Sentenza 7 luglio 2009
Massime • 1
Costituisce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza l'affermazione, in sentenza, della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. proc. pen., con il conseguente divieto di comparazione con le circostanze attenuanti, a fronte della contestazione soltanto della recidiva di cui all'art. 99, comma secondo, cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2009, n. 37523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37523 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/07/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 3397
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 020397/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR ES, N. IL 30/08/1981;
avverso SENTENZA del 05/02/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione dell'art. 69 c.p., comma 4 e art. 99 c.p., comma 4 e al conseguente trattamento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DI SI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 5 febbraio 2007 con la quale, a conferma della sentenza emessa in primo grado in data 27 gennaio 2006 dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Erronea applicazione della legge penale ed in particolare degli artt. 99 e 69 c.p. e/o nullità della sentenza impugnata, espressamente prevista dall'art. 522 c.p.p. per difformità tra quanto contestato e ritenuto in sentenza e/o mancanza di motivazione. Il ricorrente lamenta che la reiezione della richiesta di giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. è stata motivata esclusivamente con riferimento d una presunta impossibilità di tale giudizio sancita dal divieto imposto dall'art. 69 c.p., comma 4, mentre, in realtà la contestazione faceva esclusivo riferimento alla recidiva specifica infraquinquennale cui non è applicabile la previsione dell'art. 69 c.p., comma 4. Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che la contestazione della recidiva riportata nel capo di imputazione fà riferimento alla recidiva specifica infraquinquennale, di cui all'art. 99 c.p., comma 2. La qualità della recidiva contestata non poteva dunque ritenersi ostativa in astratto alla valutazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. La circostanza che la Corte d'appello, in difetto di contestazione della recidiva reiterata, l'abbia comunque ritenuta sussistente e ne abbia tenuto conto, in via esclusiva, per motivare il diniego del giudizio di prevalenza, costituisce violazione dell'art. 521 c.p.p. con la conseguente nullità della sentenza nella parte relativa al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti e la recidiva stessa. La giurisprudenza ha correttamente affermato che la contestazione generica della recidiva non è comunque sufficiente, essendo necessario un addebito specifico delle varie tipologie di recidiva, in considerazione delle differenti conseguenze sanzionatorie da esse derivanti (v. sin da Cass., 7 febbraio 1991, Padovano, Cass. 27 febbraio 1996, Caccavallo). Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente all'applicazione dell'art. 69 c.p., comma 4 e art. 99 c.p., comma 4 e al conseguente trattamento sanzionatorio;
gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 69 c.p., comma 4 e art. 99 c.p., comma 4 e al conseguente trattamento sanzionatorio e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2009