Sentenza 25 febbraio 1992
Massime • 1
In tema di peculato (art. 314 cod. pen.), commette un'appropriazione e non una distrazione del denaro sia il pubblico ufficiale che intasca il danaro - di cui abbia il possesso - della pubblica amministrazione, sia il pubblico ufficiale che si adoperi acché un complice se ne appropri, giacché anche in questo caso il primo si comporta arbitrariamente come proprietario e non si limita certo a voler indirizzare la somma verso uno scopo diverso da quello cui esso doveva venire destinata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/1992, n. 10895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10895 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1992 |
Testo completo
DIRE DIRITTI DI
3
10895 JAG-31
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 25.2.1992 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA N.264 Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Giuseppe Di Gennaro Presidente
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. Vito Aliano
15156 91 2. ”
» AOlo Fattori N.
3. » Luigi Sansone CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
->>
UFFICIO COPIE
Aldo Riggio 4.
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Allesciata copia studio
CUOMO al SIG. ha pronunciato la seguente "
- 26000 per diritti
SENTENZA
# 19 APR. 1993 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da
1) AN DE SI, nato a [...] il [...];
2) AN CH, nato a [...] il 2.2.
1921 ITTE DI DIRI DIRITTI
кроск 26000 ARG INA Apa-3
17. श्र 17. avverso la sentenza 13.2.1991 della TE d'Appello,
di Napoli.
VARIE DCV
a Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott|
Mod. 82 A. Spinosi Roma
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio lal Sig. BELCASTRO Udito, per la parte civile, l'avv. er diritti € 6,10
15 APP 2004 IL CANCELLIERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Toscani
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all'irrogazione al Chiac
chio della multa;
rigetto nel resto dei ricorsi.
190
Uditi i difensor i avv. ti Palumbo e Furgiuele (per) il De IE) i quali hanno invece chiesto lo accoglimento del ricorso, 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 4.8.1983 il Prefetto di Napoli trasmise alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di tale città un'ampia exparticolareggiata relazione, redatta dal rag. M. De AO,
riguardante accertamenti ispettivi compiuti da tale funziona rio, presso il Comune e la Tesoreria di SO IA relativa mente al periodo in cui la carica di Sindaco era stata ricoper ta da AN De IE.
L'inchiesta amministrativa era scaturita da una lettera. dial Prefetto del 26.3.1983 in cui il Sindaco, a quell'epoca,
SO IA aveva segnalato gravi irregolarità in materia di pratiche edilizie e notevoli disservizi nell'Ufficio di te soreria. Nella gestione di questo servizio -secondo il De AO la- s'erano verificate evidenti irregolarità. In ispecial modo,
l'ispettore soffer va la propria attenzione sui meccanismi del ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte del Comune sud detto. Premsso che si trattava di un istituto del quale spesso gli enti territoriali si avvalgono per far fronte a temporanee deficienze di cassa, l'ispettore metteva in luce la misura ec cessiva degli interessi liquidati dai competenti organi del Co
mune altesoriere, AN HI, a fronte delle anticipazio ni da costui concesse, precisando che tali interessi, rientran ti in un àmbito fra il 25,50 % e il 30 % relativamente al perio do 1979-1982, erano stati liquidati dall'ente pubblico anzitut to in modo difforme da quanto disposto dall'art. 5 del contratto di tesoreria stipulato, per il periodo 1975-1983, il 21.4.'83,
e, in secondo luogo, con meri atti di Giunta, mai sottoposti al controllo preventivo dell'Ufficio di ragioneria ed alla ratifi ca successiva del Consiglio comunale. Inoltre il De AO faceva presente come risultasse documentalmente che il tesoriere s'era spesso dato carico di entrate comunali, con speciale riguardo alle somme de lui riscosse presso la Tesoreria provinciale dello
Stato (Banca d'Italia), per trasferimenti di fondi statali in fa vore del Comune di SO. IA, con diversi giorni di ritardo rispetto alla data della riscossione. Ciò av valorava l'ipotesi che il tesoriere HI avesse cred to, in passato, un'artificiosa situazione di deficienze di cassa, non sussistente o sussistente, ad ogni modo, er tro limiti più contenuti, nella quale inserirsi con accor dare anticipazioni di tesoreria al Comune stesso e bene ficiando dei relativi interessi, oltre tutto quantificati in modo esorbitante. Il De AO rendeva noto infine che il HI non aveva mai preso in carico la somma di
89.700.000 lire, pur riscossa il 23.12.1981 presso la
Banca d'Italia, aggiungendo tuttavia che quell'importo era stato restituito, maggiorato degli interessi, dal
HI nel corso dell' ispezione (il tesorie re aveva pure restituito, in tale fase, quattordici mi lioni circa a titolo di interessi indebitamente percepi ti, anche se tale somma -secondo il De AO- era stata quantificata senza plausibili criteri).
Gli avvenimenti cui sopra si fatto conno me che
hanno formato oggetto, nel corso dell'istruttoria, di u na perizia contabile e di un supplemento di perizia- han dato luogo ad una serie d'imputazioni. Ciò anzitutto nei confronti di componenti della Giunta e del Consiglio del
Comune di SO IA (costoro han proclamato la pro pria estraneità ai fatti, asserendo la propria incompe tenza in materia ed affermando che facevano affidamento sulle assicurazioni del De IE circa la regolarità
formale delle pratiche di liquidazione degli interessi;
sono così stati prosciolti in istruttoria con la formula
"perchè il fatto non costituisce reato") e nei confronti del tagioniere capo del Comune, AN AM (questi شا
s'è difeso sostenendo ch'era stato messo da parte dal sindaco De IE e che le deliberazioni della Giunta non venivano sottoposte al vaglio preventivo dell'Ufficio ra SEGUE R.G. 15156 91 5
gioneria, ma ad esso solo trasmesse per l'esecuzione; è stato così prosciolto, in primo grado, per amnistia, dal reato di cui all'art. 328 cod. pen.), e poi nei riguardi del HI e del
De IE (i soli imputati che in questa sede interessano).
