Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6395
CASS
Sentenza 8 maggio 2001

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In tema di illecito aquiliano, affinché rilevi il nesso di causalità fra l'evento lesivo ed un fatto antecedente ad esso eziologicamente collegato, deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento (nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto), e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto idoneo, di per sè, a determinare l'evento stesso. Ne consegue che il danno derivante dalla mancata disponibilità di un immobile imputabile al fatto del terzo rientra, normalmente, nella sfera delle conseguenze immediate e dirette dell'illecito altrui, senza che occorra, all'uopo, indagare sul presunto intento del proprietario di utilizzare o meno il detto immobile al fine di conseguirne un reddito, e che la quantificazione del danno stesso va legittimamente rapportata al reddito che il bene era suscettibile di fornire e che, per effetto delle sua temporanea perdita, il proprietario non ha potuto, "medio tempore", conseguire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6395
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6395
    Data del deposito : 8 maggio 2001

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