CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2026, n. 14816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14816 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4149/2024 R.G. proposto da: Autostrada Del Brennero Spa, C.F. e P.IVA: 00210880225, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RE NZ unitamente agli avvocati Stefan Thurin, Karl Zeller -ricorrente- contro Comune Di Isera 00203870225, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm. Tributaria II Grado di Trento n. 40/2023 depositata il 11/12/2023. Civile Sent. Sez. 5 Num. 14816 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: SPAVENTI LAVINIA Data pubblicazione: 18/05/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026 dal Consigliere AV TI. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Uditi per il ricorrente l'Avv. Karl Zeller e per il controricorrente l'Avvocatura Generale Dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Isera (Tn) richiese alla società Autostrada del Brennero s.p.a, il pagamento della IM per l’anno 2014 e della MI per gli anni 2015-2017 in relazione ad un impianto fotovoltaico incorporato nella barriera antirumore della A22, per il tratto insistente nel territorio del Comune;
la società TO del Brennero ha impugnato gli avvisi di accertamento presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, che con sentenza n. 45/2023 ha accolto le sue ragioni. 2. Il Comune di Isera ha presentato appello avverso la sentenza di primo grado, accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, con la sentenza n.40/2023. 3. Avverso la sentenza della CGT di II grado la TO del Brennero s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 4. Il Comune di Isera ha resistito con controricorso 5. Il P.G. ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento del ricorso. 6. Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che la richiesta la riunione del presente procedimento con i procedimenti n. 18144/2024 e 20722/2024, chiamati per la medesima udienza pubblica del 15.4.2026, pendenti, rispettivamente tra Autostrada del Brennero e Comune di Isera e tra Autostrada del Brennero e Comune di Nogaredo, non può essere accolta in ragione della peculiarità delle questioni concernenti i singoli procedimenti, che non sempre possono essere omologate. Del resto, la trattazione unitaria di procedimenti connessi non è obbligatoria, ma implica una scelta discrezionale del giudice (cfr. Cass. n. 27550 del 30/10/2018); e, nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’uniformità delle decisioni è già garantita dalla trattazione congiunta delle cause nella medesima udienza. 2. Con il primo motivo di ricorso TO del Brennero deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello per violazione dell´art.100 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.1 n.4 cpc per error in procedendo. È dedotto, in particolare, il mancato accoglimento nel giudizio di appello dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società ricorrente, per aver il Comune di Isera appellato la sentenza di primo grado in relazione ad una sola delle due rationes decidendi, nulla deducendo in relazione alla seconda motivazione posta a sostegno della sentenza di I grado. Il Comune di Isera, nel suo atto di appello del 30.6.2023 aveva infatti lamentato unicamente che il primo Giudice non avesse dato peso al fatto che la proprietà o comunque la titolarità del diritto reale in relazione al manufatto fosse in capo all’NE e non al Comune, il quale era stato in passato solo gestore dell’impianto. In effetti, in ordine a tale questione, l’appello è stato accolto, previo rigetto dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla NE. Secondo l’odierna ricorrente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, nell’impugnata sentenza n.40/2023, nel motivare sulla predetta 4 eccezione di inammissibilità del gravame, avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado poggiasse solo su un’unica ratio, ossia nell’individuazione del Comune quale titolare dell´impianto di causa – un “impianto fotovoltaico-antirumore su sedime stradale” – con conseguente legittima l’applicazione dell’IM-MI. L’affermazione che il manufatto di causa svolga anche la funzione di una qualsiasi struttura idonea a contenere effetti acustici generati dal traffico veicolare (“le barriere antirumore non sono sottoposte ad imposte comunali IM”) sarebbe - sempre a dire del giudice d’appello - meramente rafforzativa dell’unica ratio, in quanto: «non era intenzione del Primo Giudice porre ad autonomo fondamento della pronuncia l’asserzione relativa alla funzione anche antirumore del manufatto di causa». Tale assunto del giudice di appello, secondo il ricorrente, è palesemente errato, in quanto la sentenza di I grado, nell’accogliere il ricorso di NE, aveva indicato diverse ragioni per cui lo ritenne fondato e, tra esse, anche la natura prevalente di barriera antirumore (non soggetta a imposizione tributaria) rispetto all’impianto fotovoltaico. 