Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 5
Ove la parte ricorra ad un difensore residente in un luogo diverso rispetto a quello del giudice adito, sono liquidabili a carico del soccombente l'indennità di trasferta e le relative spese (salvo gli opportuni correttivi in caso di eccessività o superfluità), dato che nelle tariffe forensi, a partire da quella approvata con D.M. 30 maggio 1969, dette spettanze sono contemplate senza alcuna determinazione al solo rapporto con il cliente; peraltro, non trattandosi di rimborso forfettario, va provata la trasferta e la sua durata (quanto meno in via presuntiva), mentre ai fini delle spese, ivi comprese quelle di domiciliazione, va fornita la prova di quelle effettivamente sostenute, come per tutte le spese "vive" sostenute dalla parte vittoriosa di cui la medesima chieda il ristoro. I suindicati principi non trovano però applicazione con riferimento al giudizio per cassazione, in quanto, poiché l'albo speciale per gli avvocati che possono assumere il patrocinio davanti ai giudici superiori è unico per tutto il territorio nazionale, con riguardo ad esso non ricorre peraltro l'ipotesi di cui al punto XI della tariffa civile tabella A, e, d'altro canto, nella determinazione dell'ammontare degli onorari relativi alle cause davanti alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature Superiori, la detta tabella A tiene già conto dei maggiori oneri cui può andare incontro il difensore.
Ai fini della determinazione del valore della causa, deve tenersi conto, a norma dell'art. 10 cod. proc. civ., non solo del debito principale, ma anche degli interessi "scaduti", dovendo intendersi per tali quelli maturati prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
A norma dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 24 novembre 1990, n. 392, all'avvocato è dovuto dal cliente un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti; tale rimborso non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo apposita domanda del legale, il quale può anche chiedere, sulla base di congrua documentazione, il rimborso per un importo superiore.
A norma dell'art. 6 del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, dev'essere determinato a norma del codice civile, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata; analogamente va individuato lo scaglione per la determinazione dei diritti di procuratore.
In tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l'esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa con il cliente e per ricerca di documenti presuppone necessariamente la documentazione e comunque la prova non equivoca dell'effettività della prestazione professionale; tale prova non può farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto professionale, non implicando questo necessariamente ed indefettibilmente un'attività informativa diversa dalle consultazioni con il cliente.
Commentari • 6
- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
TRIBUNALE DI ROMA, 8 maggio 2007 – Vannucci (designato dal Presidente per il cautelare ante causam) – M. Ricci e R. De Filippis (avv. Gentile) c. Editrice Esedra soc. coop. a r. l. (avv. Conti) Società cooperativa a responsabilità limitata – Gravi irregolarità nella gestione – Revoca degli amministratori – Controllo giudiziario – Coesistenza dei rimedi (Artt. 2409, 2476, 3° comma, 2545-quinquiesdecies c.c.) I rimedi contenuti nell'art. 2476, terzo comma, c.c. non sono sovrapponibili a quelli recati dal precedente art. 2409, sicché, in mancanza di disposizione di legge che ponga i rimedi medesimi in termini di sicura alternatività, e di non sussistenza di profili di incompatibilità di …
Leggi di più… - 2. rimedi a confronto (nota a Trib. Roma, 8 maggio 2007)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
TRIBUNALE DI ROMA, 8 maggio 2007 – Vannucci (designato dal Presidente per il cautelare ante causam) – M. Ricci e R. De Filippis (avv. Gentile) c. Editrice Esedra soc. coop. a r. l. (avv. Conti) Società cooperativa a responsabilità limitata – Gravi irregolarità nella gestione – Revoca degli amministratori – Controllo giudiziario – Coesistenza dei rimedi (Artt. 2409, 2476, 3° comma, 2545-quinquiesdecies c.c.) I rimedi contenuti nell'art. 2476, terzo comma, c.c. non sono sovrapponibili a quelli recati dal precedente art. 2409, sicché, in mancanza di disposizione di legge che ponga i rimedi medesimi in termini di sicura alternatività, e di non sussistenza di profili di incompatibilità di …
