Sentenza 30 gennaio 2001
Massime • 2
Gli Ispettori postali sono da ritenere ufficiali di polizia giudiziaria in quanto tale qualità è loro espressamente attribuita dal D.M. 14 agosto 1943 in virtù del quale essi "sono incaricati di ricercare e accertare i reati che interessano direttamente o indirettamente l'organizzazione, l'esecuzione, l'utenza dei servizi postali e delle telecomunicazioni, o che vengano perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi".
In tema di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 361 cod. pen. (l'essere cioè il colpevole un ufficiale o agente di polizia giudiziaria) configura una circostanza aggravante di carattere soggettivo rispetto alla generale ipotesi di reato di cui al primo comma della stessa norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2001, n. 10272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10272 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 30/01/2001
1. Dott. GIOVANNI de ROBERTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ILARIO SALVATORE MARTELLA Consigliere N. 153
3. Dott. STEFANO MONACI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 42431/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'SI IA, nata in [...] [...], avverso la sentenza, in data 3.5.2000, della Corte di appello dell'Aquila;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA.
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfrancesco IADECOLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla qualificazione come ipotesi autonoma di reato;
udito per la p.c. EL Fiorella, il difensore: Avv. Dario FALCO TENAGLIA;
udito il difensore dell'imputato: Avv. Augusto LA MORGIA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esito alle indagini preliminari svolte, il GUP del Tribunale di Pescara, con decreto del 3.2.1997, disponeva il giudizio nei confronti di D'SI BI IA, per rispondere dei reati di cui agli artt.li:
A) 323 2 ^ co. c.p., perché, quale funzionario P.T. addetto all'Ufficio Ispezione del Compartimento P.T. Abruzzo, avendo ricevuto in data 9.12.1993, da IN OR una denuncia penale nei confronti delle emittenti: Radio Sole, Radio CI e Radio Latte e Miele, nonché nei confronti del Circolo Costruzioni T.T. di Sulmona, tenendo i seguenti comportamenti e cioè:
- cercando con velate minacce di scoraggiare lo IN dal formalizzare la denuncia,
- trattenendo presso di sè la citata denuncia,
- omettendo del tutto di trasmetterla alla competente A.G., - falsamente rassicurando il denunciante (che a più riprese si era dalla stessa recato per avere notizie sull'esito della denuncia) circa l'esito positivo della denuncia medesima, abusava del suo ufficio al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ai titolari delle predette emittenti radiofoniche;
B) 361 c.p. perché nella qualità di cui al capo di imputazione che precede, ometteva di trasmettere alla A. G. la denuncia presentata da IN OR.
Fatti denunciati in Pescara il 29.1.1994, acc. dal 9.12.1993. All'esito del giudizio, il Tribunale di Pescara dichiarava l'imputata D'SI colpevole del reato ascrittole al capo B) della rubrica e, in concorso delle attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi due di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per un periodo di durata pari alla pena principale. Pene sospese alle condizioni di legge.
Assolveva la stessa D'SI dall'imputazione di cui al capo A), perché il fatto non sussiste.
Interposto gravame dal Procuratore della Repubblica di Pescara e dall'imputata, la Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza in data 3.5.2000, in parziale riforma della decisione impugnata, riduceva la pena inflitta a mesi uno di reclusione determinando in anni uno la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputata che denuncia:
1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Si osserva che i giudici del merito avevano rilevato che il primo e più importante elemento di accusa emergente dalle acquisizioni processuali, era costituito dall'intervallo di tempo intercorrente fra la data del 9.12.1993 (in cui il denunciante IN OR, presentatosi presso l'ufficio della D'SI, dietro invito di costei, compilava di suo pugno il modello denominato "processo verbale" 167/f, recante l'intestazione all'Amministrazione delle P.P.T.T.) e la data del 4 febbraio dell'anno successivo, nella quale la D'SI consegnava spontaneamente agli ispettori della polizia postale D'LÒ e ZACCONE - che stavano portando ad esecuzione il decreto di perquisizione e sequestro - il documento contenente le dichiarazioni accusatorie dello IN.
Sostiene la ricorrente che la motivazione espressa dal giudice di merito si basi su deduzioni infondate ed enunciate in contrasto con quelle risultanti dalla istruttoria dibattimentale e per di più evidenziate nei motivi di gravame.
2) Violazione dell'art.361 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale.
Si sostiene che, essendo già in corso un'istruttoria in merito al fatto denunciato, non vi erano elementi per ritenere provate a carico della D'SI, la coscienza e volontà di commettere il reato contestatole.
3) Violazione dell'art.522 in relazione all'art. 606 lett. c) c.p.p.: nullità della sentenza di merito per la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza.
Si osserva che la ricorrente era stata tratta a giudizio per il reato di cui all'art. 361 c.p., perché nella qualità di funzionario P.T. ometteva di trasmettere all'A.G. la denuncia presentata dallo IN. Per contro, già con la sentenza di 1^ grado la D'SI era stata erroneamente qualificata ufficiale o agente di P.G. ed era stata ritenuta colpevole del reato previsto dal 2^ comma dell'art.361 c.p. in luogo di quello previsto dal Ì comma, come contestato con il decreto di citazione a giudizio.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 361 2^ co. c.p., in relazione agli artt.li 69 c.p. e 606 lett. b) c.p.p.. Si osserva che il 2^ co. dell'art. 361 c.p. è un'ipotesi di reato circostanziato, sia in senso letterale sia in senso logico- giuridico, rispetto a quella del 1^ co..