2.1 il motivo è fondato. Invero l’atto di appello del Comune di Isera, del 30.6.2023, con il quale è stata impugnata la sentenza di primo grado n. 45 del 2023, aveva mosso doglianze avverso la sentenza di I grado unicamente sotto il profilo della - dedotta come errata - valutazione del presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta, siccome argomentato dal giudice di I grado. In quell’atto di appello, in effetti, il Comune aveva dedotto che la sentenza di I grado, da un lato, avesse riconosciuto e affermato che TO del Brennero «è la proprietaria» del manufatto de quo;
dall’altro, aveva lamentato che, nonostante tale inequivoca qualificazione che determina il presupposto dell’imposta in questione, la sentenza avesse valorizzato - per argomentare l’infondatezza della pretesa tributaria - i profili di sfruttamento economico dell’impianto fotovoltaico a favore del Comune, gestore dell’impianto e beneficiario della 5 energia elettrica per finalità di interesse pubblico, perlomeno fino alla data della transazione con la quale il manufatto era stato restituito alla NE. Sotto questo profilo, in effetti, l’appello ha trovato accoglimento. Purtuttavia, nell’atto di appello non si ravvisano passaggi volti a impugnare la sentenza di I grado sotto il diverso profilo, valorizzato dal ricorrente, secondo il quale il pannello fotovoltaico, in quanto inglobato nella barriera antirumore, parteciperebbe della stessa natura strumentale di quest’ultima e dunque non sarebbe tenuto, sul piano oggettivo, al pagamento delle imposte. A fronte di tale mancanza, la CGT di II grado, per rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello del Comune di Isera proposta in II grado da NE per carenza di interesse, quale conseguenza della mancata impugnazione di tutte le autonome rationes decidendi su cui si fonda la sentenza di I grado, ha argomentato nel senso che «dalla lettura complessiva della sentenza si evince chiaramente che l’effettiva e complessiva unica ratio decidendi del Primo Giudice si identifica nell’individuazione nel Comune [di Isera] quale titolare dell’impianto di causa - un “impianto fotovoltaico-antirumore su sedime autostradale” come menzionato nella convenzione del 2006 - titolarità che avrebbe mantenuto sino a quando «la titolarità dell’impianto fotovoltaico, a decorrere dal 01/01/2018, viene trasferita a pieno titolo dal Comune di Isera alla società AB» (…) l’affermazione che il manufatto di causa svolge anche la funzione «di una qualsiasi struttura idonea a contenere effetti acustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore non pagano le imposte comunali IM)» è meramente rafforzativa della ratio decidendi predetta. Ne è comprova il periodo successivo che recita: “quanto sopra (…) rafforza ulteriormente la decisione della presente Corte”. Pertanto non era intenzione del Primo Giudice porre ad autonomo fondamento della pronuncia l’asserzione relativa alla funzione anche antirumore del manufatto di causa». 6 Occorre, quindi, prendere le mosse dalla sentenza di I grado e verificare la portata della relativa motivazione. La CGT di I grado, nel motivare l’accoglimento del ricorso di NE, ha argomentato nel modo che segue: «A codesta Corte pare del tutto infondata la pretesa del Comune di Isera in primis perché trattasi di un'opera avente le caratteristiche di una barriera antirumore e quindi svolge le medesime funzioni di una qualsiasi struttura idonea a contenere effetti acustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore non pagano le imposte comunali IM o quant'altro) in secundis, beneficiario dei ricavi dell'impianto (l'energia elettrica ed il conto energia) è il Comune di Isera». È evidente che, seppure con motivazione sintetica, l’argomento per il quale l’impianto fotovoltaico innestato in una barriera antirumore rappresenta “un'opera avente le caratteristiche di una barriera antirumore e quindi svolge le medesime funzioni di una qualsiasi struttura idonea a contenere effetti acustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore non pagano le imposte comunali IM o quant'altro” afferisce al profilo oggettivo del bene oggetto di imposizione e, dunque, si pone su un piano logico differente dall’argomento attinente alla titolarità del diritto di proprietà del manufatto, che