Sentenza 21 maggio 2003
Massime • 1
In tema di liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati, il rito speciale camerale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 non è ammesso nei soli casi di contestazione del rapporto di clientela, della natura giudiziale dei compensi pretesi, dell'avvenuta transazione della lite, ovvero di domanda riconvenzionale del cliente convenuto. Ne consegue che non vale ad escludere la possibilità del ricorso al rito camerale la contestazione che il cliente faccia di nulla dovere al professionista per avere già estinto il credito vantato oppure perché il credito stesso è prescritto.
Commentario • 1
- 1. Compensi professionali: rito sommario inammissibile se va deciso anche l'anAccesso limitatoAlessandra Agrillo · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2003, n. 7957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7957 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG IO, in proprio ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 68, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND VIA CAVOUR 325 ROMA, in persona dell'Amministratore rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 325, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO BROCCO, difeso dall'avvocato ROBERTA RAMACCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. R.G. 56520/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato Livio AG che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato Mauro FIORE che deposita delega dell'avvocato ROMANELLI Roberto, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso inammissibile o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza resa il 12.4.2000 all'esito dell'udienza camerale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 645 cpc e 29 e 30 legge n. 794/42, proposta dal Condominio di Via Cavour n. 325 contro l'Avv. Livio LI, il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava ogni domanda di liquidazione di onorari, diritti e spese proposta dal predetto avvocato: Osservava il Tribunale:
a) che era fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva proposta dal condominio per quattro procedimenti e che la stessa non era inammissibile per il fatto che il debitore aveva assunto che il debito era stato pagato o si era comunque estinto;
b) che il creditore non aveva deferito il giuramento, secondo la riserva fatta;
c) che per altri due procedimenti, ancora pendenti, non poteva provvedersi alla liquidazione degli onorari e delle competenze non essendovi stata ne revoca ne' rinuncia al mandato.
Avverso detto provvedimento ricorre per Cassazione l'Avv. LI con due motivi illustrati da memoria.
Il Condominio resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente, denunziando violazione degli artt. 645 comma 2, 180, 183, 134 e segg. cpc. con riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, deduce che il rito camerale non è applicabile nel caso in cui l'opponente contesti l'esistenza o la persistenza - come nella specie - del diritto azionato dall'opposto per cui il giudizio doveva svolgersi secondo le forme ordinarie. Il Tribunale, disattendendo tale principio, aveva impedito l'espletamento dell'interrogatorio formale e di altri mezzi istruttori, così comprimendo il diritto di difesa del ricorrente.
Nel secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 n. 32, 2959, 2943 e 2944 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Sostiene che la proposta eccezione di prescrizione presuntiva era incompatibile con l'affermazione dalla parte di aver estinto il debito mediante pagamento di una somma inferiore a quella richiesta e vantata. Il Tribunale aveva disatteso l'assunto in tal senso formulato dal ricorrente ritenendolo irrilevante a fronte dell'affermazione del condominio di aver saldato comunque il debito nel mentre la deduzione del ricorrente era nel senso della incompatibilità dell'eccezione con l'affermazione di pagamento soltanto parziale del debito. Il Tribunale, inoltre, non aveva ritenuto interruttivo della prescrizione il riconoscimento del debito da parte del condominio fatto nel verbale di assemblea del 16.12.1993, e lo stesso Tribunale, inoltre, aveva negato implicitamente valore interruttivo alle lettere raccomandate inviate al Condominio da esso ricorrente e depositate in atti.
L'imposizione del rito camerale non aveva consentito al ricorrente di provare, con gli opportuni mezzi istruttori, la fondatezza del suo assunto di aver interrotto la prescrizione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, non è fondato l'assunto in cui si sostiene la inapplicabilità del rito speciale camerale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il ricorso alla speciale procedura di liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati, prevista dagli artt. 28 e 29 delle legge 13 giugno 194.2 n. 794, non è ammesso nei soli casi in cui vi sia contestazione sul rapporto di clientela (cioè sul presupposto contrattuale del diritto al compenso), sulla natura giudiziale dei compensi pretesi, sull'avvenuta transazione della lite ovvero quando il cliente, convenuto per la liquidazione delle spettanze, opponga una domanda riconvenzionale poiché tale domanda, introducendo un nuovo petitum ed una pretesa che fa capo non più all'avvocato ma al cliente, non consente di utilizzare la procedura sommaria che deroga al principio del doppio grado di giurisdizione ed il procedimento, in tal caso, dovrà svolgersi secondo il rito ordinario (Cass. 1995 n. 2229; Cass. 1999 n. 3557; Cass. 2000 n. 12035). Ne consegue che, al contrario di quanto erroneamente ritiene il ricorrente, non vale ad escludere la possibilità del ricorso al rito camerale la contestazione che il cliente (come nella specie) faccia di nulla dovere al professionista per aver già estinto il credito vantato e/o perché il credito stesso è prescritto. Se, quindi, il ricorso al rito era, nel caso di specie, ammissibile, è evidente che, a prescindere dalla sua specialità, nessuna compressione poteva darsi al diritto alla prova che il ricorrente intendesse proporre, come lo stesso Tribunale riconosce nel momento in cui rileva che il LI, cui era stata opposta la prescrizione del credito, non aveva deferito il giuramento, secondo la riserva all'uopo fatta.
Del pari infondato è il secondo motivo per il quale, innanzitutto, vale quanto detto poc'anzi circa la possibilità di prova concessa al ricorrente, di tal che la censura in tal senso formulata nel motivo in esame perde ogni pregio, non solo in astratto ma anche perché, in concreto, nessuna indicazione il ricorrente fornisce dei mezzi di prova che egli avrebbe richiesto e che il giudice non avrebbe ammesso.
Non resta, quindi, che occuparsi della prescrizione che il ricorrente assume vanamente opposta ex art. 2956 cc dal momento che il condominio debitore aveva ammesso di aver estinto solo parzialmente il credito.
L'assunto del ricorrente che è, in astratto corretto (Cass. 1160/95;
Cass. 3655/88; Cass. 2257/99), non è, nel concreto, fondato poiché dal provvedimento impugnato non si evince affatto che il condominio abbia sostenuto di aver saldato parzialmente il credito vantato dal professionista che, anzi, dal tenore letterale di esso si evince l'esatto contrario e, cioè, che il condominio abbia sostenuto di aver "comunque saldato il proprio debito" e si ribadisce più avanti l'operatività della prescrizione presuntiva opposta quando "il debitore, ferma restando l'originaria esistenza del debito, assuma che il debito stesso sia stato pagato o sia comunque estinto". Nessun cenno si fa, quindi, alla deduzione di un pagamento parziale nè rientra tra i compiti di questa Corte procedere alla lettura degli atti di causa per verificare gli esatti termini nei quali l'eccezione di prescrizione venne formulata, stante il tenore testuale del provvedimento impugnato poiché ciò comporterebbe l'accertamento di elementi di fatto, precluso innanzi a questa Corte.
Quanto agli atti interruttivi, che il ricorrente assume essere stati tralasciati dal Tribunale, la censura è proposta in termini di assoluta genericità poiché nessuna cenno viene fatto ne' al tenore della delibera condominiale contenente un presunto riconoscimento del debito (art. 2944 cc), ne' al contenuto ed ai termini delle lettere raccomandate che il ricorrente assume di aver inviato al Condominio.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in complessivi euro 810 (ottocentodieci) di cui 750 (settecento50) per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2003