CASS
Sentenza 17 aprile 2026
Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 14012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14012 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) RE PA, nato a [...] il [...] 2) AF NE, nata a [...] il [...] 3) AL IA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 06/11/2025 dal Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 06/11/2025, il Tribunale di Avellino ha rigettato la richiesta di riesame proposta da RE PA, AF NE e AL IA avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Avellino, in data 18/09/2025, a fini di confisca diretta nei confronti delle società rappresentate (la AB SYSTEM dalla AF fino al gennaio 2024 e poi dal Penale Sent. Sez. 3 Num. 14012 Anno 2026 Presidente: ACETO AL Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 06/03/2026 RE, la SCG s.r.l. dalla AL) e a fini di confisca per equivalente a carico dei predetti, in caso di mancato reperimento, presso le società indicate, del profitto del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritto come meglio rispettivamente specificato al capo E) della provvisoria incolpazione. Il decreto del G.i.p. era stato emesso in accoglimento di una richiesta integrativa del P.M., dopo l'emissione, in data 01/09/2025, di altro provvedimento applicativo di misure cautelari e reali nei confronti di altri soggetti ed altre incolpazioni (provvedimento espressamente richiamato da quello oggetto degli odierni ricorsi, anch'esso notificato ai ricorrenti). 2. Ricorrono per cessazione, con unico atto, il RE, la AF e la AL, a mezzo dei propri difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al periculum in mora. Con ampi richiami giurisprudenziali, i ricorrenti censurano l'ordinanza del Tribunale che non aveva fatto buon governo del principio, ormai del tutto consolidato, secondo il quale è necessaria, anche nelle ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, una adeguata motivazione in ordine al periculum. Al riguardo, si osserva da un lato che il G.i.p. era rimasto silente, essendosi limitato a ravvisare un illegittimo automatismo tra la necessità del sequestro e l'oggetto dell'apprensione (il danaro); d'altro lato, il richiamo alle necessità preventive, contenuto nel precedente decreto del 01/09/2025 richiamato nel provvedimento oggi impugnato, risultava del tutto inconferente, essendo indubbio che il vincolo apposto in data 18/09/2025, in relazione al reato di indebita compensazione ascritto agli odierni ricorrenti, riguardava la sola necessità della confisca del profitto. Su tali basi, i ricorrenti censurano l'ordinanza per avere illegittimamente integrato il provvedimento del G.i.p., con un richiamo a finalità impeditive di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. (alle quali aveva accennato il decreto del 01/09/2025): essendo una siffatta integrazione preclusa, in sede di riesame, nelle ipotesi in cui - come nel caso di specie - il provvedimento applicativo risulti del tutto carente in punto di periculum. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, avendo il Tribunale legittimamente provveduto ad integrare una motivazione non del tutto carente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite dì questa Suprema Corte hanno ormai definitivamente chiarito che «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01. In senso conforme, con specifico riferimento all'ipotesi - che qui rileva - di confisca obbligatoria nei reati tributari, cfr. tra le altre Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313 - 01, secondo la quale «il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario»). Altrettanto consolidato può dirsi l'ulteriore insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di misure cautelari reali, il giudice, a fronte della richiesta di sequestro preventivo di un bene funzionale ad evitarne la dispersione, non può adottare il provvedimento impositivo del vincolo per la ritenuta sussistenza di una diversa finalità impeditiva, così come, analogamente, a fronte di una richiesta di sequestro preventivo a fini impeditivi, non può adottare il provvedimento che dispone la misura per finalità anticipatorie della confisca, determinandosi, altrimenti, l'inesistenza della motivazione sull'esigenza cautelare perseguita e indicata dal requirente e, per l'effetto, l'impossibilità del giudice del riesame di integrarla» (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business Management s.r.I., Rv. 287827 - 05). 3. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le doglianze difensive devono trovare accoglimento. Risulta invero pacifico: che il "nuovo" decreto di sequestro preventivo, che ha accolto una richiesta integrativa del P.M. (la precedente misura riguardava altre imputazioni ed altri indagati), è stato emesso con finalità di confisca del profitto dei reati.di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ascritti ai ricorrenti nelle qualità sopra specificate;
che tale decreto si sofferma sulla possibilità di confisca diretta e per equivalente, ma non dedica alcun tipo di trattazione alla ritenuta necessità di assicurare anticipatamente, con il sequestro, il soddisfacimento delle finalità sottese alla confisca;
che il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter 17 OR, 2028 IL FUNZIONAI Oggi, Il Presidente superare tale lacuna motivazionale attraverso il "recupero" delle finalità impeditive evidenziate nel precedente decreto. Ritiene il Collegio che tale intervento integrativo del Tribunale non sia in linea con i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, a nulla rilevando il fatto che il precedente provvedimento di sequestro sia stato posto a conoscenza degli odierni ricorrenti, e sia stato oggetto di un generale, indistinto "richiamo", da parte del G.i.p., nella parte iniziale del decreto oggi impugnato. Risulta infatti insuperabile l'ostacolo costituito dal fatto, cui si è già accennato, che il primo decreto di sequestro - anche a voler prescindere dalla diversità di oggetto, quanto ad incolpazioni e a destinatari - era stato emanato per finalità impeditive: sicchè il richiamo del Tribunale alle considerazioni sul periculum, svolte in quella sede, risultano evidentemente inidonee a colmare la lacuna riscontrata nel secondo decreto, emesso con finalità di confisca. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino competente ai sensi dell'art. 324 co. 5, c.p.p. Così deciso il 6 marzo 2026
