Sentenza 3 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di bancarotta semplice, al fine di configurare la responsabilità del presidente del consiglio direttivo di un'associazione non riconosciuta non è sufficiente il dato formale di aver ricoperto la predetta carica sociale, ma è necessario verificare in capo al medesimo l'effettivo esercizio di poteri gestionali nei rapporti dell'associazione con i terzi. (V. Cass. civ., sez. 3, n. 18188 del 2014, Rv. 632925; Cass. civ., sez. 1, n. 9589 del 1993, Rv. 483789).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2016, n. 12645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12645 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2016 |
Testo completo
12 645/ 1 6 r. 45 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 350 MARIA VESSICHELLI - Presidente - - Consigliere rel. CARLO ZAZA UP 03/02/2016- ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - R.G.N. 30562/15 - Consigliere PAOLO MICHELI ANDREA FIDANZIA - Consigliere - 7 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RU IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/04/2015 della Corte d'Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Maria Teresa Snaiderbaur, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Genova del 27/02/2014, con la quale IO RU era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso quale presidente ८ del consiglio direttivo dell'associazione non riconosciuta Unione Sportiva Vallescrivia, esercente l'attività commerciale di gestione delle piscine di Ronco Scrivia Casella e dichiarata fallita in Genova il 26/11/2008, omettendo di tenere il libro giornale ed il libro degli inventari, e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. L'imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; posto che il fallimento delle associazioni non riconosciute si estende solo agli associati illimitatamente responsabili per aver agito in nome e per conto dell'associazione ai sensi dell'art. 38 cod. civ., tali condizioni non sussisterebbero nei confronti dell'imputato, che non veniva dichiarato fallito personalmente ed era escluso dalla gestione commerciale, di fatto esercitata dal coimputato IO IG, e non rivestiva pertanto la qualifica soggettiva di imprenditore;
la ritenuta responsabilità, a prescindere da tale qualifica, per omesso controllo sulla tenuta della contabilità, non sarebbe motivata con riguardo alla rappresentazione del fatto anche in termini eventuali, in una situazione nella quale il consiglio direttivo e gli associati erano estranei e addirittura inconsapevoli dell'esercizio di un'attività commerciale in nome dell'associazione, svolto dal IG intercettando la relativa corrispondenza e sottoscrivendone la ricezione con la falsa firma del RU. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La responsabilità soggettiva per i fatti di bancarotta, commessi nell'ambito della gestione di un'associazione non riconosciuta, è governata da principi analoghi a quelli affermati con riguardo alle società di persone, per i quali detta responsabilità è attribuita ai soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società (Sez. 5, n. 43036 del 13/10/2009, Gennari, Rv. 245435; Sez. 5, n. 9575 del 12/03/1987, Vincenzetti, Rv. 176626). Il fallimento di una associazione non riconosciuta, in quanto operante come imprenditore commerciale, non comporta invero di per sé che la qualifica di imprenditore sia estesa a tutti gli associati, né che questi ultimi siano per ciò solo dichiarati falliti anche personalmente. Secondo i criteri affermati anche nella giurisprudenza civilistica in materia, tale effetto si produce esclusivamente nei confronti degli associati che siano illimitatamente responsabili secondo la disciplina propria delle associazioni non riconosciute;
occorrendo pertanto fare riferimento alla specifica previsione dell'art. 38 cod. civ., per la quale delle obbligazioni contratte 2 2 . dall'associazione rispondono personalmente i soggetti che abbiano agito in nome e per conto della stessa (Sez. 1 civ., n. 9589 del 18/09/1993, Rv. 483789). I rilievi del ricorrente, per quali l'imputato non avrebbe in concreto agito per conto dell'associazione e non avrebbe pertanto assunto la soggettività attiva propria del reato contestato, non venivano in effetti esaminati nella sentenza impugnata;
ciò, tuttavia, in quanto la Corte territoriale riteneva di poter superare tale problematica attribuendo rilevanza decisiva alla posizione di garanzia che l'imputato avrebbe assunto nell'ambito dell'associazione, tale da imporre allo stesso di vigilare sull'adempimento degli obblighi relativi alla corretta tenuta delle scritture contabili. La responsabilità dell'imputato non sarebbe infatti dipesa, secondo quanto osservato dai giudici di merito, dalla possibilità di riconoscere о meno nei confronti del RU la qualifica di associato illimitatamente responsabile, per quanto detto a sua volta derivante dall'avere o meno l'imputato agito in nome e per conto dell'associazione, ma dalla carica formale di presidente del consiglio direttivo della stessa, rivestita dal RU, fonte dei descritti doveri di vigilanza. Questa argomentazione non è tuttavia idonea ad eludere la necessità di applicare i principi in precedenza indicati. Il tenore del citato art. 38 è infatti chiaro nel senso di restringere le responsabilità inerenti alla gestione di un'associazione non riconosciuta al dato dell'effettiva operatività nei rapporti esterni facenti capo all'associazione; e quindi, come riconosciuto anche in sede civilistica, all'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione, essendo invece irrilevante la mera titolarità della rappresentanza della stessa (Sez. 3 civ., n. 18188 del 25/08/2014, Rv. 632925). Quest'ultima, come nel caso della presidenza del consiglio direttivo assunta dall'imputato, non è pertanto idonea a costituire a capo del rappresentante alcuna posizione di garanzia;
non sussistendo di conseguenza, anche per il caso in cui il giudizio sia riferito all'imputazione di un reato di bancarotta documentale, il fondamento che i giudici di merito hanno ritenuto di ravvisare per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Responsabilità ai fini della quale è dunque indefettibile la verifica dell'effettivo esercizio, da parte dell'imputato, di poteri gestionali nei rapporti dell'associazione con i terzi;
verifica che nella specie non è stata effettuata. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo esame sulle indicate carenze motivazionali. (2 3
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova. Così deciso il 03/02/2016 More Vechele Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Zaza DEPOSITATA IN CANCELLERIA adch 25 MAR 2016 Camis UB IL PUNZION/RO JUDIZURIO ole jus