Al HI sono così stati attribuiti i seguenti reati:
H) artt. 314 61 n. 7 cod. pen.: peculato degli 89.700.000 di e cui sopra si è detto;
0) artt. 81 cpv., 314, 61 nn. 2 e 7 cod. pen.: peculato continuato per essersi appropriato, dandosene carico tardivamente, il danaro da lui riscosso in entrata in
⠀ favore del Comune di SO IA;
G) artt. 81 cpv., 479 e
476 1° comma e 61 n. 2 cod. pen.: falso ideologico continuato perchè, nelle bollette c.d. di incasso o di tesoreria (che a vevano funzione di quietanza e attestavano la presa in carico,
da parte del tesoriere, nella cassa comunale da lui tenuta, del le somme riscosse per conto del Comune), attestava il falso quan to alla data della riscossione%; D) artt. 81 cpv , 640 1° e 2° comma n. 1, 61 nn. 7 e 9 cod. pen.: truffa aggravata continua ta perchè, col sistematico ritardo nel darsi carico delle somme riscosse per conto del Comune, simulava scoperti di cassa, in gannando gli organi comunali e procurandosi l'ingiusto profit to costituito da interessi chiesti e liquidati in relazione ad anticipazioni di danaro fatte da esso tesoriere al Comune e de stinate a fronteggiare gli scoperti inesistenti,
Al De IE e al HI poi (in concorso tra loro, in base, secondo la formulazione accusatoria, ad un accordo fra
'essi intervenuto): A) artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 314 e 61
n. 7 cod. pen.: peculato continuato in relazione agli interes si sulle anticipazioni straordinarie (interessi deliberati,
con una serie di provvedimenti, dalla Giunta municipale e in parte notevole non dovuti, e per eccesso dei tassi praticati e perchè calcolati su singole partite predeterminate invece che sugli effettivi scoperti di tesoreria e per la reale durata dei medesimi); B) artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 314 e 61 n. 7 cod.
pen. peculato continuato con riferimento agli interessi per 6
anticipazioni fatte dal HI al Comune in relazione s temporanei scoperti di cassa (interessi in parte note vole non dovuti per eccesso dei tassi praticati e deter minati, con varice delibere, dalla Giunta comunale); E)
artt. 110, 314 e 61 n. 7 cod. pen.: peculato relativo alla somma di lire 11.475.000 (interessi su una anticipa zione fatta dal tesoriere dell'ammontare di circa 500 mi mioni interessi non dovuti, almeno in parte, per l'ecces sività del tasso, perchè liquidati anche in relazione ad una parte dei 500 milioni non ancora anticipati effetti vamente e perchè comprensivi anche dell'IVA cui invece gli interessi non sono soggetti); F) artt. 110, 314 e
61 n. 7 cod. pen. ed E) artt. 110, 314 e 61 n. 7 cod. pen. (peculati analoghi).
(Per l'esatta formulazione dei lunghi capi di impu tazione si rimanda alla sentenza di primo grado).
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza 30.3.1988,
ha assolto il HI e il De IE dai delitti di pe cula to concernenti le delibere di Giunta del 26.8.80 e
6.4.01 (capo A) per insufficienza di prove e li ha assol ti inoltre dai Celitti di peculato concernenti le delibe re del 12.5.82, 11.6.82, 3.7.82, 19.10.82 e 7.1.83 (capo
B) con le formule "non aver commesso il fatto" (De IE)
e "il fatto non costituisce reato" (HI). A parte queste parziali assoluzioni, il Tribunale ha invece di chiarato i due imputati colpevoli di tutti i reati loro ascritti, esclusa l'aggrav. di cui all'art. 112 n. 1 cod.
pen. con in vicolo della continuazione, condannando il
De IE alla pena di 6 anni di reclusione e 30.000.000 di multa (interdizione perpetua dai pp.uu. e interdizione legale durante l'esecuzione della pena) e il HI al : la pena di 7 anni e 3 mesi di recl. e 30.100.000 di mal ta (pene accessorie come sopra;
cond. 3 mesi e 100.000 li re). Entrambi sono poi stati condannati al risarcimento 7
in solido dei danni subiti dalla parte civile, alla quale è sta ita assegnata una provvisionale. ܪ܃
Su impugnazione di ambedue gli imputati, la TE d'Appel lo di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in parzia le riforma della decisione di primo grado, ha assolto il De ER vo e il HI dai reati di peculato concernenti le delibere
28.8.80 e 6.4.81 per non aver commesso il fatto ha concesso al
HI, in riferimento al capo H), l'attenuante di cui allo art 62 n. 6 eod. pen., ritenuta peraltro minusvalente rispetto 3
alla contestata aggravante;
ha ridotto la pena, per il De IE,
a 5 anni di reclusione e per il HI a 6 anni di recl. 1.
100.000 lire di multa (condono, per entrambi, ex D.P.R. 394/190, di due anni e dell'interdizione legale); ha ridotto la provvi sionale, concedendone peraltro la provvisoria esecuzione.
¨Occorre ricordare brevemente i punti fondamentali della ན་ motivazione della sentenza della TE d'Appello.
1) Il peculato di cui ai capi A), B), E), F) ed I), ben H chè in essi si parli di distrazione di danaro pubblico ad ope ra del De IE in favore del HI, è in realtà un vero e proprio peculato per appropriazione.
