CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20416 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 09/09/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava la domanda presentata da XXXXXXXXXXXXXXX, volta ad ottenere Il differimento obbligatorio della pena ex art. 146, comma 1, n. 3 cod. pen. Il differimento facoltativo per grave infermità ex art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen. Il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma 1-ter Ord. pen. presso la clinica “Riabilia”, sita in Bari. Premetteva che, nell’estate del 2024, l’istante (con un quadro clinico caratterizzato da paraplegia, vescica neurologica, e stipsi ostinata in esiti di lesione midollare D11 incompleta da ferita di arma da fuoco dal 2009) aveva ottenuto il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare per due mesi presso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20416 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/02/2026 l’Ospedale di Montecatone sito ad Imola, avendo il Tribunale ritenuto che presso l’istituto di pena non fossero praticabili i trattamenti fisioterapici intensivi di cui necessitava l’istante, con conseguente incompatibilità relativa con il regime carcerario e che la struttura, posta fuori del territorio di provenienza, consentisse di bilanciare le esigenze di sicurezza con quelle terapeutiche;
che il Tribunale aveva rigettato, invece, l’istanza volta ad ottenere una proroga di mesi due per eseguire accertamenti presso la clinica Riabilia, sita in Bari, alla luce della relazione sanitaria acquisita presso l’ospedale di Montecatone, secondo la quale non sussistevano ulteriori obiettivi riabilitativi e indicazioni al proseguimento del percorso di riabilitazione, essendo la paraplegia inveterata e non passibile di ulteriori modifiche nonché in considerazione della inidoneità della collocazione della clinica nel luogo di provenienza del detenuto. Veniva indicata solo la necessità di prosecuzione in autonomia di attività di autotrattamento per il rinforzo del tronco, degli arti superiori e allungamento delle catene cinetiche posteriori come da addestramento specifico. Riferiva che, con l’odierna istanza, la difesa rappresentava che da quando era stata ripristinata la carcerazione, le condizioni del detenuto erano peggiorate, non essendo stata eseguita in modo costante la fisioterapia, essendo impossibile effettuare gli esercizi di mantenimento in autonomia nella camera di detenzione senza l’aiuto di un fisioterapista e di strumentazione adeguata. La difesa deduceva, altresì, che l’istante aveva necessità di assistenza continua da parte di personale qualificato, essendo affetto anche da siringomielia dal 2023, che gli causava atrofia, debolezza, fascicolazioni e iporeflessia a livello delle mani e delle braccia, non venendo effettuate adeguate terapie per la corretta gestione della disfunzione intestinale su base neurogena;
che egli aveva perso peso e andava incontro ad infezioni delle vie urinaria e che, in ragione delle condizioni cliniche non era in condizione di seguire le attività trattamentali con il conseguente venir meno della finalità rieducativa della pena. Deduceva, inoltre, che non sussistevano profili di pericolosità sociale attuali legati al collegamento con il territorio. Tanto premesso, il Tribunale rilevava che la relazione sanitaria aggiornata al 20.8.2025, trasmessa dall’istituto di pena di Parma, ove XXXXXXX è detenuto, evidenziava che questi è alloggiato presso la sezione “paraplegici” per pazienti con deficit ambulatori, alloggia in una camera di detenzione priva di barriere architettoniche e dotata di bagno per soggetti disabili, può avvalersi di un care-giver e di sedia a ruote per muoversi dentro la sezione, è costantemente monitorato dal persona sanitario interno, medico e infermieristico, che gli somministra la terapia e sostituisce il catetere vescicale. Riferiva che, all’esito del periodo di riabilitazione effettuato presso l’ospedale di Montecatone, le condizioni cliniche erano state giudicate compatibili con le dimissioni, non sussistendo ulteriori indicazioni per il percorso riabilitativo, non essendo la patologia suscettibile di ulteriori modifiche. 2 Aggiungeva che nel periodo successivo: il detenuto era stato sottoposto a ripetuti controlli per verificare le cause dei disturbi segnalati (il 19.11.2024, 3.4.2025, 14.5.2025, 23.7.2025, 31.7.2025) e ad un ricovero (dal 19 al 30.9.2024); gli erano state prospettate strade terapeutiche che egli aveva, al momento, rifiutato;
