Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2016, n. 11013
CASS
Sentenza 2 marzo 2016

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La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2016, n. 11013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11013
    Data del deposito : 2 marzo 2016

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