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1. Nell'antichità l'assistenza legale era gratuita (mandatum = contratto gratuito), potendo essere remunerata a titolo di mera gratitudine (honorarium)[1]. Salva diversa pattuizione scritta, oggi i compensi degli avvocati - d'ufficio o di fiducia, non vi è differenza alcuna - per i diritti e gli onorari sono regolati per legge dalla Tariffa Professionale Forense approvata con Decreto del Ministero della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127; altri metodi di remunerazione sono previsti dalla legge 248/2006 attuativa del cd. decreto Bersani. Quest'ultima regolamentazione prevede che si possa concordare tra legale e cliente un importo fisso onnicomprensivo (a forfait), o variabile a seconda …
Leggi di più… - 5. Danno parentale da morte, danno morale e danno non patrimonialeAccesso limitatoFabio Quadri · https://www.altalex.com/ · 29 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, che lo difende unitamente all'avvocato UGO DAL LAGO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ESSO ITALIANA S.R.L., in persona del Presidente Dott. Gian Maria Polo Sorrenti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 73, presso lo studio dell'avvocato GIAN PAOLO ZANCHINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3681/98 della Corte d'Appello di Roma, sez. 4^ Civile emessa il 24/11/1998, RG. 335/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato UGO DAL LAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del 1^, 2^, e 5^ p.q.r. rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata l'1.7.1978 ON IC conveniva la società SO davanti al tribunale di Roma, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 160 milioni, ai sensi dell'art. 2041 c.c., assumendo che aveva lavorato dal marzo 1957 al settembre 1977
alle dipendenze della società SO, svolgendo anche attività sportiva di marciatore;
che la società l'aveva indotto ad entrare nel circolo sportivo dei suoi dipendenti;
che egli aveva gareggiato con maglie recanti la scritta "SO club", realizzando grandi affermazioni nazionali ed internazionali, procurando alla società enormi vantaggi pubblicitari.
Resisteva la società SO.
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 30.6.1981, rigettava la domanda.
La corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva, condannava la SO a pagare un indennizzo all'attore, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.
La corte di SA, con sentenza 9.12.1988, n. 6685, adita dalla SO, accoglieva il solo motivo di ricorso relativo alla prescrizione del diritto per alcuni anni e rigettava nel resto il ricorso. La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, con sentenza dell'1.10.1991, dichiarava prescritto il diritto dell'attore fino all'1.7.1968, compensava le spese del giudizio di SA e condannava la SO al pagamento di quelle di rinvio.
Nell'ambito del giudizio di liquidazione, la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 30.5.1994, liquidava l'indennizzo in favore dell'attore in L. 408.500.000, oltre interessi e spese processuali.
La Corte di cassazione, adita dalla SO, con sentenza del 27.12.1996, n. 11535, rigettava il ricorso della SO, accoglieva per quanto di ragione il primo motivo di ricorso del IC e dichiarava assorbito il secondo, relativo alle spese processuali. La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, con sentenza depositata l'11.12.1998, dato atto del pagamento già effettuato dalla SO al IC di L. 933.829.484, condannava la convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di L. 122.109.460, oltre interessi. Condannava la SO al pagamento delle spese processuali sostenute dal IC, liquidate per il giudizio di appello in complessive L.
3.544.650 per diritti di procuratore e L. 31.500.000, oltre accessori, per onorario di avvocato;
L. 5.500.000, per il giudizio di SA, di cui L. 4.500.000, per onorari;
L. 7 milioni per il giudizio di rinvio, di cui L.
1.500.000 per diritti e L. 4.500.000, per onorario.
Riteneva la corte di merito che non vi era controversia sulle spese di primo grado, poiché entrambe le parti avevano richiesto la conferma delle spese liquidate nella sentenza del tribunale. Quanto alle spese del giudizio di appello, il valore della causa andava determinato sulla base del valore della stessa, che nella specie era di L. 160 milioni, attesa la domanda in questi termini;
che l'indennità di trasferta del difensore non era dovuta, costituendo una libera scelta quella di nominare un difensore residente in sede diversa rispetto a quella del giudice;
che nulla era dovuto per la corrispondenza informativa e per la ricerca dei documenti, mancando la prova dell'effettività delle relative prestazioni;
che, quindi, all'appellante andavano liquidate solo L.
1.100.000 per spese vive;
che gli onorari andavano liquidati nella misura media di quelli previsti dalla tariffa applicabile, che era quella del 5.1.1991 e non quella di cui al d.m. 5.10.1994, successivo alla sentenza di appello.