gli era stato raccomandato ripetutamente di eseguire gli esercizi in autonomia per il rafforzamento del tronco e per mantenere forza e articolarità degli arti superiori;
che, al termine delle verifiche, la relazione concludeva evidenziando che il quadro clinico è trattabile anche in ambiente carcerario, dove gli viene assicurata adeguata assistenza sanitaria nonché i necessari trattamenti fisioterapici (in caso di necessità anche dagli specialisti operanti nelle strutture ospedalieri ed ambulatoriali territoriali). Sotto il profilo della pericolosità sociale, evidenziava che dalla nota della Questura di Bari si evinceva che la clinica Riabilia era disponibile all’accoglienza, che XXXXXXX è elemento di spicco dell'omonimo gruppo criminale operante nei quartieri di San Girolamo e Fesca di Bari, e figlio di XXXXXX, deceduto in un agguato fatale;
è, anch’egli, vittima di un attentato che gli ha causato la paraplegia di cui è affetto, che è stato coinvolto in numerose indagini, venendogli notificate ordinanze di custodia cautelare anche durante la detenzione. Riportava, inoltre, il parere contrario della DDA di Bari, la quale rappresentava il quadro nel quale aveva operato il clan di appartenenza di XXXXXXX ed evidenziava la possibilità che il ritorno sul territorio di questi potesse riattivare azioni vendicative. Infine, riportava la relazione di sintesi del 27.8.2025, la quale evidenziava condotte carcerarie non corrette del detenuto in relazione a due episodi, uno dei quali per aver assunto atteggiamenti minacciosi nei confronti del personale sanitario (sanzione sospesa). Riferiva quanto riportato dall’esperto ex art. 80 ord. pen., in ordine al fatto che egli si professava innocente e che svolgeva alcune attività trattamentali compatibili con le condizioni di salute. Sulla base di questo quadro, riteneva che la situazione clinica non fosse tale da fondare un differimento della pena né obbligatorio né facoltativo, neanche nella forma della detenzione domiciliare, risultando ospitato nell’istituto penitenziario in cella idonea, con il necessario supporto, seguito a livello medico (anche specialistico), ed infermieristico ed essendo risultato che la condizione clinica non è suscettibile di evoluzione con ulteriori trattamenti fisioterapici, essendo necessario solo che egli svolga con costanza e in autonomia quelli prescritti, attuabili nella cella. Passava in rassegna i risultati degli esami clinici e strumentali, deducendone che non deponevano nel senso di peggioramento e che venivano effettuati i necessari periodici accertamenti per scongiurare infezioni delle vie urinarie. Concludeva, quindi, ritenendo che le condizioni di salute del condannato possono essere adeguatamente assicurate presso un istituto penitenziario dotato di centro clinico come la casa di reclusione di Parma e sono compatibili con la finalità rieducativa 3 della pena e con un trattamento rispettoso del senso di umanità. Evidenziava che XXXXXXX è persona lucida, orientata, che accede regolarmente ai colloqui con il personale operante presso l'istituto di pena, partecipa alla socialità e che non vi sono ostacoli all'individuazione da parte dell'area educativa di attività quotidiane compatibili con le sue condizioni di salute. Sotto il profilo della pericolosità sociale, evidenziava che egli, condannato per reati di estrema gravità, non si è mai dissociato dall'organizzazione criminale di riferimento nella quale ricopre ancora un ruolo di vertice. Rappresentava che la richiesta di effettuare un periodo di ricovero presso una clinica in Bari era inaccoglibile in quanto il luogo in cui XXXXXXX ha commesso i reati è proprio quello del territorio di Bari, sicché il suo rientro nel territorio sarebbe oltremodo rischioso. Evidenziava che gli atteggiamenti non corretti assunti dal detenuto sia nell'istituto carcerario sia nel periodo di ricovero non offrono rassicurazioni in ordine alla affidabilità del detenuto che potrebbe ottenere miglioramenti ove assicurasse una maggiore compliance terapeutica. Concludeva ritenendo che le patologie da cui è affetto XXXXXXX siano caratterizzate da sufficiente stabilità e che non vi sia il rischio che vadano incontro ad un aggravamento a causa della condizione detentiva in quanto adeguatamente trattata in ambito carcerario e non passibile di miglioramenti con trattamenti esterni. Per tale motivo escludeva anche che la situazione detentiva potesse ritenersi contraria al senso di umanità della pena e che in ragione delle condizioni cliniche l'espiazione non potesse perseguire finalità rieducative. Per tali motivi respingeva l'istanza.