2) Non è vero che il HI potesse darsi carico delle somme riscosse per conto del Comune solo a seguito, da parte della ragioneria dell'Ente pubblico, della reversale (con la quale la ragioneria stessa ordinaña al Tesoriere di incassa re le somme presso la Banca d'Italia e di trasferire il danaro nelle casse comunali). La TE osserva, in proposito, dopo aver sottolineato che questa tesi difensiva è stata avanzata solo al dibattimento di secondo grado, mentre in precedenza, il
HI si è limitato a parlare, del tutto genericamente, di
"lungaggini burocratiche", che la normativa richiamata dalla difesa si riferisce solo alla contabilitànstatale (di maggiore complessità rispetto a quella comunale, alla quale non può per ciò essere applicata); che, nel caso concreto, diverso era il 8
sistema praticato che a SO IA le reversali ve nivano emesse (irregolarmente) solo quando il Tesoriere
si faceva carico, mettendole a disposizione dell'Ente,
:
delle somme incassate e che tale messa a disposizione av veniva con notevoli ritardi, il che consentiva al Chiac
chio, nel periodo intercorrente fra la riscossione delle somme presso la Banca d'Italia e il momento in cui si fa ceva carico delle stesse, di beneficiare a proprio piaci
-
mento del danaro (insomma, secondo la TE di merito, poichè l'incasso da parte del Tesoriere precedeva la rever sale, il HI doveva darsi carico immediatamente delle somme incassate). pr
3) Non può escludersi la truffa contestata sub D) il fatto che il vuoto di cassa, creato con l'indebito ritar do nella presa in carico delle somme riscosse, forso u na conseguenza del peculato precedente, perchè nel capo predetto sono anche contestati altri raggiri (oltre a quello consistente nell'accampare vuoti di cassa. arti
ficiosamente creati mediante la tardiva presa in carico delle somme) che di per sè basterebbero a sostanziare il reato e perchè inoltre, in ogni caso, non si può parlare di un "post factum" penalmente irrilevante.
4) Il falso nelle "bollette d'incasso (ossia, i documenti con cui il Tesoriere si faceva carico delle somme riscosse presso la Banca d'Italia) sussiste, per chè tali bollette avrebbero dovuto indicare la data in ::
cui, di fatto, il HI riscoteva le somme e invece in numerosissimi casi, portavano date largamente posterio ri.
5) Quanto al peculato sub: H), è inverosimile la giu stificazione del HI di essersi dimenticato, per circa due anni, di mettere a disposizione del Comune la ingente somma di danaro (fu lo stesso rag. De AO a SEGUE R.G. 15156 91
suggerirgli di darsi carico della somma predetta).
6) Quanto al tasso degli interessi dovuti al HI per le anticipazioni fatte, in mancanza di un documento ufficiale contenente i tassi normalmente praticati dalle Banche, bene ha fatto il perito a ricorrere ad un quotidiano economico specia lizzato ("Il Sole 24 Ore"), compilando un prospetto degli in
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teressi (minimo. medio massimo) applicati dalle aziende di credito nell'arco di tempo interessato (il HI rileva la
TE d'Appello- ha ottenuto interessi in misura sensibilmente superiore al massimo e ciò gli procurava vantaggi per decine di milioni e non ha documentato, se non in maniera generica ed incompleta, quali tassi dovesse lui corrispondere alle Banche per conseguire i prestiti necessari per le anticipazioni al Co
mune; inoltre, trattandosi di anticipazioni ad un Ente pubblico
-sicuramente solvibile- il raffronto andava fatto con il tasso minimo, e allora lo scarto appare ancor più rilevante;
la Cor te aggiunge che lo stesso HI ha beneficiato anche dell'IVA
sugli interessi riscossi e sottolinea, quanto agli interessi per le anticipazioni straordinarie, che essi erano liquidati su im porti predeterminati ed erano pagati in anticipo, mentre avreb bero dovuto essere calcolati sugli effettivi scoperti di teso reria e per la durata reale).
7) Quanto all'illegale percezione dell'IVA, le giustifi cazioni del HI sono unattendibili -la TE rinvia sul punto alla sentenza di primo grado- e d'altra parte egli non ha mai restituito gli importi IVA indebitamente elargitigli (e ciò rende inverosimili le suddette giustificazioni); sulla liquidazio ne degli importi IVA, poi, il De IE ha dato spiegazioni va rie e tutte inverosimili.
8) Per il De IE non vi è stata violazione dello art. 477 cod. proc. pen. 1930: non è vero infatti che i primi giudici abbiano asserito ch'egli IN e in errore i componenti della
Giunta comunale, ma è vero invece che, secondo il Tribunale,
lo stesso De IE ha fatto affidamento sul fatto che essi 10
non avrebbero compiuti gli opportuni approfondimenti e controlli, onde, non avendo egli conseguito il possesso del danaro con artifici o raggiri, è stato esattamente dichiarato colpevole di peculato e non di truffa ai danni dell'Ente pubblico.
9) Quanto alle censure relative alla pretesa mancan za d'una prova certa ed inconfutabile dell'accordo fra il De IE e il HI, la TE osserva che:
non è inverosimile che l'accordo si sia realizzato al momento delle intese relative alla misura dei tassi:
non si trattava invero di un aspetto marginale, essendovi stato un profitto notevole;
è vero che anche dopo che il De IE cessò dallo incarico la Giunta approvò per qualche tempo delibere dal contenuto. analogo alle precedenti: c'è stato un effetto trascinamento, prodotto da antiche prassi e consuetudini
(quando poi i componenti della Giunta si sono resi conto dell'illegalità del sistema, attraverso il nuovo Sindaco
è stata interessate la Prefettura;
inoltre lo AM, ra gioniere capo del Comune, non era del tutto estraneo -è
stato infatti chiamato a rispondere del reato di cui al l'art. 328 cod. pen.- alle precedenti attività illecite, :
cosicchè ha insistito nel suo comportamento per non essere scoperto e il HI infine ha continuato a domanda re tassi non dovuti per non insospettire i componenti del la Giunta);
la tesi dell'accordo non può essere esclusa per il fatto ch'erano possibili controlli di altri organi;
deve ritenersi provato che, nel Comune, il De ER
vo, quanto all'adozione e alla determinazione dei conte nuti delle deliberazioni di spesa afferenti alla materia della liquidazione degli interessi sulle anticipazioni effettuate dal Chaicchio, ebbe un ruolo decisivo e deter minante (la TE fa riferimento alle dichiarazioni dello 11
AM, alle dichiarazioni degli altri imputati -componenti del la Giunta o del Cosiglio comunale, ai riscontri di tali dichia
T razioni rappresentato dalle annotazioni e dai conteggi predi sposti dal De IE di suo pugno, e infine alla circostanza al i protest tamente significativa che errori si sono sempre risolti a beneficio del Tesoriere).
