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Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2023, n. 31576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31576 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA ES FY CI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 7 giugno 2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente ai soli danneggiamenti e l'inammissibilità nel resto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Tribunale di Pistoia nei confronti di CA ES FY CI, ritenuta responsabile di più condotte di reato e in particolare di più fatti di danneggiamento realizzati su cose Penale Sent. Sez. 6 Num. 31576 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 06/06/2023 esposte alla pubblica fede descritte ai capi c), e) della rubrica, le lesioni di cui al capo b), le minacce di cui al capo d) e le molestie di cui al capo f), tutti commessi ai danni delle parti civili IN CU RE e LV DD, nonché delle le condotte di oltraggio, resistenza e lesioni aggravate rispettivamente descritte ai capi g) e 3), h), i). 2.Propone ricorso la difesa dell'imputata e lamenta vizio di motivazione, insufficiente o manifestamente illogica in relazione: -ai fatti di danneggiamento, perché le cose danneggiate non potevano ritenersi esposte alla pubblica fede in quanto collocate all'interno di un'area condominiale privata accessibile solo ai soggetti autorizzati;
-alle ipotesi di oltraggio, per aver ritenuto le condotte sorrette dal dolo quando dagli atti emergeva che a seguito dei fatti del 5 settembre, la ricorrente era stata portata via dai luoghi a bordo di una autombulanza e non con una macchina della polizia, indice evidente delle condizioni psichiche dell'imputata, destinate ad incidere sull'elemento soggettivo, senza che siffatto aspetto sia mai stato verificato anche d'ufficio dai giudicanti;
alle condotte di resistenza e alle lesioni di cui al capo i), perchè anche nell'occasione venne allertata un'ambulanza che provvide a fornire il primo soccorso alla ricorrente, in evidente crisi psichica, tale da influire sulla sua capacità di adeguata rappresentazione delle proprie azioni;
alle lesioni di cui al capo b) e alle minacce descritte al capo d), perché le prime sarebbero avvenute nel corso di una colluttazione che avrebbe reso impossibile distinguere l'aggressione dalla difesa, così da giustificare l'ipotesi della legittima difesa in linea con le dichiarazioni dell'imputata, ingiustificatamente pretermesse mentre la minaccia, apoditticamente ritenuta aggravata e non semplice, andava esclusa perchè le frasi profferite non erano in grado di arrecare alcun senso effettivo di timore in capo alla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fondatezza della doglianza diretta a contrastare il giudizio di responsabilità con riguardo ai fatti di danneggiamento contestati ai capi C), E) della rubrica ai sensi dell'ad 635, comma 2, n. 1 cod. pen. impone l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata limitatamente a tali fatti, con conseguente espunzione dei corrispondenti aumenti di pena, apportati per tali reati, dal complessivo trattamento sanzionatorio irrogato ai danni della ricorrente con riguardo alle ulteriori condotte illecite alla stessa ascritte, rispetto alle quali le censure proposte sono invece tutte inammissibili. 2.Prendendo le mosse da quest'ultimo rilievo, rimarca la Corte che le doglianze prospettate con il ricorso, riferite alle imputazioni per oltraggio, resistenza, lesioni e minaccia per un verso si fondano su alcune situazioni in fatto (l'alterazione psichica dell'imputata per gli oltraggi, la resistenza e le lesioni arrecate ai soggetti qualificati e l'aggressione assertivamente realizzata dalle persone offese per le lesioni di cui al capo b della rubrica) che sono solo affermate nell'impugnazione (senza trovare alcun riscontro probatorio) e che, per altro verso, risultano tutte puntualmente smentite dalle valutazioni logiche, liptari e puntuali, spese in sentenza, apoditticamente contrastate dalla difesa ( si veda in particolare il percorso argomentativo, estranei a vuoti e fratture logiche, tracciato ai punti da 3 a 5 della decisione gravata). Rispetto alle minacce di morte (capo D), poi, l'effettiva capacità intimidatoria delle stesse ha trovato coerente lettura nel complessivo contesto nel quale le stesse furono proferite, palesemente colorato dall'aggressività della prevenuta. Da qui l'insindacabilità del relativo giudizio di merito, anche in parte qua estraneo a censure utilmente prospettabili in questa sede. 3. Sorte diversa meritano le censure dirette a contestare la condanna resa in relazione ai fatti di danneggiamento. 