Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Dall'art. 441 cod. proc. civ. si desume che nel rito del lavoro il potere del giudice di merito di disporre il rinnovo in grado di appello della consulenza tecnica di ufficio è discrezionale. Ne consegue che nelle controversie in tema di invalidità pensionabile il suddetto rinnovo può essere disposto non soltanto limitatamente all'ipotesi in cui sia necessario verificare denunciati aggravamenti di malattia ovvero qualsiasi altra sopravvenuta modificazione del quadro patologico, ma anche tutte le volte che siano ritenute, anche per implicito, insufficienti le conclusioni del consulente di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL LA ND, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO PELLICANÒ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, GIULIANO MANNA, GIORGIO STARNONI, giusto mandato in calce al ricorso;
- resistente -
avverso la sentenza n. 255/95 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/07/95 R.G.N. 183/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/99 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Reggio Calabria depositato il 27 febbraio 1991 la signora AR ND QU chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno di invalidità, negato in sede amministrativa.
L'Istituto previdenziale, costituitosi si opponeva alla domanda. Espletata consulenza tecnica medico-legale, con sentenza del 28 ottobre 1993 il Pretore accoglieva parzialmente la domanda, determinando dal 1^ marzo 1992 la decorrenza dell'assegno. La decisione veniva appellata dall'INPS, mentre l'assicurata ne chiedeva la conferma.
Espletata nuova consulenza medico-legale, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda della signora QU. Per la cassazione di tale decisione (sentenza del 4/31 luglio 1995) ricorre, formulando un solo motivo di annullamento, AR ND QU. L'INPS ha depositato solo procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni, nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, la difesa della ricorrente lamenta che il Tribunale ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio senza spiegare le ragioni per le quali aveva inteso utilizzare tale mezzo istruttorio al di fuori di qualsiasi ipotesi di aggravamento;
e che poi, di fronte al contrasto fra la consulenza di primo grado e quella di appello, non ha proceduto ad un esame comparativo delle stesse. Lamenta ancora che il giudice d'appello non ha riscontrato le gravi lacune presenti nella relazione del CTU di secondo grado, dr. ON, il quale, nel confermare integralmente le malattie riscontrate dal primo CTU, si sarebbe discostato da questi solo nella valutazione della gravità delle affezioni.
Lamenta, infine, che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le critiche mosse alla consulenza tecnica di ufficio di appello dal proprio consulente di parte dr. BA, critiche contenute nella relazione redatta il 17.3.1995 e depositata in udienza.
Il ricorso è infondato.
In ordine alla censura della ricorrente circa il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio in appello, osserva il Collegio che nel rito del lavoro il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio in appello non è limitato alla verifica di denunciati aggravamenti, potendo essere disposto tutte le volte che siano ritenute, anche per implicito, insufficienti le conclusioni del consulente di primo grado;
si tratta, come si ricava dall'art. 441 c.p.c., di un potere discrezionale.
Quanto al mancato esame comparativo fra la consulenza di primo grado e quella di appello, che sono pervenute ad opposte conclusioni circa il raggiungimento di un grado di invalidità sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984, osserva la Corte che ove le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica di ufficio, alle difformi conclusioni della quale il giudice del merito ritenga di aderire, egli non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza, dovendosi così ritenersi implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemente disposta (cfr., fra le tante, Cass., 11 gennaio 1995 n. 271; 27 luglio 1996 n. 6792; 16 gennaio 1998 n. 334). Dall'esame della consulenza tecnica di ufficio disposta in appello si rileva che il CTU dr. ON ha tenuto conto delle argomentazioni e dei rilievi del primo consulente tecnico di ufficio, disattendendoli con adeguata motivazione, dopo aver constatato la normalità dell'esame ecocardiografico espletato. Generica, poi, e quindi inammissibile è la censura di "mancato riscontro delle gravi lacune che emergono dalla semplice lettura della CTU espletata nel corso del giudizio di appello". Quanto al lamentato omesso esame delle critiche contenute nella relazione del consulente tecnico di parte, redatta il 17.3.1995 e che sarebbe stata depositata in udienza, relazione che, essendo successiva al deposito della consulenza tecnica di ufficio, costituisce allegazione difensiva a contenuto tecnico (Cass., 19 marzo 1986 n. 1928), osserva la Corte che anche in questa parte il ricorso appare generico, non essendo riportate quali siano le critiche che il consulente di parte dr. BA aveva mosso alla relazione del dr. ON.
Dall'esame dei verbali di causa - consentito alla Corte per accertare l'asserito deposito della consulenza di parte all'udienza - non risulta traccia, peraltro, del deposito di una relazione di parte. La stessa relazione risulta inserita nel fascicolo di parte ma non reca alcuna attestazione circa il giorno del deposito. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, non avendo l'INPS svolto attività difensiva in questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999