Sia il HI, che il De IE hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della TE d'Appello di Na poli. Per il primo, vi sono motivi d'impugnazione dell'avv.
Montone, i quali denunciano difetto ed illogicità della motiva zione della sentenza, travisamento del fatto ed erronea appli cazione della legge penale sostanziale, e motivi dell'avv. Abba monte, i quali, senza "etichettare" con precisione i pretesi vizi della sentenza stessa, svolgono ed ampliand comunque al cuni argomenti trattati nei motivi del primo difensore. Per il J. 3 1.
De IE poi esistono motivi dell'avv. De IE e dell'avv.
Furgiuele e motivi aggiunti del medesimo avy. De IE e del l'avv. AR.
In particolare, quanto al HI:. (o
1) Per ciò che attiene al peculato sostanziato dalla tar diva presa in carico delle somme riscosse per conto del Comu
ne (capo C, erroneamente indicato nei motivi come capo A), si osserva che non poteva darsi peso a 205 casi di discordanza fra riscossione e presa in carico quando moltissime altre operazioni sono state riscontrate esenti da critica;
si ribadisce la tesi secondo cui la presa in carico poteva avvenire solo dopo l'e missione della "reversale" (supra, pag. 7), applicando le nor me sulla contabilità statale;
si asserisce che manca la prova che il HI abbia utilizzato le somme prima di imputarle al bilancio comunale.
2) Quanto ai delitti di peculato di cui alle lettere A), B),
F), F) ed I), si sostiene anzitutto che, mentre è stata conte stata la "distrazione" (supra, pag. 7), la TE di merito, con 12
palese trasformazione della contextazione nei suoi ele menti oggettivi e soggettivi, ha invece ritenuto che vi sia stato un impossessamento diretto e personale (così come contestato -si afferma i fatti potrebbero, al più, rientrare nella previsione dell'art. 323 -novellato- del cod. pen.). Si aggiunge che la materia degli interessi e ra affidata alla libera pattuizionde delle parti e che il HI ha provato quali interessi le Banche preten dessero da lui, mentre poi -si asserisce- non è stato preci sato quale fosse l'interesse giusto da praticare (va i noltre tenuto conto -si dice che il Comune di SO Vesu
viana godeva di scarso coedito). Quanto all'IVA, si affer ma che si è trattato di mere irregolarità, irrilevanti anche sul piano psicologico.
3) Per la truffa, i motivi di ricorso del HI
sostengono che il simulato vuoto di cassa, essendo -ove così si ritenga- effetto di peculato, non può essere uti lizzato come elemento costitutivo di altri reati (la truf fa, appunto).
4) Quanto al falso, gli stessi motivi affermano che tale delitto è da escludere non potendo oggi il Tesoriere
del Comune essere considerato un pubblico ufficiale.
5) Si asserisce infine che la motivazione della sen tenza è manchevole ed illogica per quanto attiene alla de terminazione della pena ed alle attenuanti generiche.
Va osservato,per ciò che riguarda il peculato sub H), che ad esso, nei motivi di ricorso del HI, non
è fatto un preciso riferimento. In quelli di appello si ammetteva che il reato oggettivamente sussisteva, avendo la relativa operazione superato "i normali tempi tecnici di registrazione", ma si sostenva -come già si è ricorda to- la tesi difensiva della dimenticanza che escludeva il SEGUE R.G. 15156 91 13 Corte di medolo. L'affermazione è stata però confutata dalla rito (supra, pag. 8) con argomenti cui, nei motivi anzidetti,
nulla si replica. Per quel che concerne tale delitto deve quin di ritenersi formato il giudicato.
Quanto poi al De IE:
1) 1 motivi di ricorso dell'avv. Furgiuele deducono che vi è stata violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. 1930: si sostiene cioè che, mentre la contestazione asseriva che il
De IE deliberava con atti della Giunta avendo, per ragioni del proprio ufficio, la giuridica dispon ibilità del danaro, si
è poi ritenuto in sentenza che il Sindaco abbia favorito il
HI inducendo in errore gli altri componenti della Giunta
medesima, il che si afferma pure- realizza la diversa ipotesi di cui agli artt. 48 640 cod. pen. I motivi aggiunti degli avv. deducono poi AR e De IE che vi è nullità della sentenza per immutazione del fatto ed erronea applicazione della legge penale in relaz. agli artt. 314 e 323 secondo comma cod. pen.: essi affermano,
vale a dire, che, mentre era stato esattamente contestato il rea to di peculato per distrazione (oggi inquadrabile nell'art. 323, novellato, del cod. pen.), è stata invece ritenuta la figura del peculato per appropriazione, in violazione dell'art. 477
cod. proc. pen. 1930.
2) Viene poi dedotta violazione dell'art. 314, in relaz. all'art. 640, del cod. pen.: il De IE -si fa osservare- non aveva la disponibilità del danaro, onde a tutto concedere- com
■
mise truffa e non peculato.
