Sentenza 20 marzo 2009
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Il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non determina la decadenza del pubblico ministero dal potere di esercitare l'azione penale, salva l'ipotesi che il procuratore generale abbia esercitato il suo potere di avocazione ai sensi dell'art. 412, comma primo, cod. proc. pen..
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- 1. Art. 412 - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penalehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Inerzia del PM, procedimento archiviato: Italia condannata (Corte EDU, Petrella 2021)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 marzo 2021
E' violato il diritto della vitima di una reato ad una durata ragionevole del procedimento quando a seguito della denuncia la Procura per 6 anni non abbia posto in essere alcuna attività investigativa ed il caso non sia particolarmente complesso. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha infatti ritenuto sussistente, all'unanimità, la violazione dell'art. 6 (diritto ad un processo equo entro un ragionevole periodo di tempo) e dell'art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) e, a maggioranza (cinque voti e due), una violazione del diritto all'accesso ad un tribunale per condotta negligente dell'uficio del publico minsitero. Non è necessario che la vittima di un reato chieda il risarcimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2009, n. 19833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19833 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2009 |
Testo completo
스
19 8 33 /09 Sentenza n. 577 Registro generale n. 29022/2008
Udienza pubblica 20.3.2009
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori
Adolfo DI VIRGINIO presidente consigliere Saverio F. MANNINO
Nicola MILE DOMENICO CARCANO.
Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Vincenzo ROTUNDO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
CA EO, n. a Ostuni il 12.7.1962
avverso la sentenza della corte d'appello di bari, emessa in data 22.2.2008,
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
-
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore 4
generale, A. Di Popolo, cha concluso per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
udito il difensore avv. E. Luberto, il quale ha richiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
Con la decisione impugnata, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui, in data 6.12.2006, il Tribunale di Bari aveva condannato EO VA alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di calunnia in danno della suocera AB Zaccaria, per avere, il 1° agosto 2000, falsamente denunciato lo
OM
-a garanzia di un mutuo milioni di lire, che invece egli stesso
-aveva dato alla donna, che lo aveva posto all'incasso (senza successo) il 31.7.2000.
Ricorre l'imputato, deducendo in primo luogo la violazione: dell'art. 405 cod. proc. pen. per essere stata esercitata l'azione penale, ben oltre il termine fissato per chiusura dalle indagini preliminari a decorrere dall'iscrizione della notitia criminis, avvenuta nel 2000;
- dell'art. 414 cod. proc. pen., per essere stata esercitata l'azione penale e disposto il rinvio a giudizio senza la previa prescritta autorizzazione da parte del g.i.p. per la riapertura delle indagini, pur avendo la Procura della Repubblica di Bari formulato richiesta di non luogo a procedere ed il giudice per le indagini preliminari provveduto in conformità.
Trattasi di deduzioni manifestamente infondate.
Rileva innanzitutto il Collegio che il ricorrente non ha prodotto – né risulta agli atti
- alcuna pronuncia del g.i.p. del Tribunale di Bari che disponga il non luogo a procedere o l'archiviazione degli atti, unici provvedimenti che precludono al P.M. l'esercizio dell'azione penale in mancanza d'autorizzazione ex art. 414 o di revoca ex art. 434
c.p.p. (cfr. Cass. sez. unite, n. 9/2000, ced 216004, Finocchiaro).
Per quanto concerne la violazione di cui all'art. 405, comma 2, c.p.p., si rileva che il codice di procedura penale sanziona a pena di inutilizzabilità l'attività d'indagine M proseguita oltre il termine di legge (art. 407 comma 3), ma - eccettuata la possibilità di avocazione da parte del procuratore generale a norma dell'art. 412.1 non prevede alcuna conseguenza processuale per il caso in cui il pubblico ministero, contravvenendo alla regola posta dall'art. 405.2, formuli le sue richieste in ordine all'azione penale oltre i predetti termini (cfr. Corte cost. ord. 436/1991).
Ne consegue che il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari, senza che il procuratore generale abbia esercitato il suo potere di avocazione ex art. 412, comma 1, cod. proc. pen., non determina la decadenza del pubblico ministero dal potere di esercitare l'azione penale (cfr. Cass. Sez. 2, n. 17240/2006, Rv. 234755, Luca;
sez. 3
n. 2691/1005, ced 203474, Imerito).
Il ricorso, inoltre, propone (sotto le rubriche di mancata assunzione di prova decisiva, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione) una serie di confuse censure fattuali di difficile comprensione, intermezzate da affastellati riferimenti giurisprudenziali di cui non s'intende la pertinenza, anche per i riferimenti errati, cosicché tali motivi – a fronte di quanto ritenuto dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta e indenne da vizi logici manifesti - si appalesano privi dei prescritti requisiti di specificità e vanno dichiarati inammissibili a norma della lettera c) degli artt. 581 e 591 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (v. Cass. sez. unite, n. 32/2000, Rv. 217266, De Luca).
два 2 All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2009
Fippolitoet Il consiglierejest. Il presidente Di Virginio
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi -- 9 MAG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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