Le tariffe di cui al predetto d.m. del 5.10.1994 andavano, invece, applicate alle spese del giudizio di rinvio.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per SA il IC, che ha presentato memoria.
Resiste con controricorso la SO, che ha presentato memoria. Motivi della decisione
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa esposizione dei fatti di causa a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Invero i fatti di causa e lo svolgimento del processo sono ampiamente riportati nell'apposita sezione del ricorso. Nè può ritenersi che la mancata indicazione nel ricorso dell'inciso, contenuto nella sentenza di SA n. 11535/1996 in tema di dichiarazione di assorbimento del secondo motivo del ricorso principale ("...... ove mai nel giudizio di rinvio dovessero rilevarsi fondati i rilievi del IC riguardo agli indici di rivalutazione da applicarsi, la diversa maggior somma dovuta rileverebbe anche per la determinazione degli onorari e dei diritti"), costituisca mancata indicazione del principio di diritto affermato in sede di SA e vincolante per il giudice di rinvio, a norma dell'art. 384, c. 1, c.p.c. Infatti nella specie non si versa nell'ipotesi di indicazione del principio di diritto, di cui all'art. 384, c. 1, c.p.c., in quanto detto principio è stato enunciato non in sede di accoglimento di un motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma solo per fondare la decisione di assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, a seguito del parziale accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, per vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) in tema di indici di rivalutazione.
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.m. 5.1.1991 (e dei medesimi articoli delle precedenti e successive tariffe forensi) e dell'art. 10 c.p.c. A parere del ricorrente, la sentenza impugnata, pur avendo esattamente osservato che il valore della causa, ai fini delle spese, va individuato con riferimento alle norme del c.p.c., non ha tenuto conto che il valore va determinato non solo con riferimento alla somma richiesta, ma anche con riferimento agli interessi e rivalutazione, maturati prima della notifica dell'atto di citazione, essendo irrilevanti a questi fini solo gli interessi maturati successivamente, a norma dell'art. 10 c.p.c.. Secondo il ricorrente, quindi, nella fattispecie occorreva far riferimento anche agli interessi e rivalutazione fino alla data del 29.6.1982, per cui la domanda era pari a L.
1.186.830.316. Se, invece, si fosse dovuto tener conto solo delle somme effettivamente liquidate ed accordate, queste erano pari a L. 321.040.788, comprensive di interessi e rivalutazione fino alla data del 29.6.1982.
Secondo il ricorrente nel primo caso le spese processuali erano pari a L. 159.582.800, nel secondo caso erano pari a L. 73.964.840, applicando le tariffe degli onorari in misura media, come ritenuto dalla sentenza impugnata, che, invece, aveva liquidato la complessiva somma di L. 36.144.650.
3.1. Il ricorso va accolto per quanto di ragione. va preliminarmente rilevato che, allorché il ricorrente si riferisce alla violazione dell'art. 6 del d.m. 5.1.1991, in tema di tariffe forensi, evidentemente si riferisce al d.m. 24.11.1990, n. 392, entrato in vigore il 5.1.1991, perché pubblicato sulla G.U. del 21.12.1990, n. 297.
Vanno poi affermati due principi.
Anzitutto, i crediti dei professionisti forensi per le prestazioni eseguite a favore dei propri clienti, sono crediti di valuta, soggetti, quindi al principio nominalistico e vanno liquidati, per quanto concerne i diritti di procuratore, in base alle tariffe vigenti all'epoca delle singole prestazioni, data l'autonomia di ciascuna di queste, seppure comprese in un unico procedimento e logicamente e giuridicamente collegabili l'una con l'altra, mentre, quanto agli onorari di avvocato, vanno liquidati in base alle tariffe vigenti al momento conclusivo dell'opera professionale, stante il carattere concettualmente unitario della stessa (Cass. 26.3.1999, n. 2891; Cass. 10.7.1987,n. 6033). Inoltre, a norma dell'art. 6 del d.m. 24.11.1990,n. 392, (peraltro identico sul punto a quello relativo alle tariffe precedenti e quelle seguenti) nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somma di denaro, in caso di accoglimento parziale della domanda, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, deve essere determinato a norma del codice civile, avendosi riguardo non alla domanda, ma alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella da questa domandata (Cass. 4.3.1998,n. 2407; Cass. 25.3.1997, n. 2638; Cass. 15.5.1986, n. 3216). Eguale principio va applicato anche per l'individuazione dello scaglione per la determinazione dei diritti di procuratore.