3) I motivi di ricorso asseriscono inoltre che vi è stata inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 314 e segg. cod. pen.: si accetta, vale a dire, il criterio che l'interesse da corrispondere sulle anticipazioni dovesse essere contenuto nei limiti del Cartello bancario, ma si afferma che manca la prova che furono praticati al HI interessi di favore;
si 14
muovono poi vario critiche alla relazione peritale e si sostiche che la TE d'Appello he erroneamente ritenuto che, dall'esame del "Sole 24 Ore", il perito ha ricava to, oltre che il tasso minimo (prime rate), anche quello medio, affermando così, del pari erroneamente, che agli atti vi è la prova della corretta individuazione del car tello bancario.
4X Viene dedotta, altresì, violazione dell'art. 523
n. 3 cod. proc. pen. 1930, in relazione all'art. 192
nuovo cod. proc. pen.: mancano -si afferma- gli indizi gravi, precisi e concordanti sull'accordo De IE
- Chiac
chio.
5) I motivi di ricorso deducono infine che la motiva zione della sentenza è difettosa per quanto concerne la
ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61
n. 7 cod. pen., e all'opposto, per quel che riguarda '
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
I ricorsi tuttavia del HI e del De IE
(ricorsi nei quali, a tesi in diritto, si accompagnano spesso considerazioni di puro merito, volte a suggerire una diversa valutazione del materiale probatorio, ma CO
me tali, appunto, non apprezzabili in questa sede) non possono essere accolti e ciò per le ragioni qui di segui to esposte.
1) Per quanto riguarda la pretesa immutazione del fatto contestato (e il problema della qualificazione dei reati attribuiti al De IE e al HI in concorso tra loro), si potrebbe anzitutto rammentare che, secondo il costante insegnamento di questa C.S., di tale immuta zione non è dato parlare quando non vi sia stata una tra sformazione sostanziale del fatto addebitato nel capo di 15.
imputazione o comunque l'imputato abbia avuto agdo di difender si (da ultimo: Cass. pen., sez. II, 23.5.1990, Rossi;
sez. V,
11.11.1988, Mantelli;
sez. I, 28.10.1986, Melis) e che, in parti colare, per ciò che attiene alle fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. rima delle recenti modifiche legislative, appropria= zione e distrazione dovevano considerarsi come previsioni al ternative ed intercambiabili, per modo che il giudice, senza violare l'art. 477 cod. proc. pen. 1930, poteva passare dalla ipotesi di distrazione o concorso in distrazione a quella di appropriazione (v., per es.: Cass. pen., sez. VI, 27.10.1971,
P.M. c. Zampini). Ciò che però maggiormente preme di sottolinea re è che come esattamente ha ritenuto la TE d'Appello- , in dipendentemente dalla terminologia del capo d'imputazione -la qua le non può evidentemente avere valore decisivo-| ciò che è sta '
-
to contestato (e poi ritenuto) è proprio il peculato per appro
!
priazione (o meglio: più ipotesi di peculato per appropriazione).
Come infatti è stato esattamente insegnato dalla dottrina e dal la giurisprudenza (v., per es., Cass. pen., sez. VI, 29.4.1987,
Matera; sez. III, 3.5.1965, Liguori), se è vero che distrazione e appropriazione implicano entrambe, in definitiva, che la cosa o il danaro sia deviata dal fine cui avrebbe dovuto essere desti nata (si è anche detto che l'appropriazione è una forma specifica di distrazione), il criterio differenziale tra i due comporta menti può e deve tuttavia essere ravvisato in ciò, che nell'ap propriazione: lo scopo dell'azione è quello di impadronirsi defi nitivamente della cosa o del canaro, con la consapevolezza e la volontà, di colui che agisce, d'invertire il possesso in proprio favore (chi si appropria è stato affermato- si comporta, nei
confronti della cosa mobile o delle somme uti dominus), laddove nella distrazione si ha solo la destinazione della cosa o del danaro ad uno scopo diverso da quello cui il bene era istituzio nalmente destinato e manca, nel pubblico ufficiale, la consape volezza e la volontà di cui sopra. E' perciò di tutta evidenza 16
che il pubblico ufficiale il quale intasca il danaro -di cui abbia il possesso- della P.A. commette un'appropria zione e non una distrazione del denaro stesso, e la mede sima cosa si deve dire per il pubblico ufficiale che (come, in buona sostanza, è stato contestato nel caso concreto ed è stato poi ritenuto dai giudici di merito) fa finire il danaro nelle tasche di un complice, giacchè anche in questo caso il primo si comporta arbitrariamente come pro prietario e non si limita certo a volere indirizzare la somma verso uno scopo diverso da quello cui essa doveva venir destinata.
Si è poi visto (supra, pag. 9) che sia il Tribunale che la TE d'Appello hanno ritenuto:
a) che il De IE, componente qualificato della
Giunta comunale, avesse, insieme con gli altri membri del la Giunta, il possesso (ossia la disponibilità giuridica, che è quel che basta ai fini del reato di cui all'art. 314 cod. pen.: V Cass. pen., sez. VI, 6.6.1990, Di Sal
sez. VI, 22.2.1990, Cavazzoni%3B sez. VI, 28.8.1989, vo
Rossi; ecc.) delle somme poi corrisposte al HI;
b) che lo stesso De IE non abbia indotto in erro re gli altri componenti della Giunta, ma si sia limita to a confidare nel fatto ch'essi non compissero gli opportu ni controlli e approfondimenti
In relazione ai due punti di cui sopra, e tenendo presenti i motivi di ricorso, occorre sottolineare non so lo che contrariamente a quanto i motivi asseriscono- fa re affidamento sull'omissione di controllo (e sull'incon petenza) di altri non è la medesima cosa che porre in esse re artifici o raggiri ("la responsabilità del De IE"
-ha detto incisivamente il Tribunale- "fu nel farsi arte fice e promotore di decisioni che... assunsero Bolo for malmente le vesti della delibera collegiale"), ma anche SEGUE R.G. 15156 91 17
che i giudici di merito si sono attenuti correttamente al con solidato insegnamento di questa C.S. (dal quale questo collegio non ha motivo per diseostarsi): cfr. per es., oltre alla giuri sprudenza cit. dal Tribunale, Cass. pen., sez. VI, 26.1.1988,
Barberis ("risponde di peculato e non di truffa il pubblico uf ficiale che, avendo, insieme con altri, il possesso del pubbli co danaro, compia la parte dell'atto dispositivo di sua compe I
tenza e così consegua, attraverso i concorrenti atti di disposi zione degli altri compossessori, la disponibilità del danaro");
VI, 23.1.1980, Pascolo;
sez. VI, 7.4.1979, Michelazzi;
sez. sez.
