Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 14012
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Sentenza 17 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al periculum in mora

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando il decreto impugnato. Ha affermato che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria deve contenere la motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo. Ha inoltre precisato che il giudice del riesame non può integrare la motivazione su una finalità cautelare diversa da quella indicata dal requirente. Nel caso di specie, il decreto di sequestro era emesso per confisca del profitto, ma il Tribunale del riesame ha tentato di colmare la lacuna motivazionale richiamando finalità impeditive presenti in un precedente decreto, il che è stato ritenuto non conforme ai principi giurisprudenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 14012
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14012
    Data del deposito : 17 aprile 2026

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