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed ) cod. proc. pen. Osserva che la valutazione è stata effettuata sulla base di dati approssimativi ed imprecisi che hanno indotto ad una sottovalutazione delle reali condizioni cliniche del detenuto e che il Tribunale di sorveglianza non si è confrontato con la documentazione medica prodotta dalla difesa e con i principi enunciati dalla giurisprudenza in ordine al rapporto tra patologie del detenuto e dignità della situazione detentiva e finalità rieducativa della pena. Rappresenta che il mancato esame della documentazione difensiva allegata non ha consentito di tenere nella dovuta considerazione la situazione instabile, con un obiettivo peggioramento già accertato nel 2023 e confermato nel 2025 (marzo e maggio), sicché l’ordinanza è stata assunta sulla base di una base conoscitiva parziale, non attuale e financo inesatta e, in tal modo, non ha tratto le dovute conseguenze sulla dignità in concreto della situazione detentiva, sulla possibilità, in questa situazione, di perseguire le finalità rieducative della pena e, quindi, in concreto, sulla incompatibilità della condizione clinica con il regime detentivo.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. I casi di differimento dell’esecuzione della pena disciplinati dagli artt. 146 e 147 cod. pen., da attuarsi, ove necessario, nelle forme della detenzione domiciliare c.d. surrogatoria di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen. (applicabile ad entrambe le ipotesi di differimento), costituiscono ipotesi eccezionali, nelle quali è possibile disporre il differimento della pena in presenza dei presupposti di legge. La disciplina è volta ad assicurare il contemperamento tra l’esigenza di eseguire la pena con quella di tutelare valori di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla salute e alla dignità personale nonché con il principio di umanità (art. 27, comma 3 Cost. e art. 3 della CEDU). Il differimento c.d. obbligatorio per motivi di salute, disciplinato dall’art. 146, comma 1, n. 3 cod. pen., presuppone che il condannato sia affetto da patologia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni risultino incompatibili con lo stato detentivo, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo la certificazione del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. In presenza di tali condizioni, il differimento è obbligatorio e il Tribunale, in alternativa, può applicare la detenzione domiciliare surrogatoria. Il differimento c.d. facoltativo, disciplinato dall’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen., prevede che la pena possa essere differita per motivi di salute nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica. In questo caso, il giudicante deve valutare se la patologia che affligge l’istante (acuta o cronica, guaribile o irreversibile) sia grave, nel senso che deve implicare o un pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre conseguenze dannose per la persona. La valutazione deve essere effettuata tenendo conto anche delle condizioni dell’ambiente carcerario e dei livelli di assistenza in concreto offerti, sia pure in condizione detentiva. Questa Corte ha affermato che «[...] in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma 3 e 32 Cost., la valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di una persona gravemente ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante, deve essere effettuata comparativamente, tenendo conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione;
valutazione, questa, che comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all'interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare all'indagato» (Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, [...]). 5 Nella valutazione dei presupposti per il differimento facoltativo viene in considerazione un ulteriore profilo costituito dalle conseguenze della patologia sul trattamento detentivo. È, cioè, necessario verificare che la sofferenza morale che affligge il detenuto per effetto dello stato detentivo, aggiunta alla afflizione connessa alla patologia, non sia tale da determinare un livello di malessere che superi i limiti dell’umana tollerabilità e che si ponga, quindi, in contrasto con il senso di umanità che, comunque, deve presidiare l’esecuzione della pena (in questo senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, [...]; Sez. 1, n. 44128 del 12/07/2021, [...]). Ultimo profilo da valutare attiene alla possibilità per il