Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/10/2003, n. 15121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15121 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 4479/2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 15 1 2 1 / 03 D CASSAZION LA CORTE oggetto: lavoro 40430652 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Vincenzo Trezza Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Giovanni Prestipino Consigliere t 4. Dottor Natale Capitanio Consigliere Camillo Filadoro Consigliere 5. Dottor ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA IU e AL Tizia- no, elettivamente domiciliati in Roma in piazza Martiri di Belfiore 2/C presso lo studio dell'avvocato Domenico Concet- ti, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianni Frisoni giu- sta delega a margine del ricorso;
contro la società per azioni Ferrovie dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma in via di Ripatta 22 presso lo studio 2 1160 1 dell'avvocato Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Rimini del 14 gennaio 1999, depositata il 6 marzo 1999, numero 75, r.g. 271/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 24 febbraio 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato De Martini per delega dell'avvcato Vesci;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Il tribunale di Rimini, con la sentenza indicata in epigra- fe, accogliendo l'appello della società Ferrovie dello Sta- to, ha rigettato la domanda proposta da CA IU e AL AN, già dipendenti dell'ente e il cui rapporto era cessato per effetto di prepensionamento, di riliquida- zione della indennità di buona uscita, a suo tempo determi- nata e corrisposta, con la applicazione degli aumenti dello stipendio previsti dal contratto collettivo nazionale di la- voro del 1990-1992. Il tribunale ha osservato che la previ- sione contrattuale dell'articolo 96, secondo la quale anche il personale cessato dal servizio dovesse godere dei benefi- ci tabellari intervenuti non si riferisse all'indennità di buonuscita, restando questa disciplinata dalla legge numero 829 del 1973 che ne sancisce la commisurabilità all'ultimo stipendio mensile percepito dal lavoratore avrebbe avuto di- 5 2 ritto se non cessato dal servizio al tempo della risoluzione del rapporto. Della decisione viene chiesta la cassazione dal CA e • dal AL con ricorso affidato a quattro motivi. La so- cietà intimata si è costituita con sola procura. Motivi della decisione: Va preliminarmente rilevato che sul quarto motivo del ricor- con il quale si è denunciata la violazione degli arti- So - coli 1321 e 1372 del codice civile, nonchè vizi della moti- vazione con riferimento alla spettanza della riliquidazione del trattamento pensionistico si sono già pronunciate le - sezioni unite di questa Corte, che, con sentenza numero 10692 del 22 luglio 2002, hanno cassato senza rinvio la pro- nuncia impugnata dichiarando, in relazione al relativo capo della domanda, la giurisdizione della Corte dei Conti. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile in relazione all'articolo 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i ferrovieri 1990-1992 e vizi della motivazione. Sostengono che erroneamente il tribunale ha ri- tenuto che la previsione contrattuale si riferisse al solo trattamento di quiescenza, mentre una corretta interpreta- zione della stessa avrebbe dovuto indurre per la sua opera- tività anche alla indennità di buonuscita. Ad avviso dei ri- correnti, in tale senso è lo stesso dato letterale della clausola, mentre inconferente appare il richiamo in essa, valorizzato invece dal giudice del merito, alla legge numero - 3 829 del 1973, perchè, se attraverso questa si fosse inteso escludere dall'ambito del beneficio la indennità in questio- ne, si dovrebbe ritenere che ugualmente si fosse inteso per • il trattamento pensionistico in relazione al quale analogo richiamo venne fatto all'articolo 43 della legge numero 1092 del 1973, anche esso prevedente che, a base del calcolo del secondo dovesse essere l'ultimo stipendio. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa appli- cazione dell'articolo 14 della legge numero 829 del 1973, deducendosi che, con la disposizione sopra citata, le parti contraenti vollero inequivocabilmente attribuire a tutti gli interessati gli aumenti stipendiali fin dall'inizio in misu- ra globale con il rinvio, unicamente, della loro materiale corresponsione. A tale fine viene richiamata la sentenza nu- mero 77 del 1998 del Consiglio di Stato in materia di crite- rio di computo della indennità di buonuscita del personale statale collocato a riposo nel periodo di vigenza degli ac- cordi nazionali di lavoro relativi al triennio 1988-1990. Si insiste poi sul concetto di "ultimo stipendio", di cui all'articolo 14 