Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2003, n. 7957
CASS
Sentenza 21 maggio 2003

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In tema di liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati, il rito speciale camerale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 non è ammesso nei soli casi di contestazione del rapporto di clientela, della natura giudiziale dei compensi pretesi, dell'avvenuta transazione della lite, ovvero di domanda riconvenzionale del cliente convenuto. Ne consegue che non vale ad escludere la possibilità del ricorso al rito camerale la contestazione che il cliente faccia di nulla dovere al professionista per avere già estinto il credito vantato oppure perché il credito stesso è prescritto.

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  • 1Compensi professionali: rito sommario inammissibile se va deciso anche l'anAccesso limitato
    Alessandra Agrillo · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2003, n. 7957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7957
Data del deposito : 21 maggio 2003

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