detenuto di fruire, in stato di libertà, di cure diverse e più efficaci di quelle che possono essere assicurate in stato di detenzione, avendo particolare riguardo alla possibilità che lo stato di detenzione possa aggravare la patologia. In questo caso, occorre verificare se, in concreto, la patologia sia fronteggiabile con cure adeguate all’interno del circuito penitenziario, eventualmente anche con transitori ricoveri esterni. «La decisione deve essere frutto, allora, dell'equilibrato contemperamento di interessi tra le esigenze di certezza ed indefettibilità della pena e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, che non consente il mantenimento della restrizione carceraria che finisca con il rappresentare una sofferenza aggiuntiva intollerabile da vivere in condizioni umane degradanti (in questo senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265722), dovendosi tenere conto tanto dell'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili quanto della concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al condannato valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, [...], Rv. 273699)» (Sez. 1, n. 44128 del 12/07/2011). Da ultimo, nella valutazione, il giudicante deve effettuare un rigoroso bilanciamento tra la tutela degli interessi menzionati con le finalità rieducative della pena e con la pericolosità sociale del condannato. L’art. 147, comma 4 cod. pen., prevede, infatti che il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena non possa essere adottato o, se adottato, debba essere revocato, qualora sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti. Nella valutazione, pertanto, il giudicante deve tenere conto anche della pericolosità sociale del condannato (Sez. 1, n. 63166 del 17/10/2018, [...]).
3. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati. 6 Diversamente da quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il Tribunale ha preso in considerazione la documentazione prodotta, avendo riportato nell’ordinanza sia gli esami effettuati successivamente al ricovero presso l’Ospedale di Montecatone, sia i relativi referti e gli approfondimenti specialistici. Ha tratto il proprio convincimento dalla valutazione conclusiva del nosocomio menzionato, nella quale si certifica una stabilità della patologia non migliorabile con ulteriori cicli fisioterapici e nella quale si afferma che la fisioterapia per mantenere l’efficienza degli arti superiori e del tronco può essere efficacemente effettuata dal paziente in cella. Ha sottolineato ripetutamente l’idoneità strutturale della cella di detenzione, dotata dei presidi per disabili e la presenza di un care-giver, nonché la possibilità di ricevere in detenzione tutte le cure e le terapie necessarie. A fronte di tale situazione, ha, quindi, escluso che le condizioni cliniche nello stato detentivo, siano tali da rendere non dignitosa la condizione di vita di XXXXXXX, che siano tali da determinare un aggravamento delle sue condizioni o da non consentire le terapie necessarie ed ha, quindi, concluso per la compatibilità della situazione con il regime detentivo. Quanto alla funzione di emenda della pena, ha riferito che, fermo restando l’atteggiamento mantenuto negli anni da XXXXXXX, di negazione della propria responsabilità, comunque, nei limiti delle proprie possibilità fisiche, questi segue il regime di trattamento. A tale situazione fisica, ha contrapposto la pericolosità sociale del detenuto, quale tratteggiata dalla relazione della Questura e della DDA ed ha sottolineato anche la condotta detentiva, non sempre corretta, anche nei confronti del personale sanitario. Sul punto, la difesa ha sottolineato che dalla relazione si evince che non sono noti gli attuali collegamenti con la criminalità del territorio. Il Tribunale, ha, tuttavia, ritenuto inopportuno il ritorno sul territorio di provenienza, sulla scorta di quanto riferito dalla DDA, circa il rischio connesso al rientro, tenuto anche conto del fatto che egli è stato destinatario di misure cautelari per fatti commessi anche dopo il grave episodio di cui è stato vittima, a conferma della persistenza dell’intraneità nel gruppo. Conclusivamente, l’ordinanza non merita le censure mosse. La decisione è tratta sulla base di un quadro probatorio completo, non evidenzia né vizi di logicità e contraddittorietà della motivazione, né carenze istruttorie e ha preso in considerazione tutti i profili ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza per valutare la compatibilità con il regime detentivo.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