VI, 27.3.1979, Egizi;
ecc.) (v. anche, del resto, nel senso che non basta, perchè al peculato si sostituisca la truffa, il fat to che il funzionario, con inganno, induca in errore l'organo della P.A.,di cui egli stesso fa parte, perchè sottoscriva un titolo che gli consenta di entrare in possesso del danaro dal quale poi trarrà illecito profitto, Cass. pen., sez. VI, 13.1.
1984, Forino;
e, analogamente, sèz. VI, 21.9.1988, Barone e sez.
VI, 10.5.1971, Bianco).
2) Per quel che concerne il peculato di cui al capo C) attribui to al HI, la sentenza della TE d'Appello si sottrae
-
ad ogni censura. Non irragionevolmente, anzitutto, essa ha ri levato la singolarità d'una tesi difensiva (quella cioè secondo cui il Tesoriere non poteva darsi carico,delle somme incassate per conto del Comune, prima che fosse emessa la reversale), che un tecnico come l'imputato ha enunciato solo al dibattimento di secondo grado (ben diverso era il precedente, generico ri ferimento alle lungaggini burocratiche!) e che è oltre tutto in contraddizione con la circostanza che talora le bollette di in casso recano una data anteriore a quella della rispettiva rever sale (v. alleg. alla relaz. De AO). V'è poi da osservare:
è pacifico che, per la materia di cui si tratta, mancava una normativa specifica e precisa;
- è ragionevole l'affermazione della TE di merito se condo cui le norme sulla contabilità statale, per la loro com 18
plessità, non possono essere applicate al caso concreto;
e d'altronde la TE stessa ha ritenuto, con argomenta zioni in fatto (e in particolare facendo riferimento al le dichiarazioni del rag. De AO), che diverso,da quel lo previsto dalla contabilità statale, era il sistema pra ticato in concreto, evidentemente per una prassi consoli data alla quale, del resto, il HI (tra l'altro, nel periodo che interessa, tesoriere di solo fatto, se è vero che la delibera con cui gli fu conferito l'incarico di tesoreria per gli anni 1975/1983 subordinava l'efficacia della concessione alla stipula del relativo contratto, la quale intervenne solo nell'aprile 1983) si atteneva il più delle volte (ma che sia stato dato peso ad un elevato numero di casi in cui ciò, con evidente beneficio per lo imputato, non è accaduto, non è certo illogico);
è evidentemente assurdo ritenere che il HI
potesse a buon diritto, approfittando dell'incuria e della negligenza degli organi del Comune di SO IA, in cassare presso la Banca d'Italia, per conto di tale Comu
ne, le somme corrisposte dallo Stato, senza darsene carico
-e ciò per periodi anche lunghi in modo ufficiale;
nei motivi di ricorso viene richiamata la norma di cui allo art. 197, secondo comma, del Regolamento n. 297 del 1911
per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, ma,
a parte che un conto è ricusare l'esazione delle somme che vengono pagate in favore dell'Amministrazione e un conto ben diverso è il farsi parte diligente per incassar le (è del tutto logico il ragionamento della TE di me¨ rito: il HI, prima di riscuotere, attendeva la reversale o, se riteneva di non doverla attendere, dove va tuttavia darsi carico immediatamente delle somme incas sate, che altrimenti confluivano ovviamente nel suo patri monio), si dimentica che da un'altra disposizione (terzomonio) 19
comma) dello stesso art. 197 (il tesoriere "deve dare comunica zione, almeno ogni 5 giorni, al Sindaco. .. dello stato delle riscossioni") si ricava l'assoluta inammissibilità del sistema praticato dal HI nei casi incriminati (v. anche l'art. 166, primo comma, del medesimo Regolamento: come sia compatibi le, con il sistema predetto, un serio ed utile controllo, da par te del Sindaco -controlle da intendersi anche come verifica del la situazione di diritto sui fondi esistenti nella cassa e sul lo stato delle riscossioni, non è dato comprendere);
questa C.S. (sez. VI, 17.10.1990, Caselli) ha comunque insegnate , dopo aver ribadito l'istantaneità del reato di peculato, il quale si consuma nel momento in cui l'agente si ap propria il danaro o la cosa mobile della P.A. di cui ha XXXI il possesso per ragione del suo ufficio, che "qualora il pubbli co ufficiale abbia l'obbligo di versare, nelle casse della P.A.,
il danaro di volta in volta ricevuto da terzi per ragione del suo ufficio, la mancata previsione di un termine di scadenza, se au torizza a tollerare un eventuale ritardo nell'adempimento dello obbligo, non può tuttavia giustificare qualsiasi ritardo, ed in particolare anche quello che si protragga oltre quel ragionevole limite di tempo che sia imposto dalla maggior o minore comples sità delle operazioni di versamento da compiere ovvero dalla ne cessità, per il pubblico ufficiale, di attendere anche ai doveri d'ufficio di diversa natura" (si consideri che, nel caso concreto,
tutto ciò che al HI si richiedeva era l'emissione della bolletta d'incasso);
la dimostrazione di una successiva, effettiva utilizzazio ne, da parte del HI delle somme (comunque produttive di interessi) da costui riscosse per conto del Comune e delle qua li s'è dato carico tardivamente è evidentemente priva di inte resse, proprio per il carattere istantaneo del reato (su ciò, e anche sull'irrilevanza dell'intenzione, del pubblico ufficiale che si appropria il danaro, di restituirlo o della effettiva re stituzione, avvenuta magari dopo breve tempo, v pure: Cass. 20
sez. VI, 21.5.1987, Di Gianni;
sez. VI, 14.4.1982, pen., Z. .