riguarda invece il profilo soggettivo, relativo a chi sia il contribuente chiamato a pagare l’imposta. Osserva questa Corte che - come rilevato anche dal Procuratore Generale - la presenza di due distinte rationes decidendi discende innanzitutto dal dato letterale delle espressioni usate dalla sentenza di I grado, che distingue le due argomentazioni («in primis (…) in secundis»), ponendole in modo autonomo e non, come sostenuto dalla CGT di II grado e ribadito nelle difese del controricorrente, con funzione rafforzativa. Invero, le due rationes si pongono su due piani differenti, che non sono rafforzativi a vicenda ma, a ben vedere, sono tra loro incompatibili. Infatti, se è vero che il manufatto in questione - in quanto accessorio e strumentale ad altro bene non suscettibile di imposizione tributaria - non è 7 di per sé suscettibile di divenire a sua volta oggetto di imposizione tributaria, diviene irrilevante chi ne sia il proprietario e dunque contribuente chiamato al pagamento dell’imposta. Da questo punto di vista, il passaggio della motivazione in esame risulta - per come formulato - in grado di giustificare, da solo, la mancata imposizione tributaria in ordine al manufatto che ingloba i pannelli fotovoltaici nella barriera antirumore, in quanto accessorio, a prescindere appunto da chi sia titolare del bene. Ed invero, pur nella sua estrema sinteticità, il segmento di motivazione in questione, per negare l’imposizione tributaria e accogliere il ricorso, si fonda sulla concatenazione di un fatto, così come ritenuto e accertato dal giudice (“impianto-pannello fotovoltaico avente le caratteristiche di una barriera avente funzione di contenere effetti acustici”) e delle relative conseguenze giuridiche, così come valutate e ritenute dallo stesso giudice (“le barriere antirumore non pagano le imposte comunali IM o quant’altro”), idoneo, da solo, a giustificare l’accoglimento del ricorso in primo grado. Pertanto, una volta affermata dalla sentenza di I grado la non sottoponibilità ad imposizione tributaria in ragione della natura del bene, non è sufficiente aver contestato la sentenza solo nella sua diversa affermazione secondo la quale la soc. NE, pur proprietaria, non è soggetto passivo dell’imposta, in quanto, come già rilevato, la diversa ratio è una statuizione in grado di sorreggere autonomamente la motivazione. È principio già affermato da questa Corte che «il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. n. 17935/2007; Cass. n. 23747/2008), non anche su quelli relativi ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass. n. 22863/2008). Inoltre «costituisce capo autonomo della 8 sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente;
la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione» (Cass. n. 23747/2008; Cass. n. 22863/2007; Cass. n. 27196/2006). Ed ancora: «la violazione del giudicato interno si può verificare soltanto quando la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre e tale specifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorchè il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta» (Cass. n. 24358/2018). In conclusione: «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza» (Cass. n. 3386/2011; Cass. n. 18641/2017; Cass. n. 16314/2019). Poiché, nel caso di specie, il Comune di Isera non si è confrontato con l’autonoma statuizione relativa alla natura del manufatto e la sua non idoneità a divenire oggetto di imposizione tributaria, l’appello limitato alla sola ratio “soggettiva” è affetto da carenza di interesse, in quanto il passaggio in giudicato del segmento di motivazione non impugnato è in grado di sorreggere autonomamente la pronuncia di accoglimento del 9 ricorso in I grado della società NE. Tale carenza avrebbe dovuto essere pronunciata dal giudice di appello, con conseguente vizio della sentenza impugnata, che invece ha deciso nel merito. Al riguardo, non ha pregio la difesa del controricorrente secondo la quale lo specifico profilo della sentenza di I grado di cui si discute, attinente alla natura giuridica del pannello fotovoltaico inglobato in una barriera antirumore e alla sua valenza strumentale e accessoria, non sarebbe mai stato oggetto di deduzione da parte della società NE che, nel suo ricorso di I grado non avrebbe mai fatto menzione a tale profilo. Tale argomento non può essere accolto in quanto, se il profilo della natura giuridica del manufatto non fosse stato oggetto del ricorso originario di NE, la sentenza di I grado si sarebbe pronunciata extrapetita e, a maggior ragione, sarebbe stato necessario renderla destinataria di uno specifico motivo di gravame da parte del Comune