Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5139
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Dall'art. 441 cod. proc. civ. si desume che nel rito del lavoro il potere del giudice di merito di disporre il rinnovo in grado di appello della consulenza tecnica di ufficio è discrezionale. Ne consegue che nelle controversie in tema di invalidità pensionabile il suddetto rinnovo può essere disposto non soltanto limitatamente all'ipotesi in cui sia necessario verificare denunciati aggravamenti di malattia ovvero qualsiasi altra sopravvenuta modificazione del quadro patologico, ma anche tutte le volte che siano ritenute, anche per implicito, insufficienti le conclusioni del consulente di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5139
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5139
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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