Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2001, n. 6489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6489 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL OLO TAI O6 4 8 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE SSAZIONET Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DISTANZE LEGALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G. N. 14997/99 Cron. 14551 - Presidente e Relatore Rep. 2352 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Ud. 31/01/01 Dott. AN VELLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ConsigliereDott. Roberto Michele TRIOLA dal Sig.
5.24 m ha pronunciato la seguente ⠀ per diritti L. 200 10/25 il 10/05.01. S EN TENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: RE AS IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA DEL CASALETTO 161, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MEROLA, difeso dall'avvocato ANGELO GRAVINO, CG513486 giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AS IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. COSTANZA 46, presso lo studio dell'avvocato LUIGI 2001 MANCINI, che la difende unitamente all'avvocato 190 VINCENZO RIELLO, giusta delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2238/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- Svolgimento del processo. Con ricorso del 3 novembre 1982 diretto al Pretore di RT, RI RT, proprietaria di un terreno con sovrastante fabbricato in Castelmor- rone, dichiarò che AN RT, proprietario del terreno contiguo, aveva iniziato a costruire in prossimità del confine una balconata che invadeva per circa 30 cm. la sua proprietà; pertanto chiese la sospensione della nuova opera e quindi la condanna del suo vicino al ripristino ed al risarcimento dei danni. Disposta la sospensione dei lavori, le parti furono rimesse davanti al Tribunale di S. RI Capua Vetere. Il processo fu riassunto, il convenuto contestò la domanda e ne chie- se il rigetto. A seguito di consulenza tecnica d'ufficio il Tribunale, con sentenza in data 6 febbraio 1996, dichiarò cessata la materia del contendere quanto alla domanda di demolizione e rigettò la pretesa risarcitoria, condannando il convenuto alle spese. A seguito dell'impugnazione proposta da AN RT, il con- traddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Napoli, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con senten- za in data 10 novembre 1998, rigettò il gravame, condannando l'appellante anche alle spese del giudizio di appello. 14997/99 Calfapietra est. Contro la sentenza AN RT ha proposto ricorso per cassazio- ne e formulato tre motivi d'impugnazione. RI RT ha depositato controricorso. Motivi della decisione.
1. Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 100 c.p.c., violazione degli artt. 1346, 1362, 1371 c.c., e difetto di motivazione sui punti in questione. Afferma che la Corte d'appello ha erroneamente rite- nuto generico il motivo di gravame relativo alla legittimazione di RI Ca- serta;
ha erroneamente interpretato l'atto di donazione del terreno e non del fabbricato fatto a favore della predetta RT, con la conseguenza di aver disatteso le sue fondate argomentazioni in ordine al confine di proprietà tra i due fondi. La doglianza va disattesa. Esaminando il relativo motivo di appello, la Corte di merito ha os- servato che il Tribunale aveva svolto, sul punto relativo alla proprietà del fondo da parte di RI RT, una serie di argomenti fondati su una cor- retta interpretazione del contratto di donazione per notar D'Alessio del 21 ottobre 1978 ed aveva accertato che il fabbricato, a difesa del quale la pre- detta RT aveva agito in giudizio, doveva ritenersi di sua proprietà. A fronte di tali puntuali e coerenti argomentazioni AN RT non aveva opposto, con l'appello, specifici rilievi critici diretti ad infirmarne il fondamento logico-giuridico, essendosi limitato ad affermare, in modo del tutto apodittico, il malgoverno dei criteri di identificazione dell'oggetto 14997/99 Calfapietra est. илучи della donazione, proponendo così un motivo di doglianza del tutto generico e pertanto in contrasto con la prescrizione contenuta nell'art. 342 c.p.c. A fronte di tale giudizio della Corte di merito il ricorrente trascrive alla lettera il motivo di appello a suo tempo formulato e, così facendo, con- ferma suo malgrado la correttezza sul punto della decisione impugnata, a nulla rilevando le argomentazioni esposte successivamente in altri atti pro- cessuali. Il primo motivo di ricorso va dunque rigettato.
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 1171 c.c. e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che erroneamente i primi giudici hanno qualificato nuova opera an- ziché un semplice elemento architettonico la posa in sito di ferri, poi elimi- nati, finalizzata alla costruzione di un cornicione e non di una balconata. La doglianza non può essere condivisa. La Corte d'appello ha osservato che l'armatura posta in essere dall'odierno ricorrente si proiettava, per una lunghezza di m. 6,95 e per una profondità di 30 cm., sulla copertura dei vani di proprietà di RI RT (e non su un muro di proprietà di AN RT) occupando il suo spazio aereo, e che ciò rendeva evidente il pericolo di danno connesso all'il- legittima invasione della proprietà altrui. La decisione in tal senso adottata dalla Corte di merito realizza una corretta applicazione della norma giuridica invocata dal ricorrente, non es- sendovi dubbio sul fatto che la "nuova opera" si concreta in qualsiasi muta- 14997/99 Calfapietra est. пери Agenzia delle Entrate Unico di Roma Iscritto a ruolo il 561 Art. n. ла mento del mondo esterno con carattere di novità, nel senso che non deve consistere in un ripristino o in una riparazione, ma deve presentare caratteri oggettivi tali da far sorgere il fondato timore di un pregiudizio, attraverso l'ultimazione dell'opera stessa, al diritto del denunziante. Anche il secondo motivo di ricorso va dunque rigettato.
3. Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 92 c.p.c. e difetto di motivazione, per avere la Corte ritenuta corretta la decisio- ne del Tribunale di condannarlo alle spese nonostante il parziale rigetto della domanda proposta da RI RT. La decisione adottata sul punto dalla Corte d'appello si presenta cor- rettamente motivata e si sottrae al controllo di legittimità, il quale può eser- citarsi solo nel caso, diverso da quello di specie, in cui le spese vengano po- ste in tutto o parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa. 40000 Il ricorso va in conclusione rigettato nella sua interezza. 290000
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in ₤. 172000 oltre a £.
2.000.000 per onorari. ง Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione ci- vile, il 31 gennaio 2001. Il Presi IL CANCELLIERE ! Paolo Talaric DEPOSITATO IN CANC La Carico Horas 1 0 MAG. 2001 CASE IERES 14997/99 Calfapietra est.