di Isera, non potendo il giudice di appello sollevare d’ufficio il relativo vizio. Sul punto questa Corte si è già pronunciata (estendendo il predetto principio anche al rito del lavoro), affermando che «il giudizio di appello - in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato cui fa riscontro quello del "tantum devolutum quantum appellatum" - ha per oggetto la controversia decisa dalla sentenza di primo grado entro i limiti della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che l'appellante ha l'onere di proporre con l'atto di appello. Ne consegue che la sentenza di secondo grado non può rilevare il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado qualora tale profilo, in difetto di specifico motivo d'appello, risulti ormai coperto da giudicato sostanziale interno ed in tal caso, configurandosi un "error in procedendo", la S.C. è giudice anche del fatto e può procedere direttamente all'interpretazione degli atti processuali» (Cass. n. 13351/2014; Cass. n. 465/2016). Neppure può ritenersi che l’atto di appello del Comune di Isera, per come formulato nella specie, possa giovarsi della giurisprudenza di questa 10 Corte per la quale «in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello previsto dal processo tributario, quale mezzo di gravame volto al riesame della controversia nel merito e non limitato alla deduzione di vizi specifici, l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 può ritenersi assolto anche mediante la riproposizione, a sostegno dell'appello, delle ragioni già dedotte in primo grado a fondamento dell'impugnazione dell'atto impositivo - da parte del contribuente - ovvero della legittimità dell'accertamento - da parte dell'amministrazione finanziaria -, purché la contestazione investa la decisione nella sua interezza o quando, dall'interpretazione complessiva dell'atto di gravame, le censure risultino comunque ricavabili in termini inequivoci, ancorché implicitamente» (ex multiis, Cass. n. 2393/2026; Cass. n. 32954/2018). E, neppure, per quanto riguarda specificatamente l’appello proposto dall’ente impositore, può giovarsi del principio per cui: «nel processo tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado» (Cass. n. 25191/2024). Infatti, nel caso di specie, non può farsi rientrare, tra le “ragioni già dedotte a fondamento della legittimità dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria” o tra “le ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado” il fatto puro e semplice di aver preteso l’imposta IM e MI in relazione al manufatto de quo. In poche parole, dalle determinazioni – manifestate prima nel procedimento amministrativo tributario e poi nella successiva fase processuale - del Comune di Isera non vi è traccia alcuna dell’eventuale questione – in ipotesi risolta a favore dell’ente impositore - se il un pannello fotovoltaico innestato in una barriera antirumore possa 11 partecipare della natura strumentale del supporto in cui si inserisce o abbia comunque una sua valenza tributaria autonoma. Invero, l’aver preteso l’imposta locale su tale manufatto, da parte del Comune di Isera, ha dato, semplicemente, per indiscussa la sua assoggettabilità a imposizione e tale presupposto implicito non è sufficiente - mancando un chiaro confronto con quanto affermato nella sentenza di I grado al riguardo, ossia in assenza di specifiche argomentazioni di segno contrario - a ritenere espressamente contestata la statuizione. D’altronde «in tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata» (Cass. n. 21566/2017). 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello per la violazione dell’onere di specificare i motivi d’appello di cui all´art. 53 d. lgs. n. 546/1992 in relazione all’articolo 360 n.4 cpc. 4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 4 c.2 del Regolamento comunale IM/MI, dell’articolo 7 L.P. Trento n. 14/2014 e dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992 in relazione all´art.360 c.1 n.3 cpc., in forza dei quali le barriere antirumore e i loro elementi accessori non sono assoggettabili all’IM MI. 5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’articolo 112 cpc in relazione all’articolo 360 c.1 n.4 cpc. 12 6. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell´art. 6 DPR n.1142/1949 e della circolare del 14.3.1995 n.5, nonché dei Regolamenti comunali IM/MI, dell´art.7 c.1 c) L.P.n.14/2014 e dell´art.7 c.1 b) d.lgs.n.502/1992, in relazione all’articolo 360 c.1 n.3 cpc. 7. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell´art.8 del codice tributario e dell´art.10 commi 2 e 3 dello Statuto dei diritti del Contribuente in relazione dell´art.360 c.1 n.3 cpc. 8. L’accoglimento del primo motivo, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di I grado, comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e dichiara l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di I grado Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida per il primo in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie e accessori di legge e per il secondo in Euro 7.500,00 per compensi oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfettarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026. Il Consigliere Estensore AV TI Il Presidente OM MA ST