7 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava la domanda presentata da XXXXXXXXXXXXXXX, volta ad ottenere Il differimento obbligatorio della pena ex art. 146, comma 1, n. 3 cod. pen. Il differimento facoltativo per grave infermità ex art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen. Il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma 1-ter Ord. pen. presso la clinica “Riabilia”, sita in Bari. Premetteva che, nell’estate del 2024, l’istante (con un quadro clinico caratterizzato da paraplegia, vescica neurologica, e stipsi ostinata in esiti di lesione midollare D11 incompleta da ferita di arma da fuoco dal 2009) aveva ottenuto il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare per due mesi presso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20416 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/02/2026 l’Ospedale di Montecatone sito ad Imola, avendo il Tribunale ritenuto che presso l’istituto di pena non fossero praticabili i trattamenti fisioterapici intensivi di cui necessitava l’istante, con conseguente incompatibilità relativa con il regime carcerario e che la struttura, posta fuori del territorio di provenienza, consentisse di bilanciare le esigenze di sicurezza con quelle terapeutiche;
che il Tribunale aveva rigettato, invece, l’istanza volta ad ottenere una proroga di mesi due per eseguire accertamenti presso la clinica Riabilia, sita in Bari, alla luce della relazione sanitaria acquisita presso l’ospedale di Montecatone, secondo la quale non sussistevano ulteriori obiettivi riabilitativi e indicazioni al proseguimento del percorso di riabilitazione, essendo la paraplegia inveterata e non passibile di ulteriori modifiche nonché in considerazione della inidoneità della collocazione della clinica nel luogo di provenienza del detenuto. Veniva indicata solo la necessità di prosecuzione in autonomia di attività di autotrattamento per il rinforzo del tronco, degli arti superiori e allungamento delle catene cinetiche posteriori come da addestramento specifico. Riferiva che, con l’odierna istanza, la difesa rappresentava che da quando era stata ripristinata la carcerazione, le condizioni del detenuto erano peggiorate, non essendo stata eseguita in modo costante la fisioterapia, essendo impossibile effettuare gli esercizi di mantenimento in autonomia nella camera di detenzione senza l’aiuto di un fisioterapista e di strumentazione adeguata. La difesa deduceva, altresì, che l’istante aveva necessità di assistenza continua da parte di personale qualificato, essendo affetto anche da siringomielia dal 2023, che gli causava atrofia, debolezza, fascicolazioni e iporeflessia a livello delle mani e delle braccia, non venendo effettuate adeguate terapie per la corretta gestione della disfunzione intestinale su base neurogena;
che egli aveva perso peso e andava incontro ad infezioni delle vie urinaria e che, in ragione delle condizioni cliniche non era in condizione di seguire le attività trattamentali con il conseguente venir meno della finalità rieducativa della pena. Deduceva, inoltre, che non sussistevano profili di pericolosità sociale attuali legati al collegamento con il territorio. Tanto premesso, il Tribunale rilevava che la relazione sanitaria aggiornata al 20.8.2025, trasmessa dall’istituto di pena di Parma, ove XXXXXXX è detenuto, evidenziava che questi è alloggiato presso la sezione “paraplegici” per pazienti con deficit ambulatori, alloggia in una camera di detenzione priva di barriere architettoniche e dotata di bagno per soggetti disabili, può avvalersi di un care-giver e di sedia a ruote per muoversi dentro la sezione, è costantemente monitorato dal persona sanitario interno, medico e infermieristico, che gli somministra la terapia e sostituisce il catetere vescicale. Riferiva che, all’esito del periodo di riabilitazione effettuato presso l’ospedale di Montecatone, le condizioni cliniche erano state giudicate compatibili con le dimissioni, non sussistendo ulteriori indicazioni per il percorso riabilitativo, non essendo la patologia suscettibile di ulteriori modifiche. 2 Aggiungeva che nel periodo successivo: il detenuto era stato sottoposto a ripetuti controlli per verificare le cause dei disturbi segnalati (il 19.11.2024, 3.4.2025, 14.5.2025, 23.7.2025, 31.7.2025) e ad un ricovero (dal 19 al 30.9.2024); gli erano state prospettate strade terapeutiche che egli aveva, al momento, rifiutato;
gli era stato raccomandato ripetutamente di eseguire gli esercizi in autonomia per il rafforzamento del tronco e per mantenere forza e articolarità degli arti superiori;
