Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 738
CASS
Sentenza 23 gennaio 2002

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Ove la parte ricorra ad un difensore residente in un luogo diverso rispetto a quello del giudice adito, sono liquidabili a carico del soccombente l'indennità di trasferta e le relative spese (salvo gli opportuni correttivi in caso di eccessività o superfluità), dato che nelle tariffe forensi, a partire da quella approvata con D.M. 30 maggio 1969, dette spettanze sono contemplate senza alcuna determinazione al solo rapporto con il cliente; peraltro, non trattandosi di rimborso forfettario, va provata la trasferta e la sua durata (quanto meno in via presuntiva), mentre ai fini delle spese, ivi comprese quelle di domiciliazione, va fornita la prova di quelle effettivamente sostenute, come per tutte le spese "vive" sostenute dalla parte vittoriosa di cui la medesima chieda il ristoro. I suindicati principi non trovano però applicazione con riferimento al giudizio per cassazione, in quanto, poiché l'albo speciale per gli avvocati che possono assumere il patrocinio davanti ai giudici superiori è unico per tutto il territorio nazionale, con riguardo ad esso non ricorre peraltro l'ipotesi di cui al punto XI della tariffa civile tabella A, e, d'altro canto, nella determinazione dell'ammontare degli onorari relativi alle cause davanti alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature Superiori, la detta tabella A tiene già conto dei maggiori oneri cui può andare incontro il difensore.

Ai fini della determinazione del valore della causa, deve tenersi conto, a norma dell'art. 10 cod. proc. civ., non solo del debito principale, ma anche degli interessi "scaduti", dovendo intendersi per tali quelli maturati prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

A norma dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 24 novembre 1990, n. 392, all'avvocato è dovuto dal cliente un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti; tale rimborso non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo apposita domanda del legale, il quale può anche chiedere, sulla base di congrua documentazione, il rimborso per un importo superiore.

A norma dell'art. 6 del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, dev'essere determinato a norma del codice civile, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata; analogamente va individuato lo scaglione per la determinazione dei diritti di procuratore.

In tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l'esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa con il cliente e per ricerca di documenti presuppone necessariamente la documentazione e comunque la prova non equivoca dell'effettività della prestazione professionale; tale prova non può farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto professionale, non implicando questo necessariamente ed indefettibilmente un'attività informativa diversa dalle consultazioni con il cliente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 738
Data del deposito : 23 gennaio 2002

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