Da ciò è conseguito, in sede di determinazione della pena, la intervenuta violazione dell'art.69 c.p. e, quindi, del principio di obbligatorietà del giudizio di valenza tra le attenuanti generiche concesse e l'aggravante di cui al citato 2^ co. dell'art. 361 c.p.. 5) Violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 546 c.p.p. e 53 L. 689/81. Omesso esame di un punto del gravame.
La doglianza è che la Corte territoriale, pur avendo ridotto la pena detentiva, ha completamente omesso di decidere in ordine alla richiesta applicazione della sanzione sostituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente ritiene il Collegio che debba disattendersi l'assunto difensivo secondo cui all'imputata D'SI BI IA, nella sua qualità di "Funzionario P.T. addetto all'Ufficio Ispezione del Compartimento P.T. Abruzzo" (come contestato con l'imputazione ascrittale), non spettasse la qualifica di ufficiale di p.g.. In effetti tale qualifica, all'epoca dei fatti, risultava inequivocamente riconosciuta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.li 57 co. 3^c.p.p. e 1 del DM 14 agosto 1943, norma che di seguito si richiama: "gli ispettori dell'Amministrazione della Poste e dei Telegrafi, nell'esercizio della funzione, sono incaricati di ricercare e accertare i reati che interessino direttamente o indirettamente l'organizzazione, l'esecuzione, l'utenza dei servizi postali e delle telecomunicazioni, o che vengano perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi. Ai funzionari anzidetti è riconosciuta la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria e spettano tutti i poteri a questa inerenti".
Appare, pertanto, in tutta la sua inconsistenza la doglianza di cui al punto 3) dei motivi di ricorso, secondo cui i giudici del merito sarebbero incorsi nell'inosservanza dell'art. 522 c.p.p., per violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza.
Proprio in virtù di tale qualifica, la D'SI, una volta acquisita la notizia di reato, avrebbe dovuto, senza ritardo riferirla al P.M. ai sensi dell'art. 347 c.p.p., in quanto le dichiarazioni rilasciatele il 9.12.1993 da IN OR avevano inequivocamente il contenuto di denuncia penale presentata a un ufficiale di p.g. e avente ad oggetto, fra l'altro, l'esistenza di impianti di radiodiffusione accesi abusivamente dopo la pubblicazione della L.
6.8.1990 n. 223 (recante norme in tema di "disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"), condotta integrante la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 195 co. 3^ del DPR 29.3.1973 n. 156, come modificato dalla legge testè citata.
Alla stregua delle acquisite risultanze, questa Corte ritiene ineccepibile, sul piano logico-giuridico, il convincimento espresso dal Tribunale e ribadito dal Giudice di appello sull'avvenuta volontaria e consapevole inadempienza da parte dell'ispettore D'SI, nella sua qualità di ufficiale di p.g. nell'ambito del servizio di competenza, di riferire al P.M. fatti-reato rappresentati dallo IN con la richiamata denuncia, stanti la specificità e l'oggettività dei medesimi in essa rappresentati.
Le relative doglianze difensive sono, pertanto, da valutarsi prive di fondamento.
È, invece, da ritenersi fondato il motivo di ricorso, con cui si censura il giudice a quo per aver ritenuto figura autonoma di reato la fattispecie prevista nel cpv. dell'art. 361 c.p.: l'essere il colpevole "un ufficiale o agente di polizia giudiziaria" che avendo, comunque, avuto notizia di un reato, doveva riferire alla A.G..
Osserva la Corte che la stessa formulazione legislativa configura un rapporto di specialità dell'ipotesi prevista dal 2^ co. dell'art. 361 c.p. rispetto a quella del 1^ co. dello stesso articolo, nel senso che la prima viene a porsi in relazione di "specie" a "genere" rispetto alla seconda, in quanto ne include tutti gli elementi con l'aggiunta di un "requisito specializzante". È indubbia, pertanto, sul piano ermeneutico, la natura circostanziale dell'essere il colpevole "ufficiale o agente di p.g.". Trattasi di circostanza con carattere soggettivo, perché riguarda la qualità personale del colpevole (art. 70 1^ co. n. 2 c.p.) e la ragione dell'aggravante è vista dal legislatore nella maggior violazione del dovere funzionale, in quanto è scopo precipuo della polizia giudiziaria prendere notizia dei reati e riferirne all'A.G.. Ciò comporta la mutazione della specie della pena del delitto (da multa a reclusione) e, in caso di concorso con altre circostanze (nella specie le già concesse "generiche"), l'applicazione delle regole di cui agli artt.li 63 e 69 c.p.. L'accoglimento della censura dedotta, esonera dalla disamina delle ragioni di doglianza di cui al punto 5) dei motivi di ricorso. Da quanto sopra consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla qualificazione della previsione dell'art. 361 n. 2 c.p., con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma.
Va rigettato, nel resto, il ricorso.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla qualificazione della previsione dell'art. 361 co. 2^ c.p. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001