che, al termine delle verifiche, la relazione concludeva evidenziando che il quadro clinico è trattabile anche in ambiente carcerario, dove gli viene assicurata adeguata assistenza sanitaria nonché i necessari trattamenti fisioterapici (in caso di necessità anche dagli specialisti operanti nelle strutture ospedalieri ed ambulatoriali territoriali). Sotto il profilo della pericolosità sociale, evidenziava che dalla nota della Questura di Bari si evinceva che la clinica Riabilia era disponibile all’accoglienza, che XXXXXXX è elemento di spicco dell'omonimo gruppo criminale operante nei quartieri di San Girolamo e Fesca di Bari, e figlio di XXXXXX, deceduto in un agguato fatale;
è, anch’egli, vittima di un attentato che gli ha causato la paraplegia di cui è affetto, che è stato coinvolto in numerose indagini, venendogli notificate ordinanze di custodia cautelare anche durante la detenzione. Riportava, inoltre, il parere contrario della DDA di Bari, la quale rappresentava il quadro nel quale aveva operato il clan di appartenenza di XXXXXXX ed evidenziava la possibilità che il ritorno sul territorio di questi potesse riattivare azioni vendicative. Infine, riportava la relazione di sintesi del 27.8.2025, la quale evidenziava condotte carcerarie non corrette del detenuto in relazione a due episodi, uno dei quali per aver assunto atteggiamenti minacciosi nei confronti del personale sanitario (sanzione sospesa). Riferiva quanto riportato dall’esperto ex art. 80 ord. pen., in ordine al fatto che egli si professava innocente e che svolgeva alcune attività trattamentali compatibili con le condizioni di salute. Sulla base di questo quadro, riteneva che la situazione clinica non fosse tale da fondare un differimento della pena né obbligatorio né facoltativo, neanche nella forma della detenzione domiciliare, risultando ospitato nell’istituto penitenziario in cella idonea, con il necessario supporto, seguito a livello medico (anche specialistico), ed infermieristico ed essendo risultato che la condizione clinica non è suscettibile di evoluzione con ulteriori trattamenti fisioterapici, essendo necessario solo che egli svolga con costanza e in autonomia quelli prescritti, attuabili nella cella. Passava in rassegna i risultati degli esami clinici e strumentali, deducendone che non deponevano nel senso di peggioramento e che venivano effettuati i necessari periodici accertamenti per scongiurare infezioni delle vie urinarie. Concludeva, quindi, ritenendo che le condizioni di salute del condannato possono essere adeguatamente assicurate presso un istituto penitenziario dotato di centro clinico come la casa di reclusione di Parma e sono compatibili con la finalità rieducativa 3 della pena e con un trattamento rispettoso del senso di umanità. Evidenziava che XXXXXXX è persona lucida, orientata, che accede regolarmente ai colloqui con il personale operante presso l'istituto di pena, partecipa alla socialità e che non vi sono ostacoli all'individuazione da parte dell'area educativa di attività quotidiane compatibili con le sue condizioni di salute. Sotto il profilo della pericolosità sociale, evidenziava che egli, condannato per reati di estrema gravità, non si è mai dissociato dall'organizzazione criminale di riferimento nella quale ricopre ancora un ruolo di vertice. Rappresentava che la richiesta di effettuare un periodo di ricovero presso una clinica in Bari era inaccoglibile in quanto il luogo in cui XXXXXXX ha commesso i reati è proprio quello del territorio di Bari, sicché il suo rientro nel territorio sarebbe oltremodo rischioso. Evidenziava che gli atteggiamenti non corretti assunti dal detenuto sia nell'istituto carcerario sia nel periodo di ricovero non offrono rassicurazioni in ordine alla affidabilità del detenuto che potrebbe ottenere miglioramenti ove assicurasse una maggiore compliance terapeutica. Concludeva ritenendo che le patologie da cui è affetto XXXXXXX siano caratterizzate da sufficiente stabilità e che non vi sia il rischio che vadano incontro ad un aggravamento a causa della condizione detentiva in quanto adeguatamente trattata in ambito carcerario e non passibile di miglioramenti con trattamenti esterni. Per tale motivo escludeva anche che la situazione detentiva potesse ritenersi contraria al senso di umanità della pena e che in ragione delle condizioni cliniche l'espiazione non potesse perseguire finalità rieducative. Per tali motivi respingeva l'istanza.