3.2. Proprio perché occorre far riferimento alle norme del codice di rito sulla determinazione della competenza per valore, va osservato che ai fini del cumulo da operare tra debito principale ed interessi, l'art. 10, 2^ c., c.p.c., parla di interessi scaduti, ossia maturati prima dell'atto introduttivo (e più precisamente della notificazione dello stesso), con la conseguenza che, ai fini della determinazione del valore della causa, deve tenersi soltanto conto degli interessi già maturati prima della notifica del suddetto atto (cass. S.U. 11.2.1998,n. 1441). Pertanto, coordinando detti principi, ne consegue che nella fattispecie, la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario per diritti ed onorari, il valore della causa non sulla base della somma domandata di L. 160 milioni, ma essendo stati chiesti anche interessi e rivalutazione, sulla somma effettivamente riconosciuta al IC, a titolo di debito principale, oltre interessi e rivalutazione, con riferimento alla data della notifica dell'atto di citazione.
3.3. A tal fine va tuttavia precisato che la notifica dell'atto di citazione, cui occorre far riferimento, per individuare il valore della causa è esclusivamente quella della citazione di primo grado (nella fattispecie, avvenuta l'11.7.1978) e non la notifica dell'atto di citazione in appello, poiché la questione della determinazione del valore della causa per la determinazione della competenza ai sensi dell'art. 10 c.p.c. attiene, esclusivamente, al giudizio di primo grado, mentre l'individuazione del giudice di appello si fonda su altri elementi.
Ne consegue che nella fattispecie ha errato la sentenza impugnata nel determinare il valore della causa, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario con riferimento alla somma richiesta di L. 160 milioni, mentre avrebbe dovuto individuare tale valore con riferimento a quella parte di debito principale effettivamente riconosciuto, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali sulla somma via via rivalutata, fino alla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado (11.7.1978) e non alla notifica della citazione in appello (29.6.1982), come sostenuto dal ricorrente.
3.4. Alla individuazione dello scaglione tariffario secondo detti principi ed alla conseguente determinazione dei diritti ed onorari, dovrà necessariamente provvedere il giudice del rinvio, non potendo procedervi questa Corte, a norma dell'art. 384, c. 1, 2^ parte, c.p.c., come pure richiesto dal ricorrente, sia perché si rende necessario individuare e calcolare il suddetto ammontare del debito principale, con rivalutazione ed interessi via via maturati fino all'11.7.1978, e ciò comporta pur sempre un esame ed un accertamento delle risultanze processuali, precluso a questa Corte, sia, in ogni caso, perché, quanto agli onorari, il ricorrente non ha lamentato la violazione dei principi dell'inderogabilità dei minimi (art. 4 d.m. 24.11.1990, n. 392), ma solo dell'art. 6 (determinazione del valore della controversia).
Ne consegue che, poiché rientra esclusivamente nella discrezionalità del giudice di merito la determinazione degli onorari tra il minimo ed il massimo (Cass. 3.4.1999, n. 3267), a tanto dovrà necessariamente provvedere il giudice del merito.
3.5. Nè potrebbe sostenersi che, avendo la sentenza impugnata ritenuto che detta liquidazione degli onorari va effettuata nella fattispecie in misura media, sul punto possa essersi formato il giudicato. Infatti va osservato che il giudicato può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza risolutivo di una questione avente una propria individualità ed autonomia e configurante, quindi, una decisione del tutto indipendente e non sui presupposti fattuali costituenti elemento integratore della globale valutazione della situazione legittimante l'accoglimento od il rigetto della domanda, e non punto autonomo di statuizione (Cass. civ., 2 agosto 1984, n. 4611; Cass. 26.2.1991, n. 2052; 8 luglio 1997, n. 6147).
4. Fondata è la censura con cui il ricorrente lamenta che le spese siano state ridotte da L.
1.131.000 a L. 1.100.000 (a parte la pur lamentata eliminazione delle altre spese: trasferta, domiciliazione, corrispondenza informativa, ricerca di documenti costituente oggetto dei successivi motivi di ricorso).