della legge numero 829 del 1974. Con il terzo motivo, i ricorrenti - denunciando sempre vio- lazione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile h sostengono che la formulazione dell'articolo 96 è inconte- stabilmente tale da fare rientrare nel suo ambito di opera- tività anche la indennità di buonuscita per il personale an- dato in quiescenza nel periodo di vigenza del contratto. Le tre ragioni di censura - che, per il loro comune oggetto, M. 4 vanno esaminate congiuntamente, sono infondate. La questione è già stata già portata all'esame di questa Corte, che, con giurisprudenza assolutamente costante, ha affermato il principio, che qui si ribadisce, che deve e- scludersi che il contratto collettivo di lavoro per i dipen- denti delle Ferrovie dello Stato, stipulato per il periodo 1990-1992, possa avere validamente previsto il computo della indennità di buonuscita sulla base della retribuzione com- prensiva di tutti gli aumenti previsti dal medesimo contrat- to anche con riferimento ai lavoratori cessati dal servizio prima delle date stabilite per l'effettiva decorrenza degli aumenti, e nei cui confronti comunque sia mancata la corre- sponsione di questi e la relativa contribuzione ai fini del- la indennità stessa, e ciò perchè una clausola in tale senso contrasterebbe con la disciplina legale della indennità in questione, essendo questa, infatti, commisurata per legge all'ultimo stipendio effettivamente percepito dal lavoratore (articoli 220 del decreto del Presidente della Repubblica numero 2092 del 1973 sul trattamento di quiescenza e 14 del- la legge numero 829 del 1973, che, come precisa l'articolo 21 della legge numero 210 del 1985, continua a regolare la indennità di buonuscita pur dopo la privatizzazione dei rap- porti di lavoro), ed era erogata da un ente diverso dal da- tore di lavoro, finanziato con i contributi a carico del la- voratore e del datore di lavoro, proporzionali alle retribu- zioni corrisposte, fin quando l'Opera di Previdenza e Assi- stenza per i Ferrovieri non venne soppressa, passando al da- 5 -tore di lavoro la erogazione delle prestazioni dall'arti- colo 1, comma 43, della legge numero 537 del 1993, rimanen- do riconfermata la previgente disciplina dell'indennità di buonuscita dall'articolo 13 del decreto-legge numero 98 del 1995, convertito dalla legge numero 204 del 1995 (ex pluri- mis: Cass., 10 maggio 2002, n. 6767; Cass., 23 giugno 2000, n. 8558). Nè sembra conferente il richiamo alla giurispru- denza amministrativa citata dai ricorrenti. E invero, al proposito appare assorbente il rilievo che le fattispecie oggetto delle stesse erano costituite da decreti di recepi- mento di accordi intervenuti sulla base del disposto dell'articolo 13 della legge numero 93 del 1983 e nei quali era contenuto un espresso riferimento alla indennità di buo- nuscita. In ogni caso con le stesse sentenze si è affermato che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubbli- ca 25 giugno 1983 numero 346, con cui sono state emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 9 aprile 1983 stabilito fra Sindacati e Governo ai sensi della legge numero 93 del 1983, concernente il personale degli en- ti pubblici contemplati dalla legge 20 marzo 1975 numero 70, disponendo la corresponsione di miglioramenti economici da determinate decorrenze, ha inequivocabilmente inteso rife- rirsi non già a un loro pagamento rateale, bensì alla costi- tuzione graduale del loro diritto agli aumenti (come momento genetico della sua nascita) alle date in esso indicate, sen- za che i miglioramenti attribuiti potessero avere riflessi ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servi- 6 zio del personale collocato a riposo prima di tale decorren- za (per tutte, Cons. Stato, 25 marzo 1998, n. 395). In conclusione deve ribadirsi che, nell'interpretazione del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, è corretto, per quanto riguarda la disposizione che attribuisce gli aumenti retri- butivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, e in particolare il problema della sua applicabilità o meno ai fini del computo dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valoriz- zando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collet- tiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata a incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordina- mento (in senso lato) previdenziale, in base ai quali non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto stesso (Cass., 25 maggio 2001, n. 7173). Del ricorso si impone pertanto il rigetto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2003 Il consigliere estensore Il presidente Vinc ess TressaViecereso ell 7IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 09,OTT. 2003. oggi, BORATORE CELLERIA E A O N Z I