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed ) cod. proc. pen. Osserva che la valutazione è stata effettuata sulla base di dati approssimativi ed imprecisi che hanno indotto ad una sottovalutazione delle reali condizioni cliniche del detenuto e che il Tribunale di sorveglianza non si è confrontato con la documentazione medica prodotta dalla difesa e con i principi enunciati dalla giurisprudenza in ordine al rapporto tra patologie del detenuto e dignità della situazione detentiva e finalità rieducativa della pena. Rappresenta che il mancato esame della documentazione difensiva allegata non ha consentito di tenere nella dovuta considerazione la situazione instabile, con un obiettivo peggioramento già accertato nel 2023 e confermato nel 2025 (marzo e maggio), sicché l’ordinanza è stata assunta sulla base di una base conoscitiva parziale, non attuale e financo inesatta e, in tal modo, non ha tratto le dovute conseguenze sulla dignità in concreto della situazione detentiva, sulla possibilità, in questa situazione, di perseguire le finalità rieducative della pena e, quindi, in concreto, sulla incompatibilità della condizione clinica con il regime detentivo.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. I casi di differimento dell’esecuzione della pena disciplinati dagli artt. 146 e 147 cod. pen., da attuarsi, ove necessario, nelle forme della detenzione domiciliare c.d. surrogatoria di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen. (applicabile ad entrambe le ipotesi di differimento), costituiscono ipotesi eccezionali, nelle quali è possibile disporre il differimento della pena in presenza dei presupposti di legge. La disciplina è volta ad assicurare il contemperamento tra l’esigenza di eseguire la pena con quella di tutelare valori di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla salute e alla dignità personale nonché con il principio di umanità (art. 27, comma 3 Cost. e art. 3 della CEDU). Il differimento c.d. obbligatorio per motivi di salute, disciplinato dall’art. 146, comma 1, n. 3 cod. pen., presuppone che il condannato sia affetto da patologia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni risultino incompatibili con lo stato detentivo, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo la certificazione del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. In presenza di tali condizioni, il differimento è obbligatorio e il Tribunale, in alternativa, può applicare la detenzione domiciliare surrogatoria. Il differimento c.d. facoltativo, disciplinato dall’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen., prevede che la pena possa essere differita per motivi di salute nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica. In questo caso, il giudicante deve valutare se la patologia che affligge l’istante (acuta o cronica, guaribile o irreversibile) sia grave, nel senso che deve implicare o un pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre conseguenze dannose per la persona. La valutazione deve essere effettuata tenendo conto anche delle condizioni dell’ambiente carcerario e dei livelli di assistenza in concreto offerti, sia pure in condizione detentiva. Questa Corte ha affermato che «[...] in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma 3 e 32 Cost., la valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di una persona gravemente ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante, deve essere effettuata comparativamente, tenendo conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione;
valutazione, questa, che comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all'interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare all'indagato» (Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, [...]). 5 Nella valutazione dei presupposti per il differimento facoltativo viene in considerazione un ulteriore profilo costituito dalle conseguenze della patologia sul trattamento detentivo. È, cioè, necessario verificare che la sofferenza morale che affligge il detenuto per effetto dello stato detentivo, aggiunta alla afflizione connessa alla patologia, non sia tale da determinare un livello di malessere che superi i limiti dell’umana tollerabilità e che si ponga, quindi, in contrasto con il senso di umanità che, comunque, deve presidiare l’esecuzione della pena (in questo senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, [...]; Sez. 1, n. 44128 del 12/07/2021, [...]). Ultimo profilo da valutare attiene alla possibilità per il detenuto di fruire, in stato di libertà, di cure diverse e più efficaci di quelle che possono