Premesso che il ricorrente riporta nel motivo di ricorso tutte le singole voci di spesa affrontate, va, infatti, osservato che anche in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore a quella esposta, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione da lui operata.
Nella fattispecie, invece, la sentenza impugnata non dà conto di come sia giunta a determinare le spese processuali in L. 1.100.000, in luogo di L. 1.131.000.
5. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), in ordine al d.m. 5.1.1991 (e/o precedenti o successive tariffe forensi professionali) circa l'affermata irrepetibilità delle spese ed indennità di trasferta.
Lamenta il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che non competano le spese e le indennità di trasferta per il proprio difensore alla parte vittoriosa, che volontariamente abbia scelto di farsi rappresentare da un procuratore residente in un luogo diverso dalla sede del giudice adito.
Assume il ricorrente che per dette spese ed indennità di trasferta del proprio difensore gli sarebbe dovuta la somma di L. 17.114.000, a fronte della quale egli si è limitato a richiedere quella minore di L. 12.100.000.
6.1. Il motivo va accolto, per quanto di ragione.
Infatti le S.U. di questa Corte (9.10.1990, n. 9913), rimeditando un contrario precedente orientamento, hanno ritenuto che, ove la parte ricorra ad un difensore residente in luogo diverso rispetto a quello del giudice adito, sia esso avvocato o procuratore, sono liquidabili a carico del soccombente, l'indennità di trasferta e le relative spese (salvo gli opportuni correttivi in caso di eccessività o superfluità), dato che nelle tariffe forensi, a partire da quella approvata con d.m. 30.5.1969, dette spettanze sono contemplate senza alcuna delimitazione al solo rapporto con il cliente. Il principio è stato condiviso dalla giurisprudenza successiva (Cass. 25.3.1999, n. 820), ne' si ravvisano motivi per discostarsene.
6.2. Pertanto, all'avvocato, per il solo fatto del trasferimento fuori della sua residenza, spettano le spese e le indennità previste dal n. 54, punto 11^, tabella A degli onorari stragiudiziali, della tariffa forense approvata con d.m. 24.11.1990,n. 392, mentre per le attività effettivamente svolte in trasferta gli spettano i relativi onorari. Ciò vale, tuttavia, solo per il giudizio di merito, in quanto per il giudizio di SA, considerato che unico essendo, su tutto il territorio nazionale, l'albo speciale per gli avvocati che possono assumere il patrocinio davanti ai Giudici superiori, non ricorre l'ipotesi prevista dal paragrafo 11^ della Tariffa civile Tabella A, mentre nella determinazione, da parte della Tabella A, dell'ammontare degli onorari relativi alle cause davanti alla Corte di SA e alle altre Magistrature Superiori è stato tenuto conto dei maggiori oneri cui può, andare incontro il difensore (Cass. 1.4.1995, n. 3850; Cass. 19.1.1995, n. 549). Va, tuttavia, osservato che non trattandosi di rimborso forfettario di spese ed indennità, ai fini dell'indennità va provata la trasferta e la sua durata (quanto meno in via presuntiva), mentre ai fini delle spese di trasferta va fornita la prova di quelle effettivamente sostenute, come per tutte le spese "vive" sostenute dalla parte vittoriosa, che ne chieda il ristoro(cfr. Cass. 12.12.1985,n. 6283).
6.3. Quanto detto in tema di spese di trasferta, vale anche in tema di spese di domiciliazione.
Infatti, una volta affermato il principio, che le spese sostenute dalla parte vittoriosa in conseguenza del fatto che il proprio difensore risiede in luogo diverso da quello del giudice adito, vanno ristorate dalla parte soccombente, ne consegue che anche la spesa di domiciliazione va rimborsata, rimanendo sempre salvo, per il principio generale fissato dall'art. 92 c.p.c., che il giudice ha il potere discrezionale di ridurre le spese ritenute eccessive.
7. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme del diritto in ordine al d.m. 5.1.1991 (e/o precedenti o successivi) circa l'affermata irrepetibilità delle spese ed indennità per la corrispondenza informativa.
8. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine al d.m. 5.1.1991 (e/o precedenti e successive tariffe forensi professionali)
circa l'affermata irrepetibilità delle spese ed indennità per ricerca e richieste di documenti.