Caruso sez. VI, 28.10.1981, Geraci;
ecc.).
) Quanto ai reati di peculato di cui il De IE
e il HI sono stati dichiarati colpevoli in con
(A) corso tra loro -lett. B), E), F)-ed 1) del capo d'imputa e in relazione alle censure mosse dall'ex tesoriezione , re va osservato che: "
i motivi affermano che la sentenza impugnata è il logica perchè la materia degli interessi era oggetto di libera pattuizione fra le parti"; ma a parte che essi ignorano le cosiddette anticipazioni obbligatorie (v. più avanti), l'affermazione risulta apodittica, perchè nulla viene replicato alla sentenza impugnata là dove questa, richiamando la decisione di primo grado, asserisce invece che era applicabile il "capitolato speciale" che, per gli interessi, faceva riferimento al cartello bancario;
gli stessi motivi svolgono poi considerazioni di puro merito (e perciò qui irrilevanti) circa gli interes si che il HI doveva a propria volta corrispondere alle Banche e circa la sicura solvibilità del Comune di
SO IA;
altre considerazioni di merito (del pari qui irrilevanti) concernono le argomentazioni dell-a peri zia;
l'affermazione dei motivi stessi secondo i quali l'art. 171 Reg. n. 297 del 1911 impedirebbe di applicare sia pure per analogia, alle anticipazioni le norme del fido bancario (come ha invece asserito la TE di Appel
lo, la quale ha tratto da ciò la conseguenza che gli in teressi andavano II calcolati e liquidati sugli effetti vi scoperti di tesoreria e per la loro reale durata) non
Appare fondata: l'articolo predetto (secondo comma) fa in vero riferimento alla "cassaforte, destinata esclusivamen te ai fondi del Comune. mentre le anticipazioni sono11 " SEGUE R.G. 15156 91 21
fatte con danaro del tesoriere, nel presupposto appunto che fon di del Comune non vi siano;
non è esatto che la sentenza non indichi quale fosse il tasso giusto da praticare (v. appresso);
BAT per quanto riguarda l'IVA, la motivazione dei giudici di merito quella della TE si integra con quella del Tribunale-
è logica ed adeguata e l'asserzione dei motivi di ricorso -se condo i quali si tratta di mere irregolarità amministrative, ir rilevanti agli effetti dell'elemento psicologico del peculato- appare del tutto apodittica.
Con riferimento poi alle censure formulate dal De IE
nei propri motivi d'impugnazione, si deve rilevare che:
- essi non toccano la questione dell'IVA (he trattavano in vece i motivi d'appello: f. 489 fasc. dib. I grado);
4 alcune critiche alla relazione De AO e al modo in cui la perizia è stata eseguita attengono evidentemente al merito e non sono dunque apprezzabili in sede di legittimità;
è irrilevante che la TE d'Appello mostri di ritenere che il perito abbia desunto, oltrecchè il tasso minimo, anche quel médio e quelle massimo dal "Sole 24 Ore", quando poi la stes- sa TE (come già si è ricordato) afferma che, trattandosi di anticipazioni fatte ad un Ente pubblico, e quindi sicuramente recuperabili, il raffronto andava fatto tra i tassi in concre to applicati in favore del HI ed il "prime rate": argo mento non illogico e cui nulla viene replicato nei motivi di ri corso.
A questi rilievi si deve aggiungere brevemente tenendo pu
-re-conto delle argomentazioni svolte dal P.G. all'odierna udien za- che:
in tema di anticipazioni obbligatorie (quelle cioè che traggono il loro titolo dalla legge: v. in particolare art. 70
T.U. n. 858 del 1963) l'interesse è fissato dalla legge stessa.
nella misura del 6% (secondo comma dell'art. 70 predetto); ora, risulta dalla sentenza impugnata (pag. 21 della XX X ) medesima) 22
che, nel maggio dell' '80, il HI mise a disposizio ne del Comune la somma di 500 milioni, occorrente per il pagamento delle competenze al personale, con liquidazione
(anticipata e sull'intera somma) degli interessi al tasso
.
del 25 % vi è dunque stata, in tale caso, una grossolana,
violazione anche se la TE di merito non la sottolinea delle forme vigenti, con notevolissimo vantaggio per lo esattore tesoriere HI;
poichè le anticipazioni erano in gran parte dovute ad artificiosi vuoti di cassa creati dallo stesso Chiac chio con il sistema della tardiva presa in carico delle somme riscosse per conto del Comune, gli interessi a quel lo corrisposti erano in gran parte assolutamente non dovu
+1.
eAlla luce anche di queste ultime puntualizzazioni,
tenendo conto del valore della moneta all'epoca in cui fu rono commessi i reati, appaiono infondati i motivi del
De IE relativi alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e ancor più quelli in
M qui si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuate prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. (il HI -per il quale l'aggravante sussisterebbe anche in riferimento al reato H, che, pure, non è stato considerato come il
delitto più grave tra quelli unificati ex art. 81 cod.
pen.- non pone esplicitemente alcuna questione in propo sito): sul punto del resto le argomentazioni dei motivi d'appello sono state confutate in modo logico e coerente
-e non apoditticamente, come invece il ricorrente sostie ne dalla TE di merito (pag. 30 della sentenza).