3.1. Dalla lettura delle due decisioni di merito emerge che le condotte in contestazione hanno portato al danneggiamento della ventola e del motore di un condizionatore d'aria posto all'esterno dell'abitazione delle persone offese, nonché delle cerniere delle finestre esterne all'abitazione stessa, collocata all'interno di un area condominiale. 3.2. Ora si afferma in giurisprudenza (da ultimo, Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020 Rv. 279774) che la ratio dell art. 625 n. 7, terza ipotesi, cod. pen., contestata nella specie in raccordo al disposto di cui all'art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la cosa, ma alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede, che ricorre quando la cosa trovi protezione solo grazie al senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato;
è perciò possibile ritenere che questa condizione possa sussistere anche se la cosa si trovi in un luogo privato al quale, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (si veda in questo senso Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978; Sez. 2, n. 24131 del 19/04/2017, PG vs. Posti, n. m.). Per la sussistenza dell'aggravante de qua, occorre pertanto che la cosa trovi protezione solo in base ad una sorta di senso civico e che il bene si trovi in un luogo privato privo di recinzioni o sorveglianza ove chiunque possa accedere liberamente. 3 3.3. Nel caso la sentenza impugnata manca integralmente di precisare se fosse o meno libero l'accesso all'area condominiale nel cui perimetro si trovavano i beni attinti dalle condotte della prevenuta, trascurando dunque di puntualizzare un elemento in fatto decisivo nell'ottica della stessa configurabilità del reato contestato ai capi C, E), ai sensi del comma 2, n. 1, dell'art 635 cod. pen., per l'assenza degli elementi utili al riscontro dell'ipotesi di cui all'art. 625, n. 7 dello stesso codice, nel caso presupposto indispensabile per la tessa sussistenza dell'ipotesi di reato contestata. 4. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue, definita in punto di pena ai sensi della lettera I) dell'alt 620 cod. proc. pen. sottraendo dalla pena complessivamente irrogata dai giudici del merito (un anno e sette mesi di reclusione), la quota parte di aumento apportato per la continuazione in relazione ai riferiti capi C), E) della rubrica (trenta giorni in totale).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi C) ed E) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e per l'effetto ridetermina la pena in un anno e sei mesi di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 06/06/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente ai soli danneggiamenti e l'inammissibilità nel resto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Tribunale di Pistoia nei confronti di CA ES FY CI, ritenuta responsabile di più condotte di reato e in particolare di più fatti di danneggiamento realizzati su cose Penale Sent. Sez. 6 Num. 31576 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 06/06/2023 esposte alla pubblica fede descritte ai capi c), e) della rubrica, le lesioni di cui al capo b), le minacce di cui al capo d) e le molestie di cui al capo f), tutti commessi ai danni delle parti civili IN CU RE e LV DD, nonché delle le condotte di oltraggio, resistenza e lesioni aggravate rispettivamente descritte ai capi g) e 3), h), i). 2.Propone ricorso la difesa dell'imputata e lamenta vizio di motivazione, insufficiente o manifestamente illogica in relazione: -ai fatti di danneggiamento, perché le cose danneggiate non potevano ritenersi esposte alla pubblica fede in quanto collocate all'interno di un'area condominiale privata accessibile solo ai soggetti autorizzati;
-alle ipotesi di oltraggio, per aver ritenuto le condotte sorrette dal dolo quando dagli atti emergeva che a seguito dei fatti del 5 settembre, la ricorrente era stata portata via dai luoghi a bordo di una autombulanza e non con una macchina della polizia, indice evidente delle condizioni psichiche dell'imputata, destinate ad incidere sull'elemento soggettivo, senza che siffatto aspetto sia mai stato verificato anche d'ufficio dai giudicanti;
alle condotte di resistenza e alle lesioni di cui al capo i), perchè anche nell'occasione venne allertata un'ambulanza che provvide a fornire il primo soccorso alla ricorrente, in evidente crisi psichica, tale da influire sulla sua capacità di adeguata rappresentazione delle proprie azioni;
