuttora non si è verificata la prescrizione del reato ascritto all'imputata, essendo rimasto sospeso il decorso del termine della prescrizione per effetto dei rinvii del dibattimento, su richiesta del difensore, dalle udienze del 20.10.2004 al 15.12.2004 e del 30.6.2005 al 20.10.2005, per complessivi mesi cinque e giorni tredici.
Ciò precisato, deve essere in primo luogo affermata la inammissibilità della censura afferente a pretesi vizi della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la contestazione sul punto, anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, art. 8, comma 1, lett. b), non può essere fondata sulla richiesta di una nuova lettura delle risultanze probatorie, già compiutamente esaminate dal giudice di merito, per inferirne una diversa valutazione di circostanze fattuali.
È altresì inammissibile il rilievo in ordine ad una asserita carenza di prove circa la natura delle acque reflue di cui alla contestazione, sia perché in contrasto con l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza, sia perché nulla risulta essere stato dedotto sul punto nella sede di merito.
Tanto premesso, la Corte rileva che i riferimenti normativi indicati in ricorso non sono esatti.
Il giudice di merito ha correttamente qualificato le acque utilizzate per la lavorazione delle olive provenienti da frantoio come acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 2, comma 1, lett. h), trattandosi di acque derivanti da un'attività
produttiva di beni, diverse dalle acque domestiche o da quelle meteoriche di dilavamento (cfr. sez. 3^, 200435843, Rizzo, RV 229134;
sez. 3^, 200534141, Martino, RV 232470) e non essendo stata neppure dedotta nella sede di merito la possibile ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 28, comma 7, lett. c), medesimo decreto legislativo. Orbene, la possibile utilizzazione agronomica, tra l'altro, delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, è puntualmente prevista dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 2, comma 1, lett. n bis), inserito dal D.Lgs. n. 258 del 2000, art. 1, comma 1, lett. d), (attualmente D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lett. p)). Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 11 ter, introdotto dal D.Lgs. n. 258 del 2000, art. 23, comma 1, lett. g), l'utilizzazione agronomica, tra l'altro, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, al di fuori dei casi e delle procedure previste dall'art. 38, medesimo testo normativo, è punita alternativamente con la sanzione dell'ammenda, di importo uguale a quella prevista dal primo comma dell'art. 59, o dell'arresto (attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 14).
Il fatto ascritto all'imputata, pertanto, anche alla luce delle puntualizzazioni contenute in ricorso, è comunque sanzionato penalmente ai sensi delle disposizioni citate.
Peraltro, il giudice di merito ha esattamente affermato che, nel caso in esame, non ricorre un'ipotesi di utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da frantoio, senza l'osservanza delle relative prescrizioni, avendo accertato in punto di fatto che tali acque venivano direttamente immesse nel suolo mediante una vasca ad assorbimento, in quanto priva di qualsiasi impermeabilizzazione. Orbene, tale fatto deve essere configurato quale scarico di acque industriali senza la prescritta autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1, essendo del tutto estraneo alla asserita utilizzazione agronomica.
Del tutto inconferente è inoltre il riferimento della ricorrente ai termini concessi dall'art. 62, comma 11, decreto legislativo citato ai titolari di scarichi preesistenti per regolarizzare la propria posizione ai sensi della nuova normativa, riferendosi detta disposizione agli scarichi già autorizzati o a quelli per i quali l'obbligo di autorizzazione è stato introdotto dal decreto legislativo, mentre le autorizzazioni citate in ricorso, peraltro risalenti al 1997, si riferiscono ad attività per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue che è cosa diversa dallo scarico diretto nel suolo, di cui sono stati accertati gli estremi in sentenza.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 7 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2007