la società TO del Brennero ha impugnato gli avvisi di accertamento presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, che con sentenza n. 45/2023 ha accolto le sue ragioni. 2. Il Comune di Isera ha presentato appello avverso la sentenza di primo grado, accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, con la sentenza n.40/2023. 3. Avverso la sentenza della CGT di II grado la TO del Brennero s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 4. Il Comune di Isera ha resistito con controricorso 5. Il P.G. ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento del ricorso. 6. Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che la richiesta la riunione del presente procedimento con i procedimenti n. 18144/2024 e 20722/2024, chiamati per la medesima udienza pubblica del 15.4.2026, pendenti, rispettivamente tra Autostrada del Brennero e Comune di Isera e tra Autostrada del Brennero e Comune di Nogaredo, non può essere accolta in ragione della peculiarità delle questioni concernenti i singoli procedimenti, che non sempre possono essere omologate. Del resto, la trattazione unitaria di procedimenti connessi non è obbligatoria, ma implica una scelta discrezionale del giudice (cfr. Cass. n. 27550 del 30/10/2018); e, nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’uniformità delle decisioni è già garantita dalla trattazione congiunta delle cause nella medesima udienza. 2. Con il primo motivo di ricorso TO del Brennero deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello per violazione dell´art.100 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.1 n.4 cpc per error in procedendo. È dedotto, in particolare, il mancato accoglimento nel giudizio di appello dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società ricorrente, per aver il Comune di Isera appellato la sentenza di primo grado in relazione ad una sola delle due rationes decidendi, nulla deducendo in relazione alla seconda motivazione posta a sostegno della sentenza di I grado. Il Comune di Isera, nel suo atto di appello del 30.6.2023 aveva infatti lamentato unicamente che il primo Giudice non avesse dato peso al fatto che la proprietà o comunque la titolarità del diritto reale in relazione al manufatto fosse in capo all’NE e non al Comune, il quale era stato in passato solo gestore dell’impianto. In effetti, in ordine a tale questione, l’appello è stato accolto, previo rigetto dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla NE. Secondo l’odierna ricorrente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, nell’impugnata sentenza n.40/2023, nel motivare sulla predetta 4 eccezione di inammissibilità del gravame, avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado poggiasse solo su un’unica ratio, ossia nell’individuazione del Comune quale titolare dell´impianto di causa – un “impianto fotovoltaico-antirumore su sedime stradale” – con conseguente legittima l’applicazione dell’IM-MI. L’affermazione che il manufatto di causa svolga anche la funzione di una qualsiasi struttura idonea a contenere effetti acustici generati dal traffico veicolare (“le barriere antirumore non sono sottoposte ad imposte comunali IM”) sarebbe - sempre a dire del giudice d’appello - meramente rafforzativa dell’unica ratio, in quanto: «non era intenzione del Primo Giudice porre ad autonomo fondamento della pronuncia l’asserzione relativa alla funzione anche antirumore del manufatto di causa». Tale assunto del giudice di appello, secondo il ricorrente, è palesemente errato, in quanto la sentenza di I grado, nell’accogliere il ricorso di NE, aveva indicato diverse ragioni per cui lo ritenne fondato e, tra esse, anche la natura prevalente di barriera antirumore (non soggetta a imposizione tributaria) rispetto all’impianto fotovoltaico. 2.1 il motivo è fondato. Invero l’atto di appello del Comune di Isera, del 30.6.2023, con il quale è stata impugnata la sentenza di primo grado n. 45 del 2023, aveva mosso doglianze avverso la sentenza di I grado unicamente sotto il profilo della - dedotta come errata - valutazione del presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta, siccome argomentato dal giudice di I grado. In quell’atto di appello, in effetti, il Comune aveva dedotto che la sentenza di I grado, da un lato, avesse riconosciuto e affermato che TO del Brennero «è la proprietaria» del manufatto de quo;
