Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2025, n. 36695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36695 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
36695-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
LV RE DA FI
VI AU
- Presidente-
NA IS GE CC
FA ZA
ha pronunciato la seguente
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposti da:
PE EN nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 877/2025 CC - 02/10/2025 R.G.N. 16269/2025
non ricorrente
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l'ordinanza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere FA ZA;
lette le conclusioni del PG, nel senso del rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del ministero resistente;
nel senso del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, quale giudice della riparazione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di IN SO avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., per la custodia cautelare patita in forza di ordinanza emessa per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. Reato ascritto all'attuale ricorrente come commesso in offesa della propria mogie e dal quale egli è stato assolto perché il fatto non sussiste con sentenza di primo grado irrevocabile.
1.1. Trattasi di fattispecie in sede cautelare ritenuta commessa (dal 20 luglio 2002 al 2 dicembre dello stesso anno) dopo l'allontanamento della donna dall'abitazione familiare, unitamente alla prole, all'esito di denunce da ella sporte e fondanti un altro procedimento penale a carico di IN SO per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.
1.2. I rigetto dell'istanza si è fondato sostanzialmente sulla ritenuta sussistenza di una condotta da parte dell'instante gravemente colposa e sinergica rispetto all'intervento cautelare. Quest'ultimo si è sostanziato in un'ordinanza motivata anche in ragione dell'aggressione perpetrata il 29 luglio 20022 dall'attuale ricorrente in offesa della moglie, culminata in certificate lesioni personali e in minacce di morte prospettate come da concretizzarsi per l'ipotesi in cui IN SO fosse stato arrestato in seguito e denuncia della persona offesa.
2. Avverso l'ordinanza e nell'interesse dell'instante è stato proposto ricorso fondato su due motivi deducenti violazione di legge (l'art. 314 cod. proc. pen.) e vizio cumulativo di motivazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Al ricorrente l'ordinanza impugnata «non appare in linea ...con la relativa valutazione giuridico-penale» e «con la pacifica realtà fattuale». L'apparato motivazionale sarebbe errato, autoreferenziale e apodittico oltre che contraddittorio e manifestamente illogico. La Corte territoriale avrebbe specificato le ragioni dell'assoluzione, come emergenti dalla sentenza penale, e quelle sottese all'intervento cautelare e alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Contraddittoriamente e in termini manifestamente illogici i giudici di merito avrebbero però accertato la colpa grave sinergica rispetto all'intervento cautelare, anche in termini di sua persistenza, in forza della sola denuncia delle subite lesioni personali e minacce del 29 luglio 2022 nonostante la ritenuta inattendibilità (in sede penale),
dell'indicata persona offesa circa il denunciato pedinamento, riferito come avvenuto nel successivo mese di dicembre.
3. Hanno concluso per iscritto, nei termini di cui in epigrafe, la Procura generale e l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze resistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è manifestamente infondato.
2. Diversamente da quanto dedotto, la Corte territoriale pone alla base dell'accertamento della condotta ostativa gli elementi accertati in sede penale per poi, rapportandoli all'intervento cautelare, ritenerli sinergici all'ordinanza genetica, applicativa della custodia cautelare, e alla permanenza dell'intervento dell'Autorità seppur previa sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari. L'approccio metodologico all'accertamento dell'elemento negativo del diritto all'equa riparazione, la condotta ostativa, è corretto oltre che retto da motivazione coerente e non manifestamente illogica (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, [...], la giurisprudenza di legittimità in essa richiamata, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, [...], e a essa successiva, tra le più recenti Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, [...], Rv. 288523 01, in motivazione;
Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025, Moati).
3. In particolare, il giudice della riparazione evidenzia le ragioni dell'assoluzione per l'insussistenza del reato di atti persecutori per il quale vi è stato l'intervento cautelare, ascritto come commesso dal 20 luglio 2022 al 2 dicembre dello stesso anno. Il riferimento è all'assenza di prova, per la contraddittorietà degli elementi acquisiti al processo in merito a uno degli episodi denunciati, il pedinamento eseguito nel mese di dicembre 2022, fermo restando l'accertato episodio del 29 luglio 2022 ritenuto dal giudice penale, di per sé considerato, non tale da integrare il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.
3.1. Dal confronto con la sentenza assolutoria la Corte territoriale trae altresì l'accertata condotta ostativa dell'instante: la citata aggressione in offesa della donna eseguita il 29 luglio 2022 e culminata in refertate lesioni personali e
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in minacce di morte, alla stessa rivolte, prospettate come da attuarsi per l'ipotesi di arresto conseguente a denuncia dell'aggredita.
3.2. All'esito del descritto corretto iter logico-giuridico il giudice della riparazione valuta gravemente colposa l'accertata condotta tenuta il 29 luglio 2022 nonché sinergica rispetto all'intervento cautelare a al suo mantenimento, ancorché previa sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
3.2.1. La colpa e la gravità della stessa sono state ritenute dal giudice della riparazione in considerazione dell'aggressione in offesa della donna e della relativa gravità, in quanto culminata in documentate lesioni personali e minacce di morte, oltre che in relazione al contesto di riferimento. È stata sul punto particolarmente valorizzata anche la circostanza dell'essere stata tenuta la descritta condotta aggressiva in offesa della moglie dopo il di lei allontanamento dalla comune abitazione in pendenza di un altro procedimento penale a carico dell'instante per violenza sessuale in offesa della stessa donna e maltrattamenti in famiglia (sul modo di atteggiarsi della colpa ai fini della riparazione per ingiusta detenzione in considerazione del rilievo della sua componente oggettiva e della conseguente reazione di una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità, si veda, ex plurimis: Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, [...], Rv. 288523-01).
3.2.2. Rapportata all'intervento cautelare, la descritta condotta, con giudizio di prevedibilità formulato con criterio ex ante, è stata ritenuta sinergica rispetto tanto all'ordinanza genetica, facente perno anche sull'aggressione del 29 luglio 2022, quanto in ordine alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari sottesa alla sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in quanto più adeguati. Quanto alla persistenza dell'intervento dell'Autorità, il giudice della riparazione evidenzia in particolare che a seguito dell'interrogatorio di garanzia del 19 dicembre 2022 il G.i.p. ha sostituito la misura cautelare in ragione di elementi tali da minare la gravità indiziaria rispetto a uno degli episodi denunciati, il pedinamento eseguito nel mese di dicembre, ferma restando dunque la gravità indiziaria fondante anche sull'aggressione del 29 luglio 2022.
4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati). Alla soccombenza segue altresì la condanna del
ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Cosi deciso il 2 ottobre 2025
Il Consigliere fensore Fabio Antezza
12/11/2025 Funzionario G Dr. Gianfranco Canez
Il Presidente Salvatore Dovere
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