alle lesioni di cui al capo b) e alle minacce descritte al capo d), perché le prime sarebbero avvenute nel corso di una colluttazione che avrebbe reso impossibile distinguere l'aggressione dalla difesa, così da giustificare l'ipotesi della legittima difesa in linea con le dichiarazioni dell'imputata, ingiustificatamente pretermesse mentre la minaccia, apoditticamente ritenuta aggravata e non semplice, andava esclusa perchè le frasi profferite non erano in grado di arrecare alcun senso effettivo di timore in capo alla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fondatezza della doglianza diretta a contrastare il giudizio di responsabilità con riguardo ai fatti di danneggiamento contestati ai capi C), E) della rubrica ai sensi dell'ad 635, comma 2, n. 1 cod. pen. impone l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata limitatamente a tali fatti, con conseguente espunzione dei corrispondenti aumenti di pena, apportati per tali reati, dal complessivo trattamento sanzionatorio irrogato ai danni della ricorrente con riguardo alle ulteriori condotte illecite alla stessa ascritte, rispetto alle quali le censure proposte sono invece tutte inammissibili. 2.Prendendo le mosse da quest'ultimo rilievo, rimarca la Corte che le doglianze prospettate con il ricorso, riferite alle imputazioni per oltraggio, resistenza, lesioni e minaccia per un verso si fondano su alcune situazioni in fatto (l'alterazione psichica dell'imputata per gli oltraggi, la resistenza e le lesioni arrecate ai soggetti qualificati e l'aggressione assertivamente realizzata dalle persone offese per le lesioni di cui al capo b della rubrica) che sono solo affermate nell'impugnazione (senza trovare alcun riscontro probatorio) e che, per altro verso, risultano tutte puntualmente smentite dalle valutazioni logiche, liptari e puntuali, spese in sentenza, apoditticamente contrastate dalla difesa ( si veda in particolare il percorso argomentativo, estranei a vuoti e fratture logiche, tracciato ai punti da 3 a 5 della decisione gravata). Rispetto alle minacce di morte (capo D), poi, l'effettiva capacità intimidatoria delle stesse ha trovato coerente lettura nel complessivo contesto nel quale le stesse furono proferite, palesemente colorato dall'aggressività della prevenuta. Da qui l'insindacabilità del relativo giudizio di merito, anche in parte qua estraneo a censure utilmente prospettabili in questa sede. 3. Sorte diversa meritano le censure dirette a contestare la condanna resa in relazione ai fatti di danneggiamento. 3.1. Dalla lettura delle due decisioni di merito emerge che le condotte in contestazione hanno portato al danneggiamento della ventola e del motore di un condizionatore d'aria posto all'esterno dell'abitazione delle persone offese, nonché delle cerniere delle finestre esterne all'abitazione stessa, collocata all'interno di un area condominiale. 3.2. Ora si afferma in giurisprudenza (da ultimo, Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020 Rv. 279774) che la ratio dell art. 625 n. 7, terza ipotesi, cod. pen., contestata nella specie in raccordo al disposto di cui all'art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la cosa, ma alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede, che ricorre quando la cosa trovi protezione solo grazie al senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato;
è perciò possibile ritenere che questa condizione possa sussistere anche se la cosa si trovi in un luogo privato al quale, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (si veda in questo senso Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978; Sez. 2, n. 24131 del 19/04/2017, PG vs. Posti, n. m.). Per la sussistenza dell'aggravante de qua, occorre pertanto che la cosa trovi protezione solo in base ad una sorta di senso civico e che il bene si trovi in un luogo privato privo di recinzioni o sorveglianza ove chiunque possa accedere liberamente. 3 3.3. Nel caso la sentenza impugnata manca integralmente di precisare se fosse o meno libero l'accesso all'area condominiale nel cui perimetro si trovavano i beni attinti dalle condotte della prevenuta, trascurando dunque di puntualizzare un elemento in fatto decisivo nell'ottica della stessa configurabilità del reato contestato ai capi C, E), ai sensi del comma 2, n. 1, dell'art 635 cod. pen., per l'assenza degli elementi utili al riscontro dell'ipotesi di cui all'art. 625, n. 7 dello stesso codice, nel caso presupposto indispensabile per la tessa sussistenza dell'ipotesi di reato contestata. 4. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue, definita in punto di pena ai sensi della lettera I) dell'alt 620 cod. proc. pen. sottraendo dalla pena complessivamente irrogata dai giudici del merito (un anno e sette mesi di reclusione), la quota parte di aumento apportato per la continuazione in relazione ai riferiti capi C), E) della rubrica (trenta giorni in totale).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi C) ed E) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e per l'effetto ridetermina la pena in un anno e sei mesi di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 06/06/2023.