-4) Per quel che attiene poi all'accordo De IE
HI, la sentenza della TE d'Appello (le cui argo mentazioni si integrano con quelle della decisione del Tri
bunale, alle quali nella prima viene fatto richiamo) 23
risulta adeguatamente motivata. In sostanza i giudici di meri to hanno desunto la prova dell'accordo illecito da un comples so di elementi indizianti (il fatto che lo stesso HI ab bia parlato di un accordo verbale tra lui e il Sindaco in materia di tassi le dichiarazioni dello AM e degli altri coimputa ti, poi prosciolti;
quelle del dipendente del Tesornere, Lui gi Spirito da cui si ricava che l'intera gestione contabile e-finanziaria delle casse comunali era rimessa alle intese De- Siervo HI-%; le significative menzogne del primo -secon do il quale per lui l'altro era poco più che uno sconosciuto-%; le annotazioni e i conteggi predisposto dal Sindaco;
la circostan za che tutti i pretesi orrori si siano risolti a beneficio del
Tesoriere) che sono stati collegati frax loro in maniera logica e tale quindi da sottrarsi a censure in questa sede. Il Tribu
nale ha del resto aggiunto del pari logicamente che sarebbe davvero irragionevole ritenere che, in una materia sulla quale,
mencando qualsiasi regolamentazione espressa per difetto di un rituale contratto (ond'era inevitabile un'intesa che stabilis se le modalità di svolgimento e di gestione del servizio di te soreria); non fosse intervenuto un'accordo fra: 1 due imputati.
D'altra parte, le contestazioni mosse nei motivi di ricorso, ol tre a ripetere considerazioni già in precedenza formulate e al le quali la TE d'Appello ha motivamente risposto (per es., :
sul fatto che alcune delibere furono prese quando il De IE
era cessato dalla carica), mettono in discussione il buon fonda mento di alcuni degli elementi sui quali i giudici di primo e di secondo grado hanno basato il proprio convincimento al ri guardo (per es., l'attendibilità dello AM, il carattere uni VOCO E delle annotazioni del De IE), con considerazioni di merito che come sopra si è anticipato- non possono trovare apprezzamento in sede di legittimità.
5) Truffa e falso reati D) e G)- hanno inciso in manie ra modestissima sul trattamento punitivo riservato al HI, 24
ma come si è visto- anhe a tali reati si riferiscono al cuni motivi di ricorso. Questi nodimeno, per quanto con cerne la truffa, devono essere considerati generici, giac che ripetono brevi concetti già espressi nei motivi di appello, senza peraltro replicare alle argomentazioni ad dotte, per confutarli, dalla TE di merito (pagg. 15-16 della sentenza impugneta). Quanto poi al falso, e alla nuova formulazione (che secondo il ricorrente- impedireb be oggi di riconoscere al Tesoriere comunale la qualifica di pubblico ufficiale) dell'art. 357 cod. pen., i motivi appaiono privi di fondamento: a parte invero che detta nuo ve formulazione, in buona sostanza, si è limitata a rece pire i risultati interpretativi cui erno pervenuti dottri na e giurisprudenza s propsito della nozione di pubblico ufficiale, prima della legge n. 86 del 1990, non si può evidentemente negare la qualifica di cui si tratta al
Tesoriere comunale, tenendo conto che i requisiti necessa ri per cui una funzione debba essere considerata pubblica vanno desunti dal complesso delle attribuzioni conferite
(su ciò, da ultimo: Cass. pen., sez. VI, 5.2.1991, Dilavar
zo) e che, a tacer d'altro, il Tesoriere medesimo, per la riscossione delle entrate, rappresenta l'Ente pubblico,
così come lo rappresenta nei confronti di coloro che dal
Inte devono essere pagati ed esercita per di più un con trollo di legittimità sui mandati e sui prospetti di pa gamento (v. art. 73 D.F.R. 15.5.1963, n. 858; art. 325, primo e secondo comma. T.U. com: e prov.).
Questa TE deve rilevare, ad ogni buon conto, che,
per ciò che riguarda il reato di falso, il giudice d'appel lo (v. la sent. a pag. 32) ha determinato l'aumento di pe na per la continuazione in un mese di reclusione e 100.000
lire di multa. Poichè tuttavia per il delitto "de quo" la N
sanzione pecuniaria non è prevista dalla legge, le senten SEGUE R.G. 15156 91 25
za impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla parte in cui irroga la multa.
6) Sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena la sentenza della TE d'Appello (che come si è già ricordato- ha ridotto e sanzioni va rilevato, in particolare, che la pena-base è adesso, per ambedue gli imputati, di poco superio re al minima-) non fa ignorato lo stato d'incensuratezza dei ricorrenti, ma ha ritenuto, con argomentazioni logiche è giu ridicamente corrette, di dover attribuire un peso particolare
(v. la motivazione a pagg. 31-32) a determinati elementi (funzio ni e qualifiche rivestite e loro spicco in un piccolo centro urbano;
abitualità dell'illecita attività perpetrata;
impudenza dimostrata;
gravità dei fatti commessi;
ecc.). E' chiaro d'al tra parte che non esiste un diritto dell'imputato, che venga condannato, a che la pena sia irrogata nel minimo.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati -salvo, quantò al HI, ciò che si è detto della multa-. Il De ER vo deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma -che si ritiene equa- di cinque centomila lire alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La TE, visti gli artt. 537, 539 e 549 cod. proc. pen.
1930, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione della multa di centomila lire hei confronti di HI AN. Rigetta nel resto il ricorso di questo e "in toto" il ricorso del De IE, che condanna al pagamen t to delle spese processuali e al versamento di cinquecentomila lire a favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 25.2.1992.
IL RESTO
P e Fam IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalia (Seele
Depositate in Cancellacia
Oggi, 12 NOV. 1992 fi Bevorstore di Concelleste 7
CSQ 1
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