CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 14501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14501 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di EH DU, nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 7/12/2021 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14501 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 03/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 7 dicembre 2021, confermava integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Vicenza in data 24 febbraio 2021, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, aveva condannato il ricorrente a pena di giustizia per il tentativo di estorsione compiuto in Thiene il 3 maggio 2017 in danno dell'esercente di un locale per la mescita al pubblico di alcolici (birreria). 2. L'imputato propone ricorso per cassazione, a ministero del difensore, avverso detta sentenza e deduce a motivi di impugnazione: la inosservanza della legge processuale (art. 23 bis, comma 2, I. 176/2020); la violazione e falsa applicazione della legge penale, quanto a riconosciuta idoneità intimidatoria degli atti compiuti con finalità estorsive;
ancora, la inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione quanto a mera equivalenza stimata tra circostanze di segno diverso, stante la riconosciuta insussistenza del divieto di prevalenza di cui al quarto comma dell'art. 69 cod. pen.. Quanto, in particolare, al vizio processuale, la censura è articolata come segue: ai sensi dell'art. 23 bis co. 2 I. 176/2020, il Procuratore generale presso la Corte di appello avrebbe dovuto formulare le conclusioni entro dieci giorni dall'udienza del 7/12/2021 e la Cancelleria della Corte avrebbe dovuto darne immediata comunicazione al difensore, che avrebbe poi inoltrato le proprie conclusioni. Il P.g. inviò le proprie conclusioni solo il 29/11/2021 ed esse furono trasmesse al difensore soltanto il 30/11/21. Il difensore, con le conclusioni scritte tempestivamente trasmesse, si era riservato di replicare alla eventuale tardiva trasmissione delle conclusioni del P.g., il che tuttavia non era avvenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del primo motivo processuale ed il deficit di specificità degli altri due, meramente reiterativi delle censure svolte nel merito con i motivi di gravame, che la Corte territoriale ha già valutato e respinto con logica e congruente motivazione. 1. Il primo motivo, di là dalla riserva espressa sulla replica alle conclusioni tardive del P.g., non seguita da alcuna iniziativa conseguente, che ben avrebbe potuto essere veicolata alla Corte in tempo utile per la decisione, non ha formato oggetto di alcuna eccezione rivolta alla Corte, che ha deciso sette giorni dopo la comunicazione al difensore delle (intempestive) conclusioni del P.g.. Inoltre, il motivo non è accompagnato dalla esplicitazione di alcuna concreta ragione di compromissione del pieno dispiegamento dell'attività difensiva, quale effetto del termine ristretto, cui il difensore è stato costretto dalla non immediata trasmissione delle conclusioni del P.g 2 Tuttavia, premesso il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale in ordine alla mancata immediata trasmissione dell'atto del P.G. (Sez. 1, n. 14766 del 16/3/2022, Rv. 283307; conf. Rv. 282373), se questo è stato comunque posto a conoscenza dell'imputato in tempo utile a replicare efficacemente, la contestazione difensiva, svolta solo con i motivi di ricorso, in ordine alla elusione del carattere immediato della trasmissione, è anch'essa generica, oltre che intempestiva (Sez. 4, n. 21066 del 5/5/2022, Rv. 283316): non spiega, ad es. se le imputazioni esigessero particolari approfondimenti, e quindi più tempo per l'ulteriore esame alla stregua delle conclusioni del P.g., ovvero se le considerazioni del rappresentante in appello della pubblica accusa necessitassero di uno studio approfondito al fine di elaborare una replica adeguata (negli esatti termini, Sez. 2, n. 34914 del 7/9/2021, Rv. 281941). 2. Aspecifico è il secondo motivo. A fronte della ricostruzione dei fatti qualificati come di estorsione tentata, esposta in modo logico e coerente dalla Corte di appello, la quale ha descritto le duplicate minacce usate dal ricorrente per ottenere indebite erogazioni in denaro dal gestore del locale adibito a mescita di alcolici (birreria) in cambio di "protezione", il ricorso si limita ad insistere sulla generica assenza di capacità di intimidazione delle frasi minatorie profferite. 3. Del pari è infine per il terzo e ultimo motivo, giacché la mera equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva qualificata non nelle forme della reiterazione è stata argomentata sulla base di una valutazione discrezionale che ha valorizzato la gravità della condotta e la componente solo "processuale" delle attenuanti generiche riconosciute. Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile nel giudizio di legittimità. Va in proposito ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la motivazione resa dalla Corte sul punto non appare affatto illogica o disancorata dai fatti processuali, avendo il giudice di merito apprezzato la gravità della condotta, sintomatica di accresciuta pericolosità e più intensa colpevolezza, in bilanciamento equilibrato con la valorizzazione della condotta processuale. 