dall’altro, aveva lamentato che, nonostante tale inequivoca qualificazione che determina il presupposto dell’imposta in questione, la sentenza avesse valorizzato - per argomentare l’infondatezza della pretesa tributaria - i profili di sfruttamento economico dell’impianto fotovoltaico a favore del Comune, gestore dell’impianto e beneficiario della 5 energia elettrica per finalità di interesse pubblico, perlomeno fino alla data della transazione con la quale il manufatto era stato restituito alla NE. Sotto questo profilo, in effetti, l’appello ha trovato accoglimento. Purtuttavia, nell’atto di appello non si ravvisano passaggi volti a impugnare la sentenza di I grado sotto il diverso profilo, valorizzato dal ricorrente, secondo il quale il pannello fotovoltaico, in quanto inglobato nella barriera antirumore, parteciperebbe della stessa natura strumentale di quest’ultima e dunque non sarebbe tenuto, sul piano oggettivo, al pagamento delle imposte. A fronte di tale mancanza, la CGT di II grado, per rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello del Comune di Isera proposta in II grado da NE per carenza di interesse, quale conseguenza della mancata impugnazione di tutte le autonome rationes decidendi su cui si fonda la sentenza di I grado, ha argomentato nel senso che «dalla lettura complessiva della sentenza si evince chiaramente che l’effettiva e complessiva unica ratio decidendi del Primo Giudice si identifica nell’individuazione nel Comune [di Isera] quale titolare dell’impianto di causa - un “impianto fotovoltaico-antirumore su sedime autostradale” come menzionato nella convenzione del 2006 - titolarità che avrebbe mantenuto sino a quando «la titolarità dell’impianto fotovoltaico, a decorrere dal 01/01/2018, viene trasferita a pieno titolo dal Comune di Isera alla società AB» (…) l’affermazione che il manufatto di causa svolge anche la funzione «di una qualsiasi struttura idonea a contenere effetti acustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore non pagano le imposte comunali IM)» è meramente rafforzativa della ratio decidendi predetta. Ne è comprova il periodo successivo che recita: “quanto sopra (…) rafforza ulteriormente la decisione della presente Corte”. Pertanto non era intenzione del Primo Giudice porre ad autonomo fondamento della pronuncia l’asserzione relativa alla funzione anche antirumore del manufatto di causa». 6 Occorre, quindi, prendere le mosse dalla sentenza di I grado e verificare la portata della relativa motivazione. La CGT di I grado, nel motivare l’accoglimento del ricorso di NE, ha argomentato nel modo che segue: «A codesta Corte pare del tutto infondata la pretesa del Comune di Isera in primis perché trattasi di un'opera avente le caratteristiche di una barriera antirumore e quindi svolge le medesime funzioni di una qualsiasi struttura idonea a contenere effetti acustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore non pagano le imposte comunali IM o quant'altro) in secundis, beneficiario dei ricavi dell'impianto (l'energia elettrica ed il conto energia) è il Comune di Isera». È evidente che, seppure con motivazione sintetica, l’argomento per il quale l’impianto fotovoltaico innestato in una barriera antirumore rappresenta “un'opera avente le caratteristiche di una barriera antirumore e quindi svolge le medesime funzioni di una qualsiasi struttura idonea a contenere effetti acustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore non pagano le imposte comunali IM o quant'altro” afferisce al profilo oggettivo del bene oggetto di imposizione e, dunque, si pone su un piano logico differente dall’argomento attinente alla titolarità del diritto di proprietà del manufatto, che riguarda invece il profilo soggettivo, relativo a chi sia il contribuente chiamato a pagare l’imposta. Osserva questa Corte che - come rilevato anche dal Procuratore Generale - la presenza di due distinte rationes decidendi discende innanzitutto dal dato letterale delle espressioni usate dalla sentenza di I grado, che distingue le due argomentazioni («in primis (…) in secundis»), ponendole in modo autonomo e non, come sostenuto dalla CGT di II grado e ribadito nelle difese del controricorrente, con funzione rafforzativa. Invero, le due rationes si pongono su due piani differenti, che non sono rafforzativi