Sentenza 18 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2003, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
ai syn Art 13 fuinquies dilla liffe 26/7/ 26/5/84 m. 159 Ⓒ 74043 ESENTE DA REGISTRAZIONE 0 39 2 9 /03 REPUBBLICA ITALIAN 想 IN NOME D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente - R.G.N. 1252/01 Cron. 9022 Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 03/07/02 ConsigliereDott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA sul ricorso proposto da: 74043N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
P ricorrente
contro
NATALE FILOMENA;
intimata - avversO la sentenza n. 446/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2002 10/11/99; 3080 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato LANCIA, che ha chiesto la rinuncia del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor LA AN residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, detraeva, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenuto che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava alla contribuente una cartella di pagamento per la maggior somma. frescurtate dal coutumente Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti della signora AT OM, erede del LA, il Ministero delle Finanze, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2° bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.971; 13, comma 1°, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del D.P.R. n.597 del 1973. La parte intimata non si è costituita. 3080 All'odierna udienza l'Avvocatura di Stato, in qualità di procuratore costituito dell'Amministrazione ricorrente, ha dichiarato di rinunziare al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata depositata in cancelleria il 10 novembre 1999, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solamente il 28 dicembre 2000, quando ormai, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini, era trascorso il termine annuale di decadenza dall'impugnazione di cui al primo comma dell'art.327 c.p.c. Per 1 termine di decadenza sarebbe dovuto scadere il 26 dicembre 2000, ma dato che quest'ultimo era giorno festivo (S.Stefano) era prorogato per legge al successivo giorno 27, che, peraltro, era giorno feriale (mercoldì) e non comportava ulteriori proroghe. Non rimane perciò che dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Dato che la parte intimata non si è costituita non sussistono spese di lite suscettibili di rifusione su cui la Corte debba provvedere.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. и Così deciso in Roma il 3 luglio 2002. IlConsigliereere estensore (dr. Stefano Monaci) IL CANCELLERE OS AN PENTE DA REGISTRAZIONE Il presidente (dr. Alto Pimorchiaro)) DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 18 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 OS IO