Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, ai fini della configurabilità del "periculum in mora" è necessario che il bene oggetto della misura cautelare presenti un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell'attività illecita ipotizzata. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il requisito del "periculum in mora" in relazione al sequestro di una palestra ove erano state rinvenute numerose tracce dell'utilizzo di sostanze dopanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2009, n. 35161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35161 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/07/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1416
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 19290/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA IO N. IL 01/10/1957;
avverso ORDINANZA del 21/04/2009 del TRIB. LIBERTÀ di PARMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. FUSARO N., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale a carico di RI NA, indagato, unitamente al figlio VI, in ordine ai reati di cui agli artt. 348 e 445 c.p. e L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 7, il Tribunale di Parma, con ordinanza 21/4/2009, decidendo in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., confermava il provvedimento adottato - il giorno 7 precedente - dal Gip dello stesso Tribunale, che aveva convalidato il sequestro preventivo ad iniziativa della polizia giudiziaria e contestualmente disposto tale cautela reale, avente ad oggetto la palestra "DM GYM" con le relative attrezzature, ubicata in San Secondo Parmense e della quale RI NA era titolare e legale rappresentante.
Il Giudice del riesame riteneva sussistere il fumus degli ipotizzati reati, considerato che nella palestra erano state rinvenute tracce dell'utilizzo di sostanze dopanti da parte di più soggetti (numerosi batuffoli di cotone intrisi di sangue e di disinfettante, numerose siringhe e fiale di anabolizzanti utilizzate) e che comunque nella disponibilità degli indagati erano state trovate numerose confezioni, in parte già aperte, di tali sostanze e di altri farmaci, importati dalla Cina e da Paesi dell'Est europeo senza le prescritte autorizzazioni;
disattendeva, sulla base di questi dati oggettivi, la tesi difensiva della destinazione di dette sostanze farmacologiche all'uso personale di VI NA, che nella palestra svolgeva le funzioni di istruttore;
precisava, quanto al periculum, che sussisteva un indubbio collegamento strumentale tra la gestione della palestra e la commissione dei reati ipotizzati, posto che la somministrazione delle sostanze sequestrate veniva verosimilmente effettuata a soggetti che frequentavano la palestra. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, del periculum e del vincolo di pertinenzialità tra i beni sequestrati e i reati ipotizzati. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Le circostanze di fatto prospettate dall'Accusa, sulla base dei dati oggettivi acquisiti dalla polizia giudiziaria in sede di perquisizione della palestra e dell'abitazione degli indagati, sono astrattamente sussumibili nelle ipotesi di reato formulate e ne integrano il fumus, non imponendosi, al fine che qui interessa, alcuna valutazione circa la sussistenza degli indizi di colpevolezza e la gravità degli stessi, valutazione, invece, richiesta dall'art.273 c.p.p. per l'applicabilità delle misure cautelari personali
(cfr. Cass. S.U. 25/3/1993, Gifuni). Più problematica è la ravvisabilità del periculum derivante dalla libera disponibilità del bene sequestrato. Sul punto, la motivazione dell'ordinanza impugnata non soddisfa. Ed invero, è nella fisiologia del sequestro preventivo, quale misura limitativa di diritti costituzionalmente protetti, che il pericolo debba presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione della misura reale e non già in una prospettiva meramente astratta (cfr. Cass. S.U. 14/12/1994, Adelio). Il periculum in mora che legittima la cautela reale implica cioè che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato o all'agevolazione della commissione di altri reati. Ciò posto, deve escludersi che la palestra sequestrata sia, di per sè, caratterizzata da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto ai reati commessi e a quelli futuri di cui si paventa la commissione;
non può, tuttavia, ignorarsi che la detta struttura risulta comunque indirettamente legata ai reati per i quali si procede, ma, per stabilire se la libera disponibilità della medesima integri il periculum legittimante il sequestro, è necessario accertare che l'individuato legame non sia stato meramente occasionale ed episodico, bensì abituale, protratto nel tempo e tipico delle modalità gestionali della palestra di proprietà del NA, ciò per evitare di incidere in modo estremamente gravoso sul diritto di proprietà o d'uso del bene, destinato - di norma - alla pratica di attività consentite.
La pronuncia di riesame non contiene alcuna specifica indicazione al riguardo e deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Parma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Parma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2009