a vicenda ma, a ben vedere, sono tra loro incompatibili. Infatti, se è vero che il manufatto in questione - in quanto accessorio e strumentale ad altro bene non suscettibile di imposizione tributaria - non è 7 di per sé suscettibile di divenire a sua volta oggetto di imposizione tributaria, diviene irrilevante chi ne sia il proprietario e dunque contribuente chiamato al pagamento dell’imposta. Da questo punto di vista, il passaggio della motivazione in esame risulta - per come formulato - in grado di giustificare, da solo, la mancata imposizione tributaria in ordine al manufatto che ingloba i pannelli fotovoltaici nella barriera antirumore, in quanto accessorio, a prescindere appunto da chi sia titolare del bene. Ed invero, pur nella sua estrema sinteticità, il segmento di motivazione in questione, per negare l’imposizione tributaria e accogliere il ricorso, si fonda sulla concatenazione di un fatto, così come ritenuto e accertato dal giudice (“impianto-pannello fotovoltaico avente le caratteristiche di una barriera avente funzione di contenere effetti acustici”) e delle relative conseguenze giuridiche, così come valutate e ritenute dallo stesso giudice (“le barriere antirumore non pagano le imposte comunali IM o quant’altro”), idoneo, da solo, a giustificare l’accoglimento del ricorso in primo grado. Pertanto, una volta affermata dalla sentenza di I grado la non sottoponibilità ad imposizione tributaria in ragione della natura del bene, non è sufficiente aver contestato la sentenza solo nella sua diversa affermazione secondo la quale la soc. NE, pur proprietaria, non è soggetto passivo dell’imposta, in quanto, come già rilevato, la diversa ratio è una statuizione in grado di sorreggere autonomamente la motivazione. È principio già affermato da questa Corte che «il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. n. 17935/2007; Cass. n. 23747/2008), non anche su quelli relativi ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass. n. 22863/2008). Inoltre «costituisce capo autonomo della 8 sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente;
la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione» (Cass. n. 23747/2008; Cass. n. 22863/2007; Cass. n. 27196/2006). Ed ancora: «la violazione del giudicato interno si può verificare soltanto quando la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre e tale specifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorchè il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta» (Cass. n. 24358/2018). In conclusione: «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza» (Cass. n. 3386/2011; Cass. n. 18641/2017; Cass. n. 16314/2019). Poiché, nel caso di specie, il Comune di Isera non si è confrontato con l’autonoma statuizione relativa alla natura del manufatto e la sua non idoneità a divenire oggetto di imposizione tributaria, l’appello limitato alla sola ratio “soggettiva” è affetto da carenza di interesse, in quanto il passaggio in giudicato del segmento di motivazione non impugnato è in grado di sorreggere autonomamente la pronuncia di accoglimento del 9 ricorso in I grado della società NE. Tale carenza avrebbe dovuto essere pronunciata dal giudice di appello, con conseguente vizio della sentenza impugnata, che invece ha deciso nel merito. Al riguardo, non ha pregio la difesa del controricorrente secondo la quale lo specifico profilo della sentenza di I grado di cui si discute, attinente alla natura giuridica del pannello fotovoltaico inglobato in una barriera antirumore e alla sua valenza strumentale e accessoria, non sarebbe mai stato oggetto di deduzione da parte della società NE che, nel suo ricorso di I grado non avrebbe mai fatto menzione a tale profilo. Tale argomento non può essere accolto in quanto, se il profilo della natura giuridica del manufatto non fosse stato oggetto del ricorso originario di NE, la sentenza di I grado si sarebbe pronunciata extrapetita e, a maggior ragione, sarebbe stato necessario renderla destinataria di uno specifico motivo di gravame da parte del Comune di Isera, non potendo il giudice di appello sollevare d’ufficio il relativo vizio. Sul punto questa Corte si è già pronunciata (estendendo il predetto principio anche al rito del lavoro), affermando che «il giudizio di appello - in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato cui fa riscontro quello del "tantum devolutum quantum appellatum" - ha per oggetto la controversia decisa dalla sentenza di primo grado entro i limiti della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che l'appellante ha l'onere di proporre con l'atto di appello. Ne consegue che la sentenza di secondo grado non può