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 06/11/2025, il Tribunale di Avellino ha rigettato la richiesta di riesame proposta da RE PA, AF NE e AL IA avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Avellino, in data 18/09/2025, a fini di confisca diretta nei confronti delle società rappresentate (la AB SYSTEM dalla AF fino al gennaio 2024 e poi dal Penale Sent. Sez. 3 Num. 14012 Anno 2026 Presidente: ACETO AL Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 06/03/2026 RE, la SCG s.r.l. dalla AL) e a fini di confisca per equivalente a carico dei predetti, in caso di mancato reperimento, presso le società indicate, del profitto del reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, loro ascritto come meglio rispettivamente specificato al capo E) della provvisoria incolpazione. Il decreto del G.i.p. era stato emesso in accoglimento di una richiesta integrativa del P.M., dopo l'emissione, in data 01/09/2025, di altro provvedimento applicativo di misure cautelari e reali nei confronti di altri soggetti ed altre incolpazioni (provvedimento espressamente richiamato da quello oggetto degli odierni ricorsi, anch'esso notificato ai ricorrenti). 2. Ricorrono per cessazione, con unico atto, il RE, la AF e la AL, a mezzo dei propri difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al periculum in mora. Con ampi richiami giurisprudenziali, i ricorrenti censurano l'ordinanza del Tribunale che non aveva fatto buon governo del principio, ormai del tutto consolidato, secondo il quale è necessaria, anche nelle ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, una adeguata motivazione in ordine al periculum. Al riguardo, si osserva da un lato che il G.i.p. era rimasto silente, essendosi limitato a ravvisare un illegittimo automatismo tra la necessità del sequestro e l'oggetto dell'apprensione (il danaro); d'altro lato, il richiamo alle necessità preventive, contenuto nel precedente decreto del 01/09/2025 richiamato nel provvedimento oggi impugnato, risultava del tutto inconferente, essendo indubbio che il vincolo apposto in data 18/09/2025, in relazione al reato di indebita compensazione ascritto agli odierni ricorrenti, riguardava la sola necessità della confisca del profitto. Su tali basi, i ricorrenti censurano l'ordinanza per avere illegittimamente integrato il provvedimento del G.i.p., con un richiamo a finalità impeditive di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. (alle quali aveva accennato il decreto del 01/09/2025): essendo una siffatta integrazione preclusa, in sede di riesame, nelle ipotesi in cui - come nel caso di specie - il provvedimento applicativo risulti del tutto carente in punto di periculum. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, avendo il Tribunale legittimamente provveduto ad integrare una motivazione non del tutto carente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite dì questa Suprema Corte hanno ormai definitivamente chiarito che «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01. In senso conforme, con specifico riferimento all'ipotesi - che qui rileva - di confisca obbligatoria nei reati tributari, cfr. tra le altre Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313 - 01, secondo la quale «il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario»). Altrettanto consolidato può dirsi l'ulteriore insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di misure cautelari reali, il giudice, a fronte della richiesta di sequestro preventivo di un bene funzionale ad evitarne la dispersione, non può adottare il provvedimento impositivo del vincolo per la ritenuta sussistenza di una diversa finalità impeditiva, così come, analogamente, a fronte di una richiesta di sequestro preventivo a fini impeditivi, non può adottare il provvedimento che dispone la misura per finalità anticipatorie della confisca, determinandosi, altrimenti, l'inesistenza della motivazione sull'esigenza cautelare perseguita e indicata dal requirente e, per l'effetto, l'impossibilità del giudice del riesame di integrarla» (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business Management s.r.I., Rv. 287827 - 05). 3. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le doglianze difensive devono trovare accoglimento. Risulta invero pacifico: che il "nuovo" decreto di sequestro preventivo, che ha accolto una richiesta integrativa del P.M. (la precedente misura riguardava altre imputazioni ed altri indagati), è stato emesso con finalità di confisca del profitto dei reati.di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ascritti ai ricorrenti nelle qualità sopra specificate;
che tale decreto si sofferma sulla possibilità di confisca diretta e per equivalente, ma non dedica alcun tipo di trattazione alla ritenuta necessità di assicurare anticipatamente, con il sequestro, il soddisfacimento delle finalità sottese alla confisca;
che il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter 17 OR, 2028 IL FUNZIONAI Oggi, Il Presidente superare tale lacuna motivazionale attraverso il "recupero" delle finalità impeditive evidenziate nel precedente decreto. Ritiene il Collegio che tale intervento integrativo del Tribunale non sia in linea con i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, a nulla rilevando il fatto che il precedente provvedimento di sequestro sia stato posto a conoscenza degli odierni ricorrenti, e sia stato oggetto di un generale, indistinto "richiamo", da parte del G.i.p., nella parte iniziale del decreto oggi impugnato. Risulta infatti insuperabile l'ostacolo costituito dal fatto, cui si è già accennato, che il primo decreto di sequestro - anche a voler prescindere dalla diversità di oggetto, quanto ad incolpazioni e a destinatari - era stato emanato per finalità impeditive: sicchè il richiamo del Tribunale alle considerazioni sul periculum, svolte in quella sede, risultano evidentemente inidonee a colmare la lacuna riscontrata nel secondo decreto, emesso con finalità di confisca. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino competente ai sensi dell'art. 324 co. 5, c.p.p. Così deciso il 6 marzo 2026