essere assicurate in stato di detenzione, avendo particolare riguardo alla possibilità che lo stato di detenzione possa aggravare la patologia. In questo caso, occorre verificare se, in concreto, la patologia sia fronteggiabile con cure adeguate all’interno del circuito penitenziario, eventualmente anche con transitori ricoveri esterni. «La decisione deve essere frutto, allora, dell'equilibrato contemperamento di interessi tra le esigenze di certezza ed indefettibilità della pena e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, che non consente il mantenimento della restrizione carceraria che finisca con il rappresentare una sofferenza aggiuntiva intollerabile da vivere in condizioni umane degradanti (in questo senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265722), dovendosi tenere conto tanto dell'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili quanto della concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al condannato valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, [...], Rv. 273699)» (Sez. 1, n. 44128 del 12/07/2011). Da ultimo, nella valutazione, il giudicante deve effettuare un rigoroso bilanciamento tra la tutela degli interessi menzionati con le finalità rieducative della pena e con la pericolosità sociale del condannato. L’art. 147, comma 4 cod. pen., prevede, infatti che il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena non possa essere adottato o, se adottato, debba essere revocato, qualora sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti. Nella valutazione, pertanto, il giudicante deve tenere conto anche della pericolosità sociale del condannato (Sez. 1, n. 63166 del 17/10/2018, [...]).
3. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati. 6 Diversamente da quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il Tribunale ha preso in considerazione la documentazione prodotta, avendo riportato nell’ordinanza sia gli esami effettuati successivamente al ricovero presso l’Ospedale di Montecatone, sia i relativi referti e gli approfondimenti specialistici. Ha tratto il proprio convincimento dalla valutazione conclusiva del nosocomio menzionato, nella quale si certifica una stabilità della patologia non migliorabile con ulteriori cicli fisioterapici e nella quale si afferma che la fisioterapia per mantenere l’efficienza degli arti superiori e del tronco può essere efficacemente effettuata dal paziente in cella. Ha sottolineato ripetutamente l’idoneità strutturale della cella di detenzione, dotata dei presidi per disabili e la presenza di un care-giver, nonché la possibilità di ricevere in detenzione tutte le cure e le terapie necessarie. A fronte di tale situazione, ha, quindi, escluso che le condizioni cliniche nello stato detentivo, siano tali da rendere non dignitosa la condizione di vita di XXXXXXX, che siano tali da determinare un aggravamento delle sue condizioni o da non consentire le terapie necessarie ed ha, quindi, concluso per la compatibilità della situazione con il regime detentivo. Quanto alla funzione di emenda della pena, ha riferito che, fermo restando l’atteggiamento mantenuto negli anni da XXXXXXX, di negazione della propria responsabilità, comunque, nei limiti delle proprie possibilità fisiche, questi segue il regime di trattamento. A tale situazione fisica, ha contrapposto la pericolosità sociale del detenuto, quale tratteggiata dalla relazione della Questura e della DDA ed ha sottolineato anche la condotta detentiva, non sempre corretta, anche nei confronti del personale sanitario. Sul punto, la difesa ha sottolineato che dalla relazione si evince che non sono noti gli attuali collegamenti con la criminalità del territorio. Il Tribunale, ha, tuttavia, ritenuto inopportuno il ritorno sul territorio di provenienza, sulla scorta di quanto riferito dalla DDA, circa il rischio connesso al rientro, tenuto anche conto del fatto che egli è stato destinatario di misure cautelari per fatti commessi anche dopo il grave episodio di cui è stato vittima, a conferma della persistenza dell’intraneità nel gruppo. Conclusivamente, l’ordinanza non merita le censure mosse. La decisione è tratta sulla base di un quadro probatorio completo, non evidenzia né vizi di logicità e contraddittorietà della motivazione, né carenze istruttorie e ha preso in considerazione tutti i profili ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza per valutare la compatibilità con il regime detentivo.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
7 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8