rilevare il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado qualora tale profilo, in difetto di specifico motivo d'appello, risulti ormai coperto da giudicato sostanziale interno ed in tal caso, configurandosi un "error in procedendo", la S.C. è giudice anche del fatto e può procedere direttamente all'interpretazione degli atti processuali» (Cass. n. 13351/2014; Cass. n. 465/2016). Neppure può ritenersi che l’atto di appello del Comune di Isera, per come formulato nella specie, possa giovarsi della giurisprudenza di questa 10 Corte per la quale «in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello previsto dal processo tributario, quale mezzo di gravame volto al riesame della controversia nel merito e non limitato alla deduzione di vizi specifici, l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 può ritenersi assolto anche mediante la riproposizione, a sostegno dell'appello, delle ragioni già dedotte in primo grado a fondamento dell'impugnazione dell'atto impositivo - da parte del contribuente - ovvero della legittimità dell'accertamento - da parte dell'amministrazione finanziaria -, purché la contestazione investa la decisione nella sua interezza o quando, dall'interpretazione complessiva dell'atto di gravame, le censure risultino comunque ricavabili in termini inequivoci, ancorché implicitamente» (ex multiis, Cass. n. 2393/2026; Cass. n. 32954/2018). E, neppure, per quanto riguarda specificatamente l’appello proposto dall’ente impositore, può giovarsi del principio per cui: «nel processo tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado» (Cass. n. 25191/2024). Infatti, nel caso di specie, non può farsi rientrare, tra le “ragioni già dedotte a fondamento della legittimità dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria” o tra “le ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado” il fatto puro e semplice di aver preteso l’imposta IM e MI in relazione al manufatto de quo. In poche parole, dalle determinazioni – manifestate prima nel procedimento amministrativo tributario e poi nella successiva fase processuale - del Comune di Isera non vi è traccia alcuna dell’eventuale questione – in ipotesi risolta a favore dell’ente impositore - se il un pannello fotovoltaico innestato in una barriera antirumore possa 11 partecipare della natura strumentale del supporto in cui si inserisce o abbia comunque una sua valenza tributaria autonoma. Invero, l’aver preteso l’imposta locale su tale manufatto, da parte del Comune di Isera, ha dato, semplicemente, per indiscussa la sua assoggettabilità a imposizione e tale presupposto implicito non è sufficiente - mancando un chiaro confronto con quanto affermato nella sentenza di I grado al riguardo, ossia in assenza di specifiche argomentazioni di segno contrario - a ritenere espressamente contestata la statuizione. D’altronde «in tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata» (Cass. n. 21566/2017). 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello per la violazione dell’onere di specificare i motivi d’appello di cui all´art. 53 d. lgs. n. 546/1992 in relazione all’articolo 360 n.4 cpc. 4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 4 c.2 del Regolamento comunale IM/MI, dell’articolo 7 L.P. Trento n. 14/2014 e dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992 in relazione all´art.360 c.1 n.3 cpc., in forza dei quali le barriere antirumore e i loro elementi accessori non sono assoggettabili all’IM MI. 5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’articolo 112 cpc in relazione all’articolo 360 c.1 n.4 cpc. 12 6. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell´art. 6 DPR n.1142/1949 e della circolare del 14.3.1995 n.5, nonché dei Regolamenti comunali IM/MI, dell´art.7 c.1 c) L.P.n.14/2014 e dell´art.7 c.1 b) d.lgs.n.502/1992, in relazione all’articolo 360 c.1 n.3 cpc. 7. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell´art.8 del codice tributario e dell´art.10 commi 2 e 3 dello Statuto dei diritti del Contribuente in relazione dell´art.360 c.1 n.3 cpc. 8. L’accoglimento del primo motivo, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di I grado, comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e dichiara l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di I grado Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida per il primo in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie e accessori di legge e per il secondo in Euro 7.500,00 per compensi oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfettarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026. Il Consigliere Estensore AV TI Il Presidente OM MA ST