CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18708 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di HE RI, nato a [...] 1'11.8.1960, contro la sentenza della Corte di Appello di Bari del 20.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui, in data 17.7.2014, il Tribunale di Trani aveva riconosciuto RI HE responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi lieve, lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa, oltre al Penale Sent. Sez. 2 Num. 18708 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/03/2023 t pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna;
2. ricorre per cassazione il difensore del HE deducendo: 2.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione: richiama l'imputazione elevata a carico dell'odierno ricorrente, collegata all'episodio del furto di 50 telefoni cellulari denunziato in data 30.12.2011 da US CE e l'utilizzo, in data 19.1.2012, di uno di questi, con una sola telefonata, da parte del HE il quale, unitamente alla moglie, titolare dell'utenza mobile, aveva riferito di averlo rinvenuto per strada;
aggiunge che, ciò non di meno, i giudici di merito hanno ritenuto la sua penale responsabilità riconducendo il fatto nella ipotesi "lieve" stante l'incensuratezza dell'imputato ed il modesto valore del telefono;
rileva che, ormai assodata l'applicabilità della causa di non punibilità alla ricettazione "lieve", osserva che essa può essere ritenuta in sede di legittimità anche senza rinvio, evidenzia la inadeguatezza della motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poterla applicare e che non emerge in via indiretta o implicita dal complessivo tenore della decisione;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato: richiamato il tenore della motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso di poter applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., rileva, tuttavia, che il reato è prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza va annullata senza rinvio. La difesa, infatti, aveva potuto sollevare la questione relativa alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. soltanto nel corso del giudizio di appello ed all'esito della sentenza n. 156 del 2020 con cui, come è noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità "... dell'art. 131- bis cod. pen., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva" e, dunque, "... anche nell'ipotesi di ricettazione attenuata ex art. 648, secondo comma, cod. pen., e in ogni altra ipotesi di reato privo di un minimo edittale di pena detentiva, l'esimente non potrà essere riconosciuta quando la valutazione giudiziale di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. sia negativa per l'autore del fatto o la condotta di questi risulti abituale ovvero, ancora, quando ricorra una fattispecie tipica di non tenuità tra quelle elencate dal secondo comma dell'art. 131-bis cod. pen.". Dalla lettura delle due sentenze di merito risulta non soltanto il dato, soggettivo, della incensuratezza del ricorrente ma, anche, sul piano oggettivo, quello della tenuità dell'offesa al bene giuridico protetto che aveva difatti consentito, già al primo giudice, di ricondurre il fatto nella ipotesi "lieve" contemplata dall'art. 648 cod. pen. e, per altro verso, di contenere la pena in termini minimi. La Corte di appello, dal canto suo, sollecitata dalla difesa sul possibile riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, ha liquidato la questione con motivazione lapidaria se non, invero, meramente apparente. Il motivo di ricorso è, perciò, sicuramente in grado di superare il vaglio di ammissibilità per cui, avendo consentito la corretta instaurazione del giudizio in questa sede, impone di tener conto del decorso del termine di prescrizione del reato maturato anche successivamente alla sentenza di secondo grado (cfr., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01) e che, ad oggi, è interamente maturato trattandosi di ricettazione che risulta contestata alla data del sequestro (9.1.2012) rispetto alla quale, prescindendo da ogni altra considerazione, ed in assenza di periodi di sospensione, sono ormai abbondantemente decorsi i dieci anni di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen..
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16.3.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui, in data 17.7.2014, il Tribunale di Trani aveva riconosciuto RI HE responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi lieve, lo aveva condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa, oltre al Penale Sent. Sez. 2 Num. 18708 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 16/03/2023 t pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna;
2. ricorre per cassazione il difensore del HE deducendo: 2.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione: richiama l'imputazione elevata a carico dell'odierno ricorrente, collegata all'episodio del furto di 50 telefoni cellulari denunziato in data 30.12.2011 da US CE e l'utilizzo, in data 19.1.2012, di uno di questi, con una sola telefonata, da parte del HE il quale, unitamente alla moglie, titolare dell'utenza mobile, aveva riferito di averlo rinvenuto per strada;
aggiunge che, ciò non di meno, i giudici di merito hanno ritenuto la sua penale responsabilità riconducendo il fatto nella ipotesi "lieve" stante l'incensuratezza dell'imputato ed il modesto valore del telefono;
rileva che, ormai assodata l'applicabilità della causa di non punibilità alla ricettazione "lieve", osserva che essa può essere ritenuta in sede di legittimità anche senza rinvio, evidenzia la inadeguatezza della motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poterla applicare e che non emerge in via indiretta o implicita dal complessivo tenore della decisione;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato: richiamato il tenore della motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso di poter applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., rileva, tuttavia, che il reato è prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza va annullata senza rinvio. La difesa, infatti, aveva potuto sollevare la questione relativa alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. soltanto nel corso del giudizio di appello ed all'esito della sentenza n. 156 del 2020 con cui, come è noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità "... dell'art. 131- bis cod. pen., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva" e, dunque, "... anche nell'ipotesi di ricettazione attenuata ex art. 648, secondo comma, cod. pen., e in ogni altra ipotesi di reato privo di un minimo edittale di pena detentiva, l'esimente non potrà essere riconosciuta quando la valutazione giudiziale di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. sia negativa per l'autore del fatto o la condotta di questi risulti abituale ovvero, ancora, quando ricorra una fattispecie tipica di non tenuità tra quelle elencate dal secondo comma dell'art. 131-bis cod. pen.". Dalla lettura delle due sentenze di merito risulta non soltanto il dato, soggettivo, della incensuratezza del ricorrente ma, anche, sul piano oggettivo, quello della tenuità dell'offesa al bene giuridico protetto che aveva difatti consentito, già al primo giudice, di ricondurre il fatto nella ipotesi "lieve" contemplata dall'art. 648 cod. pen. e, per altro verso, di contenere la pena in termini minimi. La Corte di appello, dal canto suo, sollecitata dalla difesa sul possibile riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, ha liquidato la questione con motivazione lapidaria se non, invero, meramente apparente. Il motivo di ricorso è, perciò, sicuramente in grado di superare il vaglio di ammissibilità per cui, avendo consentito la corretta instaurazione del giudizio in questa sede, impone di tener conto del decorso del termine di prescrizione del reato maturato anche successivamente alla sentenza di secondo grado (cfr., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01) e che, ad oggi, è interamente maturato trattandosi di ricettazione che risulta contestata alla data del sequestro (9.1.2012) rispetto alla quale, prescindendo da ogni altra considerazione, ed in assenza di periodi di sospensione, sono ormai abbondantemente decorsi i dieci anni di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen..
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16.3.2023