Ritiene il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata non gli ha riconosciuto il diritto ad essere rimborsato dalla parte soccombente delle spese ed indennità relative alla corrispondenza informativa ed alla ricerca e richiesta di documenti, che risultavano provate quanto meno su base presuntiva.
9.1. I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati. Osserva preliminarmente questa corte che in tema di onorari professionali di avvocato e di procuratore l'esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa presuppone necessariamente la documentazione e comunque la prova non equivoca dell'effettività della prestazione professionale, la quale non può farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto di clientela, non implicando questo necessariamente ed indefettibilmente un'attività informativa diversa dalle consultazioni con il cliente (Cass. 3.11.1994,n. 9040).
9.2. Ad eguale principio deve giungersi in tema di spese ed indennità per ricerca documenti, poiché, essendo rimborsabili solo le indennità per prestazioni effettivamente effettuate dal difensore e per le spese effettivamente sostenute dallo stesso, e non in via forfettaria, anche le prestazioni e spese in questione devono essere provate.
Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha affermato che dette spese ed indennità non potessero essere rimborsate in astratto, ma ha solo ritenuto che esse in concreto non fossero provate e che, per tale motivo, le relative domande andavano rigettate. Non sussistono, quindi, le lamentate violazioni e false applicazioni di norme di diritto, essendo il rigetto fondato sull'assunta mancanza di prova.
9.3. La questione, quindi, attiene non all'interpretazione ed applicazione di norma di diritto, ma all'esattezza della motivazione secondo cui nella fattispecie mancherebbe la prova di tali prestazioni da parte del difensore e delle relative spese. Sennonché il ricorrente ha impugnato dette statuizioni sotto il profilo del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e non sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittoria motivazione.
In ogni caso va, altresì, osservato che il ricorrente non può dolersi in questa sede del fatto che il giudice non si sia avvalso delle presunzioni semplici ai fini delle spese ed indennità suddette, senza contemporaneamente indicare se dette presunzioni erano state espressamente invocate davanti al giudice del merito. Infatti il giudice, che in caso di mancata invocazione di una presunzione da parte dell'interessato (con conseguente difetto delle alligazioni necessarie a suffragarla), non la rilevi d'ufficio non incorre poi, in sentenza, nel vizio di omessa o contraddittoria motivazione, dovendo ritenersi implicita la pronunzia negativa circa la sussistenza della presunzione stessa (Cass. 4.3.1998, n. 2393). 10. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'art. 15 del d.m. 5.1.1991 (e/o precedenti tariffe forensi professionali) circa la mancata ripetizione delle spese in via forfettaria.
Lamenta il ricorrente che non gli siano state riconosciute le spese forfettarie nella misura del 10%, dovendo le stesse ritenersi implicitamente richieste.
Assume il ricorrente che nella nota spesa quarta (doc. 24), esse erano state espressamente richieste.
11. Il motivo è solo parzialmente fondato.
Va preliminarmente osservato che a norma dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 24.11.1990, n. 392, all'avvocato è dovuto dal cliente un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari e dei diritti. Tale rimborso non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del legale - il quale può anche chiedere, sulla base di congrua documentazione, il rimborso per un importo superiore - la cui effettiva proposizione deve essere accertata dal giudice.
Pertanto detto rimborso forfettario sulle spese generali dovuto all'avvocato è soggetto secondo la giurisprudenza prevalente al principio della domanda (Cass. civ., sez. 3^, 25 febbraio 1999, n. 1637; Cass. 28 agosto 1998, n. 8558; Cass. n. 9040/1994; Cass. n. 13742/1992). Non ritiene questa Corte di condividere il diverso orientamento espresso da Cass. 22.5.2000, n. 6637 e da Cass. 1.10.1999, n. 10876. SO, infatti, non contesta il principio che per dette spese forfettarie sia necessaria la domanda, ma ritiene che il rimborso spetti automaticamente, poiché la domanda dello stesso è sempre implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali.
Sennonché, così operando si introduce una conseguenza di automatismo, che contraddice la premessa, secondo cui per il rimborso delle spese forfettarie è necessaria la domanda.
Infatti, ciò che è forfettaria è solo la liquidazione, per cui dette spese potrebbero anche non esservi, almeno in astratto, ovvero essere superiori a quanto risulterebbe dalla liquidazione forfettaria.