3 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, oltre ad una somma in favore della Cassa per le ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14501 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 03/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 7 dicembre 2021, confermava integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Vicenza in data 24 febbraio 2021, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, aveva condannato il ricorrente a pena di giustizia per il tentativo di estorsione compiuto in Thiene il 3 maggio 2017 in danno dell'esercente di un locale per la mescita al pubblico di alcolici (birreria). 2. L'imputato propone ricorso per cassazione, a ministero del difensore, avverso detta sentenza e deduce a motivi di impugnazione: la inosservanza della legge processuale (art. 23 bis, comma 2, I. 176/2020); la violazione e falsa applicazione della legge penale, quanto a riconosciuta idoneità intimidatoria degli atti compiuti con finalità estorsive;
ancora, la inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione quanto a mera equivalenza stimata tra circostanze di segno diverso, stante la riconosciuta insussistenza del divieto di prevalenza di cui al quarto comma dell'art. 69 cod. pen.. Quanto, in particolare, al vizio processuale, la censura è articolata come segue: ai sensi dell'art. 23 bis co. 2 I. 176/2020, il Procuratore generale presso la Corte di appello avrebbe dovuto formulare le conclusioni entro dieci giorni dall'udienza del 7/12/2021 e la Cancelleria della Corte avrebbe dovuto darne immediata comunicazione al difensore, che avrebbe poi inoltrato le proprie conclusioni. Il P.g. inviò le proprie conclusioni solo il 29/11/2021 ed esse furono trasmesse al difensore soltanto il 30/11/21. Il difensore, con le conclusioni scritte tempestivamente trasmesse, si era riservato di replicare alla eventuale tardiva trasmissione delle conclusioni del P.g., il che tuttavia non era avvenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del primo motivo processuale ed il deficit di specificità degli altri due, meramente reiterativi delle censure svolte nel merito con i motivi di gravame, che la Corte territoriale ha già valutato e respinto con logica e congruente motivazione. 1. Il primo motivo, di là dalla riserva espressa sulla replica alle conclusioni tardive del P.g., non seguita da alcuna iniziativa conseguente, che ben avrebbe potuto essere veicolata alla Corte in tempo utile per la decisione, non ha formato oggetto di alcuna eccezione rivolta alla Corte, che ha deciso sette giorni dopo la comunicazione al difensore delle (intempestive) conclusioni del P.g.. Inoltre, il motivo non è accompagnato dalla esplicitazione di alcuna concreta ragione di compromissione del pieno dispiegamento dell'attività difensiva, quale effetto del termine ristretto, cui il difensore è stato costretto dalla non immediata trasmissione delle conclusioni del P.g 2 Tuttavia, premesso il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale in ordine alla mancata immediata trasmissione dell'atto del P.G. (Sez. 1, n. 14766 del 16/3/2022, Rv. 283307; conf. Rv. 282373), se questo è stato comunque posto a conoscenza dell'imputato in tempo utile a replicare efficacemente, la contestazione difensiva, svolta solo con i motivi di ricorso, in ordine alla elusione del carattere immediato della trasmissione, è anch'essa generica, oltre che intempestiva (Sez. 4, n. 21066 del 5/5/2022, Rv. 283316): non spiega, ad es. se le imputazioni esigessero particolari approfondimenti, e quindi più tempo per l'ulteriore esame alla stregua delle conclusioni del P.g., ovvero se le considerazioni del rappresentante in appello della pubblica accusa necessitassero di uno studio approfondito al fine di elaborare una replica adeguata (negli esatti termini, Sez. 2, n. 34914 del 7/9/2021, Rv. 281941). 2. Aspecifico è il secondo motivo. A fronte della ricostruzione dei fatti qualificati come di estorsione tentata, esposta in modo logico e coerente dalla Corte di appello, la quale ha descritto le duplicate minacce usate dal ricorrente per ottenere indebite erogazioni in denaro dal gestore del locale adibito a mescita di alcolici (birreria) in cambio di "protezione", il ricorso si limita ad insistere sulla generica assenza di capacità di intimidazione delle frasi minatorie profferite. 3. Del pari è infine per il terzo e ultimo motivo, giacché la mera equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva qualificata non nelle forme della reiterazione è stata argomentata sulla base di una valutazione discrezionale che ha valorizzato la gravità della condotta e la componente solo "processuale" delle attenuanti generiche riconosciute. Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile nel giudizio di legittimità. Va in proposito ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la motivazione resa dalla Corte sul punto non appare affatto illogica o disancorata dai fatti processuali, avendo il giudice di merito apprezzato la gravità della condotta, sintomatica di accresciuta pericolosità e più intensa colpevolezza, in bilanciamento equilibrato con la valorizzazione della condotta processuale. 3 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, oltre ad una somma in favore della Cassa per le ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023.