Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 1
L'inopponibilità derivante dalla mancata comunicazione alla Commissione UE della regola tecnica riguardante l'apposizione del contrassegno SIAE, nelle fattispecie di reato che ne prevedono la mancanza quale elemento costitutivo, vale per tutti i reati commessi sino al 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, con cui è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione n. 2008/0162/I.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2009, n. 28046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28046 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/04/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 00936
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 030066/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) NI DO N. IL 20/10/1971;
avverso SENTENZA del 30/10/2007 TRIB. SEZ. DIST. di FANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 30 ottobre 2007 il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, dichiarava NI OU responsabile: A) del reato previsto e punito dall'art. 474 c.p. perché deteneva per la vendita ad occasionali clienti sedici paia di occhiali con marchi e/o segni distintivi contraffatti;
B) del reato previsto e punito dall'art. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva, conoscendone la provenienza delittuosa, gli occhiali di cui al capo a)(compendio del delitto di contraffazione di segni distintivi di opere industriali (art. 473 c.p.); C) del reato previsto e punito dalla L. n. 633 del 1941, art.171 ter e successive modificazioni perché deteneva per la vendita ad occasionali clienti 98 CD sprovvisti del marchio SIAE e pertanto illecitamente riprodotti (per fatti accertati in Fano il 10 luglio 2005) e, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati e più grave quello di cui al capo C, condannava l'imputato alla pena della reclusione di mesi 6 ed Euro 2.600,00 di multa, con pena sospesa, disponendo la pubblicazione dell'estratto della sentenza per una sola volta sul Corriere Adriatico, disponendo la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
Ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale della Repubblica di Ancona chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo esaminati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81 e 68 c.p. e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter.
Deduce il ricorrente che il giudice aveva errato in quanto aveva considerato più grave il reato di cui al capo C dell'imputazione applicando la pena con riferimento a tale reato, ritenuta la continuazione con gli altri reati mentre il più grave reato è quello ascritto all'imputato al capo b, punito con la pena da due ad otto anni di reclusione.
In ordine al motivo il Collegio rileva che all'imputato è stata contestata la detenzione per la vendita di Cd privi del marchio SIAE e ritenuti illecitamente riprodotti soltanto per tale mancanza. Tale fatto concretizza invece l'ipotesi di cui all'art. 171 ter, lett. D.
Trova quindi applicazione il principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Schwibbert dell'8 novembre 2007. La Corte di Giustizia, in relazione alla questioni sottopostale della compatibilità della normativa italiana che prevede l'apposizione del contrassegno SIAE con le direttive del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983 e 98/34/CE che hanno istituito una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, ha statuito che l'obbligo di apporre sui supporti di qualsiasi genere e di ogni contenuto il contrassegno SIAE in vista della sua commercializzazione nello Stato membro interessato, rientra nel novero delle cd regole tecniche ai sensi della suddetta normativa che devono essere notificate dallo Stato alla commissione della Comunità Europea la quale deve poter disporre di informazioni complete al fine di verificare la compatibilità dell'obbligo con il principio di libera circolazione delle merci, con la conseguenza che qualora tali regole non siano state notificate alla Commissione non possono essere fatte valere nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice nazionale.
Siccome all'epoca della contestazione lo Stato Italiano non aveva ancora provveduto alla Comunicazione della cd regola tecnica alla commissione, in quanto vi ha provveduto soltanto a seguito del D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31 entrato in vigore in data 21 aprile 2009 con il quale è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica n. 2008/0162/I, conclusasi in conformità alla direttiva 98/34/CE, va esclusa la rilevanza penale del fatto.
Va quindi annullata, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C perché il fatto non sussiste, con conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata applicazione della pena accessoria per tale reato, con rinvio alla Corte di Appello per la determinazione della pena in ordine ai reati residui di cui ai capi a e b, ritenuto assorbito da tale statuizione anche il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata applicazione della pena accessoria in ordine al reato di cui al capo A, in quanto la sanzione va determinata in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo C perché il fatto non sussiste e con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per la determinazione della pena per gli altri reati.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2009