Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA BR vedova LI DA, LI TT, LI IS, LI BI, LI LA LL, tutti nella qualità di coeredi di LI DA , elettivamente domiciliati in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 111, presso lo studio dell'avvocato SCLAFANI GERMANO, che li difende, giusta delega a margine;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LAZIO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 649/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 12/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso;
assorbito il primo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN GA ved. LI, e i suoi 4 figli coeredi:
ON, IS, AB e LA hanno impugnato, nei confronti del Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 26 marzo 99, la sentenza della commissione Trib. centrale, depositata il 12.2.98, confermativa di quella della commissione Trib. di 2 grado di Roma, che aveva rigettato il loro ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di Finanza alle istanze di restituzione di quanto trattenuto dalla RAI, quale sostituto d'imposta, sull'indennità di fine rapporto, maturata da LI NT, loro corrisposta ex art. 2111 c.c., ed assoggettata a tassazione separata sulla base della retribuzione dell'ultimo biennio.
I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione e la violazione degli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. 597/73, "nonché dei principi fondamentali della legislazione tributaria"; sostenendo, in particolare, di avere acquistato "jure propio" l'indennità "post mortem" e che questa non è tassabile per la sua natura previdenziale. In via subordinata deducono, inoltre, di non essere subentrati nei rapporti col fisco nella medesima posizione che sarebbe spettata al loro defunto congiunto, bensì in un "autonomo rapporto diretto d'imposta".
Con controricorso notificato il 17 maggio 99, il Ministero delle Finanze resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va rilevata l'inammissibilità del controricorso, perché proposto oltre il prescritto termine decadenziale di cui all'art. 370 co. 1 c.p.c.. Si osserva, quindi, che entrambe le doglianze, che è opportuno esaminare congiuntamente, risultano prive di giuridico fondamento. Infatti l'indennità di fine rapporto, anche in caso di morte del prestatore di lavoro, e di ricorrenza quindi, come nella verificatasi ipotesi, della disciplina ripartitoria di cui all'art. 2122 c.c. a favore del coniuge e dei figli, è soggetta, secondo l'inequivoco disposto di cui all'art. 12 lett. e) D.P.R. 597/73 a tassazione separata, e specificamente al regime differenziato di cui al 1 comma dell'art. 14. Regime che, non solo esclude la possibilità stessa di ritenere l'indennità in questione non tassabile per la sua natura previdenziale (come se, peraltro, tale profilo fosse incompatibile con quello reddituale;
evenienza questa già esclusa dalla Corte Cost. nella sent. 179/89, che ha respinto la tesi della l'intassabilità), ma altresì preclude, dovendosi la aliquota determinare con riferimento all'intero importo, la possibilità di calcolare l'imposta in ragione dei redditi dei singoli precettori;
senza che in ciò abbia rilevanza alcuna la qualifica (jure propio o ereditario) del loro titolo di acquisto.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004