Inoltre, e soprattutto, trattandosi di interpretazione del contenuto della domanda (sotto il profilo della domanda implicita) essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, mentre se si assume l'automatismo nei termini suddetti, questo potere interpretativo viene sottratto al giudice del merito.
Ne consegue che nella fattispecie, in mancanza di domanda espressa, correttamente la sentenza impugnata non ha riconosciuto il rimborso forfettario delle spese generali, relativamente alle prime tre note spese, mentre esso va attribuito in relazione alla quarta nota, essendo stato espressamente richiesto.
12. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto relative alle tariffe professionali forense in ordine alle liquidazioni delle spese del giudizio di SA e di rinvio ed omessa motivazione in ordine alla liquidazione.
Lamenta il ricorrente che nella liquidazione delle spese processuali, relative al giudizio di SA ed a quello di rinvio, manca ogni distinzione tra spese, diritti ed onorari, il che rende impossibile il riscontro della legittimità di tale liquidazione;
che, per quanto nella nota spese fossero dettagliatamente indicate le singole voci dei diritti e degli onorari richiesti, il giudice di rinvio ha provveduto ad apportare notevoli riduzioni sull'ammontare complessivo senza alcuna motivazionè delle notevoli riduzioni apportate. 13.1. Ritiene questa Corte che il motivo, in parte è infondato ed in parte è inammissibile.
Quanto alla censura che non sarebbero enucleate le somme corrisposte a titolo di spese, diritti ed onorari, essa è infondata. Va infatti riconfermato il principio secondo cui la liquidazione delle spese giudiziali non può essere compiuta globalmente per spese, competenze ed onorari, perché ciò non consentirebbe alla parte di controllare il rispetto dei minimi tariffari e di denunziare le eventuali violazioni, anche alla luce dell'onere per la parte che intende impugnare per SA dell'onere dell'analitica indicazione delle voci e degli importi considerati, necessaria per consentire il controllo di legittimità (Cass. 23.6.1997,n. 5607). Sennonché nella fattispecie la sentenza impugnata ha liquidato le spese del giudizio di SA in L. 5.500.000, di cui L.
4.500.000 per onorario. Ne consegue che le spese di quel giudizio di SA (calcolate per differenza) sono state liquidate in L. un milione, atteso che i diritti di procuratore non spettano per il giudizio di SA (Cass. 1.4.1995, n. 3850). Quanto al giudizio di rinvio, conclusosi con la sentenza impugnata, questa ha liquidato le spese del giudizio in complessive L. 7 milioni, di cui L.
1.500.000 per diritti e L. 4.500.000, per onorari, per cui le spese di quel giudizio (calcolate per differenza) sono state ritenute pari a L. Un milione.
13.2. Il motivo di ricorso è nel resto inammissibile. Infatti è vero che in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 l. 13 giugno 1942 n. 794 (Cass. 23 marzo 1998, n. 3074; Cass., 2 luglio 1999, n. 6816; Cass. 30
ottobre 1998, n. 10864). Tuttavia perché il motivo di ricorso sia ammissibile, per il principio di autosufficienza del ricorso, non potendo questa Corte andare a ricercare negli incarti processuali la nota spese prodotta dal ricorrente nel giudizio di merito, ne' potendo la parte far semplicemente riferimento alla stessa, è necessario che l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate, indicando anche i conteggi che rivelino l'inadeguatezza delle somme liquidate, non essendo sufficiente neppure che indichi il risultato finale di detto conteggio. In mancanza della specificazione delle voci e degli importi non considerati o considerati in modo inadeguato o addirittura sotto il limite minimo inderogabile, la censura si risolve in una generica doglianza e come tale è inammissibile (Cass. 18 agosto 1999, n. 8721; Cass. 3 aprile 1999, n. 3267). Nella fattispecie il motivo di ricorso in questione non riporta quali voci abbia indicato il ricorrente per la richiesta di rimborso di diritti ed onorari (non essendo indicata neppure la somma globale per i diritti e quella per gli onorari).
14. Pertanto vanno accolti, per quanto di ragione, il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso. Vanno rigettati i restanti. L'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma, che si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciatì e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di SA.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso. Rigettati gli altri.
Cassa l'impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di SA, ad altra sezione della corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2002